IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
per   la   qualita'  di  prodotti  agroalimentari  e  la  tutela  del
consumatore    del   Dipartimento   della   qualita'   dei   prodotti
                    agroalimentari e dei servizi

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1971, con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata  dei  vini  "Orvieto"  ed  e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione;
  Visti  i  decreti  del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1972,
13 ottobre  1982  e  17 aprile  1990 con i quali sono state apportate
modifiche  al  disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata "Orvieto";
  Visti  i  decreti ministeriali 12 ottobre 1992, 1o settembre 1997 e
16 novembre   2000   con  i  quali  sono  state  apportate  ulteriori
modificazioni al disciplinare di produzione dei vini in questione;
  Vista  la  domanda  del  consorzio tutela vini di Orvieto intesa ad
ottenere, qualora nelle fasi di elaborazione e conservazione del vino
vengano  utilizzati  contenitori di legno, che il prodotto immesso al
consumo possa presentare un lieve sentore o percezione di legno.
  Considerato   che   il  comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini  ha,  a  suo  tempo,  espresso parere
favorevole,  alla  modifica dei disciplinari di produzione per quelle
denominazioni  di  origine  nelle  quali venga utilizzato, in fase di
elaborazione del prodotto, il passaggio in botti di legno ed abbiano,
congiuntamente   alla   richiesta  di  modifica,  prodotto  tutta  la
necessaria documentazione;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla integrazione
dell'art.  6  del  disciplinare  di produzione della denominazione di
origine  controllata  dei  vini  "Orvieto"  in  conformita' al parere
espresso al riguardo dal sopra citato comitato;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  L'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine   controllata   "Orvieto"  annesso  al  decreto  ministeriale
1o settembre 1997 e' aggiunto in calce il seguente comma:
    "I  vini  a  denominazione  di  origine controllata "Orvieto , in
tutte  le  tipologie,  ove sottoposti al passaggio o conservazione in
recipienti di legno, possono rilevare lieve sentore (o percezione) di
legno".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 31 maggio 2001
                              Il direttore generale reggente: Rigillo