IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, comma 1, lettera e); Visto l'art. 142 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112, comma 1, lettera c); Visto la lettera a) dell'allegato B dell'accordo Stato-regioni, 18 febbraio 2000 e acquisite le risultanze dell'esame istruttorio della commissione prevista dalla stessa lettera a); Visto il parere favorevole delle regioni; Decreta: Art. 1. Finalita' 1. La certificazione, nel sistema della formazione professionale, e' finalizzata a garantire la trasparenza dei percorsi formativi e il riconoscimento delle competenze comunque acquisite dagli individui per il conseguimento dei relativi titoli e qualifiche, per consentire l'inserimento o il reingresso nel sistema di istruzione e formazione professionale nonche' per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.