L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
                  PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione
della  direttiva  n.  92/49/CEE  in  materia di assicurazione diretta
diversa  dall'assicurazione  sulla  vita e le successive disposizioni
modificative  ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
  Visti  il  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"Testo   unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria"  ed  il  decreto  legislativo  4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione  della  direttiva  n. 95/26/CE in materia di rafforzamento
della   vigilanza   prudenziale   nel  settore  assicurativo  ed,  in
particolare,  l'art.  4  concernente  le  disposizioni applicabili al
collegio  sindacale  delle  imprese  di  assicurazione con azioni non
quotate;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  1998,  n.  213, recante
disposizioni  per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale
e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  ed,  in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
  Visto  il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme
per  la  fissazione  dei requisiti di professionalita' e onorabilita'
dei  membri  del  collegio  sindacale,  regolamento  emanato ai sensi
dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;
  Visto   il  decreto  ministeriale  in  data  26 novembre  1984,  di
ricognizione   delle   autorizzazioni   all'esercizio  dell'attivita'
assicurativa   e   riassicurativa   gia'   rilasciate   alla   SLP  -
Assicurazioni  Spese  Legali  e Peritali e Rischi Accessori - S.p.a.,
con sede in Torino, corso Matteotti 3-bis;
  Viste le delibere assunte in data 19 gennaio e 27 aprile 2001 dalle
assemblee  straordinarie  degli  azionisti  della SLP - Assicurazioni
Spese  Legali  e  Peritali  e  Rischi  Accessori  - S.p.a., che hanno
approvato  le modifiche apportate agli articoli 2, 5, 8, 9 e 13 dello
statuto sociale;
  Considerato   che   non   emergono   elementi  ostativi  in  merito
all'approvazione  delle  predette  variazioni  allo  statuto  sociale
dell'impresa di cui trattasi;
                              Dispone:
  E'  approvato  il  nuovo  testo  dello  statuto sociale della SLP -
Assicurazioni  Spese  Legali  e Peritali e Rischi Accessori - S.p.a.,
con sede in Torino, con le modifiche apportate agli articoli:
    "art. 2 (Oggetto).
  Ampliamento  dell'oggetto  sociale,  in relazione all'esercizio dei
rami assicurativi, con previsione ex novo del ramo assistenza;
    art. 5 (Capitale sociale).
  Nuovo  ammontare  del  capitale  sociale  con  conversione in Euro:
1.570.800  (in  luogo  del  precedente  importo  di L. 1.016.400.000)
diviso  in  n.  132.000  azioni  da  euro 11,90 cadauna [a seguito di
aumento del capitale per L. 2.025.092.916 a titolo gratuito, mediante
utilizzo  della  riserva  di  rivalutazione ex legge n. 342/2000 e di
parte  della  riserva straordinaria e contestuale conversione da lire
in euro];
    art. 8 (Poteri firma e rappresentanza).
  Introduzione  dell'obbligo di informativa al Collegio sindacale, da
parte del Consiglio di amministrazione, sull'attivita' svolta e sulle
operazioni  di  maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale
effettuate  dalla  societa'  o  dalle  societa'  controllate  ed,  in
particolare,  sulle  operazioni in potenziale conflitto di interessi:
modalita'.
    art. 9 (Riunioni del Consiglio di amministrazione).
  Riformulazione  dell'articolo  e  nuova  disciplina  in  materia di
modalita' di convocazione del Consiglio di amministrazione: "L'avviso
di  convocazione ... deve essere inviato al domicilio dei Consiglieri
e dei sindaci. La convocazione puo' essere effettuata:
    a) con lettera raccomandata da spedire almeno cinque giorni prima
dell'adunanza;
    b) con  telegramma  da  inviare  almeno  tre  giorni  prima della
riunione;
    c) per  telefax  o posta elettronica da inviare almeno due giorni
prima   della   riunione"   (in  luogo  della  precedente  previsione
statutaria:  "L'avviso di convocazione ... deve essere inviato almeno
cinque  giorni  prima  dell'adunanza,  con  lettera  raccomandata, al
domicilio  dei  Consiglieri  e  dei  sindaci.  In  caso di urgenza la
convocazione  potra'  essere fatta con telegramma, spedito almeno tre
giorni prima della riunione");
    art. 13 (Sindaci).
  Nuova disciplina in materia di:
    a) nomina del Presidente del collegio sindacale: criteri;
    b) requisiti   di   professionalita'   dei  membri  del  Collegio
sindacale;
    c) individuazione,  ai  sensi  dell'art.  1, comma 3, del decreto
ministeriale  30 marzo  2000,  n. 162, delle materie e dei settori di
attivita' strettamente attinenti a quello dell'impresa;
    d) cause  di  ineleggibilita',  di  decadenza  e limiti al cumulo
degli incarichi per i membri del Collegio sindacale".
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 11 giugno 2001
                                             Il presidente: Manghetti