IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

  Visto  l'art.  17  della  legge  24 giugno  1997,  n. 196, comma 1,
lettera e);
  Visto l'art. 142 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112,
comma 1, lettera c);
  Visto  la  lettera  a)  dell'allegato B dell'accordo Stato-regioni,
18 febbraio  2000  e  acquisite  le risultanze dell'esame istruttorio
della commissione prevista dalla stessa lettera a);
  Visto il parere favorevole delle regioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                              Finalita'
  1.  La  certificazione, nel sistema della formazione professionale,
e' finalizzata a garantire la trasparenza dei percorsi formativi e il
riconoscimento  delle  competenze  comunque acquisite dagli individui
per il conseguimento dei relativi titoli e qualifiche, per consentire
l'inserimento  o il reingresso nel sistema di istruzione e formazione
professionale  nonche' per agevolare l'incontro tra domanda e offerta
di lavoro.