La   presente   circolare  regolamenta  requisiti  e  modalita'  di
partecipazione    al   finanziamento   di   progetti   elaborati   da
organizzazioni  di  volontariato,  iscritte nei registri regionali di
volontariato di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, ed
aventi  il  fine  di  far  fronte  ad  emergenze  sociali, nonche' di
favorire  l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente
avanzate.

                    Modalita' di partecipazione.
  I progetti saranno esaminati e valutati secondo i criteri contenuti
nella presente circolare; per il finanziamento di quelli che verranno
dichiarati  ammissibili  verra'  utilizzato  lo  stanziamento  di  L.
2.000.000.000  di  cui  al  decreto  di ripartizione del Fondo per le
politiche  sociali del 22 marzo 2001, registrato alla Corte dei conti
in  data 2 maggio 2001, registro n. 4, foglio n. 345, con il quale e'
stata  ripartita la disponibilita' del Fondo per le politiche sociali
per l'anno 2001 (legge 27 dicembre 1997, n. 449).
  Il   costo   complessivo  del  progetto  per  cui  si  richiede  il
finanziamento  non  potra' superare il 10% dell'ammontare complessivo
del fondo citato. In caso di progetti complessi, di maggiore importo,
ovvero  articolati  su  piu' fondi di finanziamento, l'organizzazione
proponente  e'  tenuta  a  indicare  per  quale parte del progetto si
richiede  il  finanziamento, precisandone la destinazione per voce di
spesa.
  Ogni  organizzazione  di  volontariato che presenti un progetto, ai
sensi  della presente circolare, deve almeno concorrere, nella misura
del  30%  alla  copertura dei costi previsti per la realizzazione del
progetto,  specificando  dettagliatamente le fonti da cui derivano le
risorse  stesse  (ad  esempio: quote associative; donazioni; introiti
legati  all'attivita' svolta dall'organizzazione proponente; quote di
ammortamento  delle  strutture,  dei servizi, delle attrezzature, del
personale   impegnato   nella   realizzazione   del  progetto).  Tale
specificazione   costituisce   un   requisito   essenziale   ai  fini
dell'ammissibilita'  del  progetto  al finanziamento, in quanto e' un
elemento  che  attesta  la  concreta capacita' dell'organizzazione di
sostenere   l'impegno   economico  connesso  alla  realizzazione  del
progetto proposto.
  I   compensi   previsti  per  le  risorse  umane,  necessarie  alla
realizzazione del progetto, non devono superare il 20% dell'ammontare
complessivo del costo del progetto (personale retribuito, consulenti,
formatori,  progettisti, rimborso spese per il personale volontario e
cosi' via).
  Nel  caso in cui il progetto sia co-finanziato da enti pubblici e/o
da   soggetti  privati,  alla  domanda  dovra'  essere  allegata  una
dichiarazione  di  questi,  firmata  dal  legale  rappresentante, che
attesti  le  modalita'  di  partecipazione  al  progetto  e l'impegno
finanziario assunto.
  Saranno  privilegiati  i  progetti  presentati da organizzazioni di
volontariato  che  non  hanno  in  precedenza ottenuto finanziamenti,
erogati dal Fondo per il volontariato.
  L'Osservatorio  nazionale  potra'  disporre  il  finanziamento  dei
progetti in maniera globale o parziale.
A) Soggetti destinatari del finanziamento.
  Possono  richiedere  i contributi per la realizzazione dei progetti
indicati  in  premessa singole organizzazioni di volontariato, ovvero
piu'  organizzazioni di volontariato congiuntamente, a condizione che
l'organizzazione proponente e/o eventuali consociate siano legalmente
costituite  alla data del 1o gennaio 2000 e regolarmente iscritte nei
registri  regionali  del  volontariato, di cui all'art. 6 della legge
11 agosto  1991,  n.  266,  e  alle  leggi  e  delibere  regionali  e
provinciali attuative della legge quadro.
  In  attuazione  di  quanto disposto dall'art. 13 della legge n. 266
del 1991, non saranno presi in considerazione:
    a)    progetti    attinenti   la   materia   della   cooperazione
internazionale  allo  sviluppo,  che  ricadono nella disciplina della
legge n. 49 del 1987;
    b) progetti attinenti la materia della protezione civile.
B) Priorita' nella valutazione dei progetti.
  L'Osservatorio  nazionale  per  il  volontariato dara' priorita' ai
progetti  significativamente  connotati  da una o piu' delle seguenti
caratteristiche:
    1)  contrasto  di  forme  di  disagio  di  soggetti  svantaggiati
(anziani,  minori,  soggetti  con scarso livello di reddito, famiglie
monoparentali,  persone  senza  fissa  dimora,  immigrati, profughi e
rifugiati,   nomadi,   tossicodipendenti   ed  ex  tossicodipendenti,
detenuti  ed  ex  detenuti, portatori di handicap, malati, alcolisti,
etc.)  e/o  creazione/sviluppo  di  servizi  territoriali in grado di
contribuire   a  sostenere  i  fabbisogni  espressi  dalle  categorie
suddette;
    2) particolare innovativita', sia per il contesto territoriale di
riferimento  sia  per  la tipologia di intervento, e realizzazione di
attivita' caratterizzate da una spiccata valenza sociale;
    3)  promozione  di  collaborazione  con  enti  pubblici, soggetti
privati, imprese, sindacati;
    4)  creazione  di  sinergie e costituzione di reti e collegamenti
fra soggetti del volontariato e del terzo settore;
    5)  promozione  di interventi pilota, sperimentali, finalizzati a
mettere  a  punto modelli di intervento che possano essere trasferiti
in altri contesti territoriali e/o utilizzati per far fronte ad altri
fenomeni di disagio sociale.
  Saranno   privilegiati,   inoltre,  gli  interventi  dedicati  alle
poverta'  estreme,  alle poverta' economiche, a favorire l'inclusione
di  soggetti  svantaggiati,  in  particolare di giovani che vivono in
contesti di forte degrado urbano e sociale.
  Gli   elementi   indicati  nei  punti  precedenti  dovranno  essere
adeguatamente argomentati nell'ambito della descrizione del progetto.
C) Termini e modalita' di presentazione delle richieste.
  Le  organizzazioni  di  volontariato che abbiano i requisiti di cui
alla  lettera  A  dovranno  far pervenire entro quarantacinque giorni
(fara'  fede  la data del timbro postale) dalla data di pubblicazione
della  presente  circolare  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana la richiesta, redatta in carta semplice, in conformita' allo
schema  allegato,  che  costituisce  parte  integrante della presente
circolare.
  La   richiesta  dovra'  essere  inviata  a  mezzo  raccomandata  a:
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali  -  Osservatorio  nazionale per il volontariato - Ufficio V -
via Veneto n. 56 - 00187 Roma.
  Alla richiesta dovranno essere allegati:
    a)  copia dello statuto vigente, redatto conformemente con quanto
disposto dall'art. 3, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266;
    b)   copia   dell'atto   costitutivo   dell'associazione   ovvero
autocertificazione  a  cura del legale rappresentante, da cui risulti
la data di costituzione dell'associazione;
    c)  dichiarazione a cura del legale rappresentante da cui risulti
l'avvenuta  iscrizione  nel  registro generale del volontariato nella
regione ove ha sede l'organizzazione.
D) Descrizione del progetto.
  Le  richieste  di  finanziamento  dovranno  essere  composte da una
domanda  di  contributo e da un elaborato progettuale. Ai fini di una
loro  corretta  formulazione  si  rinvia  agli  allegati  1 e 2 della
presente circolare.
  In   particolare,  nella  domanda  di  contributo  dovranno  essere
chiaramente indicati:
    il nome dell'organizzazione;
    il nome del legale rappresentante;
    l'indirizzo ed altri riferimenti della sede;
    la tipologia giuridica dell'organizzazione proponente;
    l'entita' del contributo richiesto;
    l'entita'   del   contributo  a  carico  dell'organizzazione  che
presenta domanda, che non dovra' essere comunque inferiore al 30% del
costo previsto dal progetto che si intende realizzare;
    il titolo del progetto presentato;
    i destinatari a cui e' rivolto;
    la documentazione allegata.
  Il formulario di presentazione del progetto, allegato alla presente
circolare,  dovra'  essere  compilato seguendo lo schema predisposto,
ivi compreso il piano economico a firma del legale rappresentante.
E) Motivi di inammissibilita'.
  Non  verranno  prese  in  considerazione  le  domande che, oltre ad
essere prive dei requisiti fin qui richiesti, risulteranno:
    spedite oltre il termine di scadenza;
    concernenti   richieste  generiche  di  finanziamento,  prive  di
requisiti    progettuali   o   finalizzate   all'acquisto   ed   alla
ristrutturazione di immobili;
    inoltrate  da  organizzazioni  di  volontariato  che  non abbiano
provveduto   a   presentare   all'Osservatorio   nazionale   per   il
volontariato  le  relazioni  sullo  stato  di attuazione dei progetti
ammessi al finanziamento negli anni precedenti;
    finalizzate  al  finanziamento  di  progetti  gia' finanziati con
questo fondo o con altri fondi;
    prive della documentazione prevista dalla presente circolare;
    prive  della  firma  del  legale  rappresentante sulla domanda di
contributo e/o sul piano economico.
F) Oneri non ammissibili a contributo.
  Non verranno comunque finanziati i seguenti oneri o spese:
    gli  oneri relativi ad attivita' promozionali dell'organizzazione
proponente;
    gli  oneri  relativi  a  seminari  e  convegni  collegati  con il
progetto;
    le   spese   per   l'ordinario   funzionamento   e   la  gestione
dell'organizzazione;
    ogni  altro  tipo  di  spesa  non  strettamente  finalizzato alla
realizzazione del progetto.
G) Commissione di valutazione.
  La valutazione dell'ammissibilita' al finanziamento verra' compiuta
da   una  commissione  nominata  con  decreto  del  Ministro  per  la
solidarieta' sociale.
  La  commissione  sara' composta da cinque membri, di cui tre scelti
fra   persone   di   particolare  e  comprovata  esperienza  maturata
nell'ambito della valutazione, nel mondo del volontariato e del terzo
settore  e/o  fra  docenti  universitari  in  materie  afferenti alle
politiche  sociali;  un componente dell'Osservatorio nazionale per il
volontariato senza diritto di voto ed un componente in rappresentanza
dell'ufficio volontariato, anch'esso senza diritto di voto.
  I   progetti   pervenuti  saranno  esaminati,  in  una  prima  fase
preliminare,   dalla  commissione  per  verificare  il  possesso  dei
requisiti formali.
  I  progetti  che  hanno superato tale fase saranno valutati secondo
criteri   contenuti  nella  presente  circolare  e  ad  insindacabile
giudizio della commissione.
  La  commissione  provvedera'  alla stesura della graduatoria finale
che verra' approvata dall'Osservatorio.
H) Progetti ammessi al finanziamento.
  Le organizzazioni di volontariato che abbiano presentato domanda di
finanziamento  per  un  progetto  che  venga  dichiarato  ammissibile
dovranno,   entro   30   giorni   dalla  data  di  ricevimento  della
comunicazione, inviare la seguente documentazione:
    composizione attuale dell'organo rappresentativo;
    certificato  penale  e  certificato  relativo a eventuali carichi
pendenti  del  rappresentante legale dell'organizzazione che presenta
la  domanda;  ovvero  dichiarazione  sostitutiva  in  cui  il  legale
rappresentante affermi di non aver riportato condanne penali e di non
essere  a  conoscenza  di  essere sottoposto a procedimenti penali in
corso;
    bilancio consuntivo 2000;
    bilancio preventivo 2001 in caso sia previsto dallo statuto;
    codice fiscale dell'organizzazione;
    estremi del conto corrente bancario (codice CAB e ABI) o di altra
forma di accreditamento della somma concessa.
  Entro  la  stessa  data  tali organizzazioni di volontariato devono
comunicare   l'effettiva  realizzabilita'  del  progetto  ammesso  al
finanziamento.  Il  mancato  invio  o  l'invio  anche  parziale della
documentazione  richiesta  entro  il termine comportera' la decadenza
dal diritto al finanziamento.
  In   entrambi   i  casi  su  citati,  subentrera'  nel  diritto  al
finanziamento, il progetto immediatamente successivo in graduatoria a
quelli risultati ammissibili.
I) Monitoraggio in itinere.
  L'Osservatorio  nazionale  per  il volontariato potra' sottoporre i
progetti  ammessi  al  finanziamento  a  verifiche  nel  corso  della
realizzazione,   nonche'   ad   una   valutazione   finale  circa  il
raggiungimento degli obiettivi prefissati nel progetto.
  Le  organizzazioni  di  volontariato  ammesse al finanziamento sono
tenute  ad  inviare, a partire dalla data di inizio del progetto, che
va  comunicata,  una relazione, con scadenza trimestrale, sullo stato
di  avanzamento  del  progetto,  e  una  rendicontazione  sulle spese
sostenute fino a quel momento.
  In  caso  di  accertamento  di  motivi  che inducano a ritenere non
realizzabile  il  prosieguo del progetto, o di accertamento di un uso
non  corretto  dei  fondi  erogati,  l'ufficio  competente potra', in
qualsiasi   momento,  disporre  l'interruzione  del  finanziamento  e
chiedere la restituzione delle somme gia' versate.
J) Modalita' di erogazione del finanziamento.
  Il finanziamento verra' ripartito in due fasi:
    80%   della   somma   al   momento   dell'accettazione  da  parte
dell'organizzazione  delle  modalita'  e  dei termini previsti per la
realizzazione del progetto approvato;
  20%  al  termine della realizzazione del progetto e a seguito della
presentazione  di  un  rapporto finale che esponga dettagliatamente i
risultati  ottenuti  con  una  specifica  dimostrazione  delle  spese
sostenute per l'intero progetto.
    Roma, 4 giugno 2001
                       Il Ministro per la solidarieta' sociale: Turco