IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
               per la programmazione il coordinamento
                       e gli affari economici
  Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare, l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Vista  la  legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro
dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  le
funzioni   in   materia   di   istruzione   universitaria  attribuite
precedentemente al Ministero della pubblica istruzione;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art.  3  e  dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
  Visto  il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni
e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stata costituita la commissione
tecnico-consultiva  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,  del predetto
regolamento;
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
  Visto  il  parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con
il  quale  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema
universitario  ha  individuato  gli  standard  minimi  di  cui devono
disporre  gli istituti richiedenti in relazione al personale docente,
nonche' alle strutture ed attrezzature;
  Visto  il  proprio  decreto  in  data 29 gennaio 2001, con il quale
l'istituto   "Isteba   -   Istituto   per  lo  studio  e  la  terapia
psicoanalitica  dei  bambini"  e'  stato  abilitato ad istituire e ad
attivare   nella   sede   di   Roma   corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia, ai sensi del richiamato decreto ministeriale n. 509 del
1998,  per  un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di
corso per ciascun anno pari a quindici unita';
  Vista  l'istanza  in data 22 febbraio 2001 con la quale il predetto
Istituto  chiede  che il numero massimo degli allievi ammissibili sia
aumentato da quindici a venti unita';
  Visto    il    parere   favorevole   espresso   dalla   Commissione
tecnico-consultiva nella seduta del 20 aprile 2001;
  Considerato   che   dalla  documentazione  trasmessa  dall'Istituto
richiedente  risultano soddisfatti gli standard minimi di riferimento
in relazione alla riferita istanza;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  -  L'istituto  "Isteba  -  Istituto  per lo studio e la terapia
psicoanalitica dei bambini", abilitato con decreto 29 gennaio 2001 ad
istituire  e ad attivare nella sede di Roma corsi di specializzazione
in  psicoterapia  ai  sensi  del  regolamento  adottato  con  decreto
ministeriale  11 dicembre  1998,  n. 509, e' autorizzato ad ammettere
allievi  al primo anno di corso per un numero massimo di venti unita'
e, per l'intero ciclo, di ottanta unita'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 14 maggio 2001
                                   Il capo del dipartimento: D'Addona