IL DIRETTORE PROVINCIALE
                       del lavoro di Brindisi
  Visto  l'art.  2544  del codice civile, primo comma, come integrato
dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 2;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;
  Visto  il  decreto  direttoriale  del  6 marzo 1996 della Direzione
generale   della  cooperazione,  che  ha  decentrato  alle  direzioni
provinciali  del  lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento
senza  nomina  di  liquidatore  ai  sensi  dell'art.  2544 del codice
civile, primo comma;
  Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della
societa'  cooperativa  edilizia appresso indicata, da cui risulta che
la  stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544
del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;
  Constatato  altresi',  secondo  quanto  stabilito  dalla  circolare
ministeriale  n.  73/1998,  comma 7, l'impossibilita' di procedere al
recupero  del  credito  in questione, lo scrivente, avvalendosi della
facolta' di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997,
rinuncia, in via temporanea, al contributo per l'ispezione ordinaria,
con  riserva di eventuale azione di responsabilita' da promuovere nei
confronti  dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto
al pagamento del credito dello Stato;
                              Decreta:
  La  societa'  cooperativa  edilizia,  di  seguito  indicata,  viene
sciolta  in  base  al  combinato  disposto  dall'art. 2544 del codice
civile  e  delle  leggi  17  luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio
1992, n. 59, art. 18.
  Societa'  cooperativa  "Vittoria 90", con sede in Brindisi - 72100,
via  Bari n. 40 - costituita per rogitodott. Errico Michele in data 7
maggio   1990,  repertorio  n.  15432,  registro  societa'  n.  6131,
tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 2104/248199.
    Brindisi, 9 maggio 2001
                                      Il direttore provinciale: Marzo