IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8 aprile  1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Vista  l'istanza della ditta Olcese S.p.a., gia' Cotonificio Olcese
veneziano,  tendente  ad ottenere la proroga della corresponsione del
trattamento    straordinario    di    integrazione    salariale   per
riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;
  Visto  il  decreto ministeriale datato 27 aprile 2000, con il quale
e'  stato  approvato il programma di riorganizzazione aziendale della
summenzionata ditta;
  Visto  il  decreto direttoriale datato 27 aprile 2000 e successivi,
con  i  quali  e'  stato concesso, a decorrere dal 1 gennaio 2000, il
suddetto trattamento;
  Acquisito il prescritto parere;
  Ritenuto  di autorizzare la proroga della corresponsione del citato
trattamento;
                              Decreta:
  A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di  riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con il decreto ministeriale datato 27 aprile
2000, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla
Olcese S.p.a., gia' Cotonificio Olcese veneziano, con sede in Milano,
unita' di:
    Cogno (Brescia), per un massimo di sedici unita' lavorative;
    Fiume  Veneto  (Pordenone),  per un massimo di sessantasei unita'
lavorative;
    Novara, per un massimo di centosessantanove unita' lavorative,
  per il periodo dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.
  Istanza  aziendale  presentata  il 24 gennaio 2001 con decorrenza 1
gennaio 2001.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 aprile 2001
                                         Il direttore generale: Daddi