L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO

  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della  direttiva  n.  92/49/CEE  in  materia di assicurazione diretta
diversa  dall'assicurazione  sulla  vita e le successive disposizioni
modificative  ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
  Visto  il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione
della   direttiva  n.  91/674/CEE  in  materia  di  conti  annuali  e
consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art.
11,  che  prevede  nuovi  termini  per l'approvazione del bilancio di
esercizio;
  Visti  il  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"Testo   unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria"  ed  il  decreto  legislativo  4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione  della  direttiva  n. 95/26/CE in materia di rafforzamento
della   vigilanza   prudenziale   nel  settore  assicurativo  ed,  in
particolare,  l'art.  4  concernente  le  disposizioni applicabili al
collegio  sindacale  delle  imprese  di  assicurazione con azioni non
quotate;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  ed,  in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
  Visto  il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme
per  la  fissazione  dei requisiti di professionalita' e onorabilita'
dei  membri  del  collegio  sindacale,  regolamento  emanato ai sensi
dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;
  Visto   il   decreto   ministeriale  in  data  20 ottobre  1993  di
autorizzazione    all'esercizio    dell'attivita'    assicurativa   e
riassicurativa  in  alcuni  rami  danni  rilasciata alla Filo Diretto
Assicurazioni  S.p.a.,  con  sede in Agrate Brianza, via Paracelso n.
14, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;
  Vista  la  delibera  assunta  in  data 15 marzo 2001 dall'assemblea
straordinaria degli azionisti della Filo Diretto Assicurazioni S.p.a.
che  ha  approvato  le modifiche apportate agli articoli 3, 5, 7, 11,
12, 13, 14, 15, 18, 19 e 20 dello statuto sociale;
  Considerato   che   non   emergono   elementi  ostativi  in  merito
all'approvazione  delle  predette  variazioni  allo  statuto  sociale
dell'impresa di cui trattasi;
                              Dispone:
  E'  approvato  il  nuovo  testo  dello  statuto  sociale della Filo
diretto  assicurazioni  S.p.a.,  con  sede  in Agrate Brianza, con le
modifiche apportate agli articoli:
                               Art. 3.
                            O g g e t t o
  Riformulazione  dell'articolo in materia di esercizio dei rami: "La
societa'  ha per oggetto l'esercizio, ..., dell'assicurazione e della
riassicurazione   in   tutti   i  rami  danni  previsti  dal  decreto
legislativo  n. 175 del 17 marzo 1995, per i quali sia stata concessa
l'autorizzazione dai competenti organi di vigilanza e di controllo, e
delle   attivita'  a  tale  esercizio  connesse,  con  esclusione  di
qualsiasi  altra  attivita'  commerciale"  (in luogo della precedente
previsione  statutaria: "La societa' ha per oggetto l'esercizio, ...,
dell'assicurazione  e  della  riassicurazione  nel  ramo  assistenza,
nonche'  in  tutti gli altri rami danni previsti nell'allegato I alla
legge 10 giugno 1978, n. 295, e successive modifiche").
  Introduzione   dell'espressione  "purche'  non  nei  confronti  del
pubblico"  in  relazione  alla  possibilita',  per  la  societa',  di
compiere determinate operazioni funzionalmente connesse con l'oggetto
sociale o utili per il suo raggiungimento.
                               Art. 5.
              Capitale Sociale - Azioni - Obbligazioni
  Nuovo ammontare del capitale sociale: lire 12.000.000.000 (in luogo
del  precedente  importo di L. 3.500.000.000) diviso in n. 12.000.000
azioni  del  valore  nominale di L. 1.000 cadauna [aumento deliberato
dall'assemblea  straordinaria  degli azionisti in data 22 luglio 1998
per  L.  8.500.000.000,  da eseguirsi entro il termine di cinque anni
dalla data di iscrizione della delibera nel registro delle imprese].
                               Art. 7.
                    Convocazione delle assemblee
  Riformulazione dall'articolo con nuova disciplina in materia di:
    a) soggetti   preposti   alla   convocazione   delle   assemblee:
estensione  delle  competenze  anche  al  Presidente del Consiglio di
amministrazione;
    b) luoghi  di  convocazione  delle assemblee, qualora fuori dalla
sede  sociale:  "...  purche'  nei paesi appartenenti alla UE o nella
Confederazione   Elvetica"  (in  luogo  della  precedente  previsione
statutaria: "... altrove in Italia");
    c) termini  di  convocazione  dell'assemblea  ordinaria  (ai fini
dell'approvazione  del  bilancio):  "...  entro  il 30 aprile di ogni
anno,  con  possibilita' di prorogare tale termine sino al 30 giugno,
qualora  particolari  esigenze lo richiedano, osservate, in tal caso,
le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto legisaltivo n. 173 del
26 maggio  1997"  (in  luogo  della precedente previsione statutaria:
"L'assemblea  in via ordinaria e' convocata almeno una volta all'anno
entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale").
                              Art. 11.
                     Consiglio d'amministrazione
  Introduzione,  in  materia di nomina dei componenti il Consiglio di
amministrazione,   del  possesso  dei  requisiti  di  onorabilita'  e
professionalita'  stabiliti  dalla  legge,  dalle  norme  speciali  e
dall'ISVAP.
                              Art. 12.
                           Cariche sociali
  Sostituzione  delle parole "e designare" (in luogo della precedente
"a  designare") nell'ambito delle competenze del Consiglio in tema di
designazione di un segretario.
                              Art. 13.
              Riunioni del consiglio di amministrazione
  Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di:
    a) luoghi  di riunione del Consiglio: "... presso la sede sociale
o   altrove,   purche'   nei  paesi  appartenenti  alla  UE  o  nella
Confederazione   elvetica"  (in  luogo  della  precedente  previsione
statutaria:  "presso  la  sede  sociale  o altrove, purche' nei Paesi
della CEE ...");
    b) soggetti   preposti   alla  convocazione  del  Consiglio:  "La
convocazione  del  Consiglio  avviene  a cura del presidente o di due
consiglieri ... (in luogo della precedente previsione statutaria: "Il
Consiglio  di  amministrazione  si  riunisce ...  su convocazione del
presidente,  quando  questi  lo  ritenga opportuno, o su richiesta di
almeno  due  anninistratori  o  di  due sindaci effettivi. In caso di
assenza,  del  presidente  piu'  anziano  di  nomina, e a parita', di
quello piu' anziano di eta'");
    c) modalita'  di  convocazione  del Consiglio in caso di urgenza:
"La  convocazione del Consiglio avviene ... con comunicazione inviata
a  mezzo  telegramma o telefax o posta elettronica (e-Mail) almeno un
giorno  prima"  (in luogo della precedente previsione statutaria: "La
convocazione  del  Consiglio  avviene  ...  con  telegramma almeno un
giorno prima").
  Nuova disciplina in materia di:
    a) modalita'  di  tenuta  delle  riunioni del Consiglio: anche in
teleconferenza o videoconferenza: condizioni ed effetti;
    b) validita'  di  costituzione  del Consiglio anche in assenza di
formale  convocazione: presenze richieste e condizioni (trasposizione
dell'ex art. 14, secondo comma, nel presente art. 13, ultimo comma).
                              Art. 14.
           Deliberazioni del Consiglio di amministrazione
  In  materia  di  validita'  delle  deliberazioni  del  Consiglio di
amministrazione  e  di quorum deliberativi, sostituzione delle parole
"intervento"  e "intervenuti" (in luogo delle precedenti "presenza" e
"presenti")  e soppressione, dal testo, della disciplina preesistente
in  tema di deliberazioni concernenti l'acquisizione e la dismissione
di partecipazioni di controllo in altre imprese o di rami aziendali.
  Soppressione  altresi'  del  periodo  relativo  alla  validita'  di
costituzione del Consiglio pur in assenza di formale convocazione, in
quanto trasposto nel precedente art. 13, ultimo comma.
                              Art. 15.
               Poteri del Consiglio di amministrazione
  Introduzione,   ai  sensi  dell'art.  150  decreto  legislativo  n.
58/1998,  dell'obbligo di informativa al Collegio sindacale, da parte
del  Consiglio  di  amministrazione,  sull'attivita'  svolta  e sulle
operazioni  di  gestione  di   maggior  rilievo:  soggetti preposti e
modalita'.
                              Art. 18.
                    Compensi agli amministratori
  Riformulazione  dell'articolo  con  nuova  disciplina  in  tema  di
possibilita',   per  gli  amministratori,  di  far  parte  di  organi
amministrativi  di  altre  societa':  "... purche' non concorrenti di
Filo  Diretto  Assicurazioni  S.p.a.  ne'  di societa' direttamente o
indirettamente  da  questa  controllate;  salvo  che  consti, in caso
contrario,  il  preventivo consenso del Consiglio di amministrazione"
(in  luogo  della  precedente  previsione  statutaria:  "... ai sensi
dell'articolo 2390 del codice civile").
  Nuova  disciplina  in  materia  di  erogazione  dei  compensi  agli
amministratori: modalita'.
                              Art. 19.
                         Direttore generale
  Introduzione  dell'espressione  "...  o  gli  amministratori a cio'
delegati  ..."  in  ordine  all'estensione delle competenze, gia' del
consiglio  di  amministrazione,  in  tema  di  nomina  di  uno o piu'
direttori generali.
                              Art. 20.
                         Collegio sindacale
  Nuova disciplina in materia di:
    a) criteri di candidatura per la nomina dei sindaci: possesso dei
requisiti  di  onorabilita'  e  professionalita'  di cui alla vigente
normativa;
    b) decreto  ministeriale  30 marzo  2000, n. 162: con riferimento
all'art.  1, comma 2, lettera b) e c), individuazione delle materie e
dei settori di attivita' strettamente attinenti all'oggetto sociale;
    c) limiti  al  cumulo  degli  incarichi per i membri del Collegio
sindacale: effetti ed eccezioni;
    d) nomina  del  presidente  del  Collegio  sindacale:  criteri  e
modalita';
    e) possibilita'  per  il  Collegio  sindacale,  o almeno due suoi
membri,  di convocare l'assemblea, il Consiglio di amministrazione ed
il comitato esecutivo, se nominato: modalita'.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 8 giugno 2001
                                             Il presidente: Manghetti