IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista  la  legge 27 febbraio 1967, n. 48, e, in particolare, l'art.
16,   concernente   l'istituzione  di  questo  Comitato,  nonche'  le
successive disposizioni legislative relative alla sua composizione;
  Vista  la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il  conferimento  di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e
agli enti locali;
  Vista  la  legge  3 aprile 1997, n. 94, e, in particolare, l'art. 7
che,  nel  disporre  l'accorpamento  del  Ministero  del tesoro e del
Ministero  del  bilancio  e della programmazione economica, delega il
Governo ad emanare appositi decreti legislativi per la ridefinizione,
fra l'altro, delle attribuzioni di questo Comitato;
  Visto  l'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e,
in   particolare,   i  commi 3  e  5,  che  prevedono,  fra  l'altro,
l'adeguamento del regolamento interno di questo Comitato;
  Vista  la  propria  deliberazione  n.  63 del 9 luglio 1998, con la
quale, tenuto conto delle nuove funzioni attribuite a questo Comitato
dal  citato  decreto  legislativo  n.  430/1997, e' stato adeguato il
regolamento  interno  del Comitato stesso alle disposizioni contenute
nel predetto art. 1, commi 3 e 5, lettere a), b) e c);
  Visto,  in  particolare,  l'art.  2  di  tale delibera, che prevede
l'istituzione,  in seno al Comitato, di commissioni interministeriali
di livello politico;
  Vista  la  propria  delibera  n.  78 del 5 agosto 1998, concernente
"Istituzione  e regolamento delle commissioni previste dalla delibera
n. 63/1998";
  Su   proposta  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica;
                              Delibera:
  1. Istituzione e compiti.
  E'  istituita,  nell'ambito  di  questo  Comitato,  la  commissione
"Sanita' e politiche sociali" (commissione VII).
  Alla   commissione  e'  demandata  l'istruttoria  delle  questioni,
inerenti   la   sanita'   e  le  politiche  sociali,  di  particolare
complessita'  e  con  caratteristiche  intersettoriali,  al  fine  di
assicurare,   fin   dalla   fase   predeliberativa,   il   necessario
coordinamento tra le diverse amministrazioni interessate.
  Le  amministrazioni  componenti  questo  Comitato  e  la Conferenza
Stato-regioni  possono  demandare  alla commissione la trattazione di
particolari  questioni  che,  pur  non esigendo un esame specifico da
parte  di questo Comitato, necessitano di valutazioni collegiali e di
procedure  coordinate,  anche  ai fini di un piu' rapido espletamento
delle relative istruttorie.
  La   commissione  puo',  nelle  materie  di  competenza,  formulare
eventuali  proposte  a questo Comitato per l'adozione delle opportune
iniziative, anche legislative, per il proficuo utilizzo delle risorse
finanziarie,  ai  sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo n. 430/1997.
  La commissione puo' richiedere alle amministrazioni interessate e/o
enti  pubblici  e  di ricerca e alle universita' l'approfondimento di
particolari tematiche, nonche' affidare specifici studi ad esperti di
settore, nelle materie di competenza.
  2. Composizione.
  La     commissione     e'     presieduta     dal     rappresentante
dell'amministrazione   a  competenza  prevalente,  congiuntamente  al
sottosegretario segretario del C.I.P.E.
  Compongono la commissione in via permanente:
    il Sottosegretario di Stato alla sanita';
    il  Ministro  o  Sottosegretario di Stato delegato alle politiche
sociali;
    il Sottosegretario di Stato al lavoro ed alla previdenza sociale;
    il   Sottosegretario  di  Stato  all'industria,  al  commercio  e
all'artigianato;
    il  Sottosegretario  di  Stato  all'universita'  e  alla  ricerca
scientifica e tecnologica;
    il  Ministro  o  il Sottosegretario di Stato delegato agli affari
regionali,  nella veste di presidente della conferenza permanente per
i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano.
  In  ragione delle materie oggetto dell'istruttoria, la composizione
della  commissione  puo'  essere  integrata con la partecipazione dei
Sottosegretari di Stato di altre amministrazioni interessate.
  Partecipa   ai   lavori   della  commissione  il  presidente  della
conferenza  dei  presidenti  delle  giunte regionali e delle province
autonome o un suo delegato.
  Ove  siano  in  esame  questioni  che  riguardano singole regioni o
provincie  autonome  e'  chiamato  a  partecipare il presidente della
giunta regionale o della provincia autonoma o l'assessore delegato.
  La commissione ha sede presso il Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica.
  3. Struttura di supporto.
  Per  lo  svolgimento dei propri compiti la commissione si avvale di
una    struttura   di   supporto   interministeriale,   composta   da
rappresentanti   delle   seguenti   amministrazioni:  Presidenza  del
Consiglio   dei  Ministri  (Dipartimento  per  gli  affari  sociali);
Ministero  della  sanita';  Ministero  del  lavoro e della previdenza
sociale;  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
conferenza  dei  presidenti  delle  giunte regionali e delle province
autonome.
  Le  funzioni  di  coordinamento  della  struttura  di supporto sono
affidate al servizio di segreteria del C.I.P.E.
  La   rappresentanza   deve   essere  espressa  ai  massimi  livelli
dirigenziali  o puo' essere affidata ad esperti esterni; in ogni caso
deve essere comprovata una pluriennale esperienza settoriale.
  La  struttura  della  commissione puo' essere integrata, in ragione
delle   materie   in   trattazione,   da   rappresentanti   di  altre
amministrazioni interessate.
  I  componenti  la  struttura  di  supporto  della  commissione sono
nominati  con provvedimento del Presidente di questo Comitato, ovvero
del presidente delegato.
  Nell'ambito   della  struttura  di  supporto  alla  commissione  e'
costituito  un  gruppo  di  lavoro tecnico per l'armonizzazione delle
metodologie  e dell'organizzazione del sistema italiano di formazione
dei  prezzi dei farmaci con i sistemi adottati dai Paesi della Unione
europea.
  Tale gruppo e' costituito da rappresentanti ed esperti indicati dai
Ministeri  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
  Il  gruppo riferira' periodicamente alla commissione sull'andamento
dei  lavori formulando, altresi', proposte risolutive delle tematiche
esaminate.
  4. Regolamento interno.
  La commissione disciplina con proprio provvedimento le modalita' di
organizzazione interna non previste dal presente regolamento.
  5. Spese di funzionamento.
  Gli  eventuali  oneri  per  incarichi  agli  esperti  e le spese di
missione  dei rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, degli addetti al servizio centrale di
segreteria del C.I.P.E., nonche' degli esperti gravano sulle apposite
unita'  previsionali  di  base dello stato di previsione del suddetto
Ministero;  a  tal  fine  gli  esperti  sono  equiparati ai dirigenti
generali di livello C.
  Le  spese  di  missione  degli altri componenti la commissione e la
struttura    di   supporto   interministeriale   restano   a   carico
dell'amministrazione o dell'organismo che li ha designati.
  6. Disposizioni finali.
  Per  quanto  non  espressamente previsto dalla presente delibera si
applicano  le  disposizioni  di  cui  alla propria delibera di questo
comitato n. 79/1998.
    Roma, 4 aprile 2001
                                        Il Presidente delegato: Visco

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2001
Ufficio  di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.
3 Tesoro, foglio n. 301