IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma 35,  del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8 aprile  1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Vista  l'istanza  della  ditta  S.p.a.  Dante  Prini,  tendente  ad
ottenere   la   corresponsione   del   trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori
interessati;
  Visto il decreto ministeriale datato 30 novembre 2000, con il quale
e'   stato   approvato   il   programma   di  crisi  aziendale  della
summenzionata  ditta  per  il periodo dal 31 luglio 2000 al 30 luglio
2001;
  Visto il decreto direttoriale datato 30 novembre 2000, con il quale
e' stato concesso il trattamento di CIGS per il suddetto periodo;
  Considerato  che  la societa' in questione in data 20 dicembre 2000
e'  stata  ammessa  alla  procedura  di  concordato preventivo cessio
bonorum dal tribunale di Como;
  Visto  il  decreto  ministeriale  3 maggio  2001 che ha revocato il
suddetto  programma  di  crisi aziendale limitatamente al periodo dal
20 dicembre 2000 al 30 luglio 2001;
  Acquisito il prescritto parere;
  Ritenuto,  pertanto,  di  revocare  la  corresponsione  del  citato
trattamento per il periodo dal 20 dicembre 2000 al 30 luglio 2001;
                              Decreta:
  Per   le  motivazioni  in  premessa  esplicitate,  e'  revocata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale   per   crisi  aziendale,  gia'  disposta  con  il  decreto
direttoriale del 30 novembre 2000 in favore dei lavoratori dipendenti
dalla  S.p.a.  Dante Prini, con sede in Montano Lucino (Como), unita'
di   Montano  Lucino,  per  un  massimo  di  131  unita'  lavorative,
limitatamente il periodo dal 20 dicembre 2000 al 30 luglio 2001.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 3 maggio 2001
                                         Il direttore generale: Daddi