IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Vista  la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di
promozione dell'occupazione;
  Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 142 comma
1,  lettera  d), che individua tra le competenze mantenute allo Stato
in  materia  di formazione professionale la definizione dei requisiti
minimi   per  l'accreditamento  delle  strutture  che  gestiscono  la
formazione professionale;
  Visto  l'allegato  A  dell'accordo  Conferenza Stato-regioni del 18
febbraio 2000;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
del  12  aprile  2000  che,  all'art.  1,  comma c), destina lire 100
miliardi per il riordino dellaformazione professionale;
  Vista  la  legge 29 dicembre 2000, n. 388 che all'art. 118 comma 9,
dispone  il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione
elaborati  dagli  enti  di  formazione nel limite massimo di lire 100
miliardi per l'anno 2001;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Al   fine  di  concorrere  al  finanziamento  di  progetti  di
ristrutturazione  degli  Enti  di formazione, secondo quanto previsto
dall'art.  118 della legge n. 388/2000 vengono assegnate alle regioni
e  province  autonome risorse economiche pari a 180 miliardi di lire,
ripartite  come da allegato in riferimento al numero degli enti e dei
lavoratori  interessati  dai processi di ristrutturazione in ciascuna
area territoriale.
  2.  L'onere  di  cui al precedente comma fa carico al capitolo 7032
del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al
Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236/1993.