IL DIRETTORE dell'Unita' di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto del Dipartimento dei trasporti terrestri Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il nuovo codice della strada; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada; Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale e' stato ratificato l'accordo europeo, relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada denominato ADR; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 211 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 dicembre 1996, n. 282, relativo all'attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio dell'Unione europea in data 21 novembre 1994, ed in particolare gli articoli 2 e 7, che individuano l'autorita' competente ad emanare le disposizioni applicative per dare attuazione a tale decreto; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 15 maggio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 114 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 giugno 1997, n. 128, relativo all'attuazione della direttiva 96/86/CE del Consiglio dell'Unione europea in data 13 dicembre 1996 che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE e in particolare i marginali 2219 e 2250 che non pongono limiti alle pressioni di carica delle bombole per gas compressi, e 2212 che stabilisce che i recipienti siano progettati e costruiti secondo un codice tecnico riconosciuto dall'autorita' competente; Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971, con il quale si applicano, ai recipienti di capacita' fino a 1000 litri destinati al trasporto su strada, le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 12 settembre 1925, e successive serie di norme integrative; Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1986, con il quale si sono trasposte in norma nazionale le direttive del Consiglio dell'Unione europea 84/525, 84/526 e 84/527, riguardanti la costruzione di particolari categorie di bombole; Preso atto delle istanze provenienti sia da costruttori di bombole, sia da alcune categorie di utenti, perche' sia consentito il trasporto e l'uso in Italia di bombole con pressioni di carica di 300 bar almeno per i gas argon, aria, azoto, cripton, elio, neon e ossigeno; Considerato che nella maggior parte dei Paesi europei e' gia' consentito per tali gas il trasporto e l'uso di bombole con pressione di carica 300 bar; Preso atto del parere favorevole espresso al riguardo dalla Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti; Decreta: Art. 1. 1. La pressione massima di carica ammessa per le bombole dei seguenti gas compressi: argon (UN 1006), aria (UN 1002), azoto (UN 1066), cripton (UN 1056), elio (UN 1046), neon (UN 1065) e ossigeno (UN 1072) e' 300 bar. 2. Le bombole di cui al comma 1 con pressione di carica (pressione effettiva a 15 oC) superiore a 250 bar devono essere progettate, costruite e sottoposte ad omologazione e verifica iniziale secondo le seguenti norme o progetti di norme europee: EN 1964-1 per bombole fabbricate con acciaio avente carico di resistenza a trazione minore di 1100 Mpa di cui all'allegato n. 1 al presente verbale; EN 1964-2 per bombole fabbricate con acciaio avente carico di resistenza a trazione uguale o superiore a 1100 Mpa di cui all'allegato n. 2 al presente verbale.