IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

  Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528 sull'ordinamento del gioco del
lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n.
303,  con il quale e' stato emanato il regolamento di applicazione ed
esecuzione  delle  leggi  sopra  citate,  come modificato con decreto
23 marzo  1994, n. 239, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del
18 aprile 1994;
  Visto  l'atto di concessione alla Lottomatica S.p.a. di Roma per la
gestione  del  servizio  del  gioco  del  lotto di cui ai decreti del
Ministero  delle  finanze  in  data  17 marzo  1993, 8 novembre 1993,
11 gennaio 1995 e 25 luglio 1995, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
n. 12 del 16 gennaio 1997;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996,
n.  560,  con il quale e' stato emanato il regolamento concernente la
disciplina del gioco del lotto affidato in concessione;
  Visto  l'art.  24,  comma 30, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
che  conferisce  al Ministero delle finanze la facolta' di prevedere,
con  proprio  decreto,  modalita' di raccolta delle giocate del lotto
diverse  da  quelle  di  cui  all'art.  4,  comma  2, della legge del
2 agosto  1982,  n.  528,  come  sostituito  dall'art.  2 della legge
19 aprile 1990, n. 85;
  Visto  il  decreto del Ministero delle finanze 9 febbraio 1999, che
ha  autorizzato  la  raccolta  telefonica  del  gioco  del  lotto, da
effettuare  mediante  schede  prepagate, attribuendone la raccolta al
concessionario  del  servizio  e riservando la commercializzazione di
dette schede ai raccoglitori del gioco del lotto;
  Visto  il decreto direttoriale del 13 aprile 1999, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale del 22 aprile 1999, che ha stabilito le procedure
di   acquisizione,   registrazione  e  documentazione  delle  giocate
telefoniche    del    lotto,   nonche'   la   commercializzazione   e
rendicontazione delle schede prepagate;
  Considerato  che  la raccolta del gioco del lotto tramite i servizi
di   telefonia  avviene  esclusivamente  nell'ambito  del  territorio
nazionale   e   che,   mediante  pubblico  avviso  di  manifestazione
d'interesse,    la    societa'   concessionaria   ha   acquisito   la
disponibilita'  di  tutti  i  gestori  operanti  sul territorio, come
previsto  dall'art.  2  del citato decreto direttoriale del 13 aprile
1999;
  Visto  il  decreto  direttoriale  del  10 dicembre 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1999, che ha autorizzato, in
via  sperimentale,  la  raccolta  telefonica delle giocate del lotto,
svolte  dal  concessionario  del servizio Lottomatica S.p.a., tramite
gli  operatori  di  telecomunicazioni  R.T.I. Telcos S.p.a. - Telecom
Italia S.p.a. e R.T.I. Telecom Italia S.p.a. - C.I.T.E.C. S.p.a.;
  Visto  l'avviso  di  manifestazione di interesse del 3 maggio 1999,
con  la  quale  e'  stata  richiesta  dalla  societa'  Lottomatica la
fornitura  di  un servizio di acquisizione dei dati delle giocate del
lotto  e di trasmissione dei dati stessi ai centri di elaborazione di
Lottomatica,   via   rete   telefonica   attraverso   l'utilizzo   di
apparecchiature di telefonia fissa e mobile;
  Visto  il decreto direttoriale del 13 aprile 2000, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   del   22   aprile   2000,  che  ha  esteso  la
commercializzazione  delle  schede  prepagate  a  tutto il territorio
nazionale;
  Considerato che l'operatore di telecomunicazioni TIM Telecom Italia
Mobile S.p.a. ha chiesto di partecipare tra gli altri, alla fornitura
del  servizio  e che, inoltre, le relative procedure di collaudo sono
state positivamente effettuate;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E'  autorizzata,  in  via  sperimentale,  la raccolta telefonica
delle  giocate  del  lotto,  svolta  dal  concessionario del servizio
Lottomatica  S.p.a.,  tramite  l'operatore  di  telecomunicazioni TIM
Telecom Italia Mobile S.p.a.;