IL DIRETTORE
               dell'Unita' di gestione motorizzazione
 e sicurezza del trasporto del Dipartimento dei trasporti terrestri

    Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni,  con  il  quale e' stato emanato il nuovo codice della
strada;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 16 dicembre
1992,  n.  495,  e  successive  modificazioni,  con il quale e' stato
emanato il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada;
    Vista   la   legge   12   agosto  1962,  n.  1839,  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  con  la  quale  e'  stato ratificato
l'accordo  europeo,  relativo  al  trasporto  internazionale di merci
pericolose su strada denominato ADR;
    Visto  il  decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
in data 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 211
alla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana del 2 dicembre
1996,  n.  282,  relativo all'attuazione della direttiva 94/55/CE del
Consiglio  dell'Unione  europea  in  data  21  novembre  1994,  ed in
particolare   gli   articoli  2  e  7,  che  individuano  l'autorita'
competente ad emanare le disposizioni applicative per dare attuazione
a tale decreto;
    Visto  il  decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
in  data  15 maggio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 114
alla  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 giugno 1997,
n.   128,   relativo  all'attuazione  della  direttiva  96/86/CE  del
Consiglio  dell'Unione europea in data 13 dicembre 1996 che adegua al
progresso  tecnico la direttiva 94/55/CE e in particolare i marginali
2219  e  2250  che  non pongono limiti alle pressioni di carica delle
bombole  per  gas  compressi,  e 2212 che stabilisce che i recipienti
siano  progettati  e costruiti secondo un codice tecnico riconosciuto
dall'autorita' competente;
    Visto  il  decreto  ministeriale  5  giugno 1971, con il quale si
applicano,  ai recipienti di capacita' fino a 1000 litri destinati al
trasporto   su   strada,   le   prescrizioni  contenute  nel  decreto
ministeriale   12   settembre  1925,  e  successive  serie  di  norme
integrative;
    Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1986, con il quale si sono
trasposte  in  norma nazionale le direttive del Consiglio dell'Unione
europea  84/525,  84/526  e  84/527,  riguardanti  la  costruzione di
particolari categorie di bombole;
    Preso  atto  delle  istanze  provenienti  sia  da  costruttori di
bombole, sia da alcune categorie di utenti, perche' sia consentito il
trasporto e l'uso in Italia di bombole con pressioni di carica di 300
bar  almeno  per  i  gas  argon,  aria,  azoto, cripton, elio, neon e
ossigeno;
    Considerato  che  nella maggior  parte  dei Paesi europei e' gia'
consentito per tali gas il trasporto e l'uso di bombole con pressione
di carica 300 bar;
    Preso  atto  del  parere  favorevole  espresso  al riguardo dalla
Commissione  permanente  per  le  prescrizioni  sui recipienti per il
trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti;

                              Decreta:
                               Art. 1.

    1. La  pressione  massima  di  carica  ammessa per le bombole dei
seguenti  gas  compressi:  argon (UN 1006), aria (UN 1002), azoto (UN
1066),  cripton  (UN 1056), elio (UN 1046), neon (UN 1065) e ossigeno
(UN 1072) e' 300 bar.
    2. Le  bombole  di  cui  al  comma  1  con  pressione  di  carica
(pressione  effettiva  a  15  oC)  superiore  a 250 bar devono essere
progettate,   costruite  e  sottoposte  ad  omologazione  e  verifica
iniziale secondo le seguenti norme o progetti di norme europee:
      EN  1964-1  per bombole fabbricate con acciaio avente carico di
resistenza  a trazione minore di 1100 Mpa di cui all'allegato n. 1 al
presente verbale;
      EN  1964-2  per bombole fabbricate con acciaio avente carico di
resistenza   a  trazione  uguale  o  superiore  a  1100  Mpa  di  cui
all'allegato n. 2 al presente verbale.