IL DIRIGENTE GENERALE
                     del Dipartimento regionale
                  dei beni culturali ed ambientali

  Visto lo statuto della Regione Siciliana;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n.
637,   recante  norme  di  attuazione  dello  statuto  della  Regione
Siciliana  in  materia di tutela del paesaggio, di antichita' e belle
arti;
  Visto  il  testo  unico  delle leggi sull'ordinamento del Governo e
dell'amministrazione  della  Regione Siciliana, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1979, n. 70;
  Vista la legge regionale 1o agosto 1977, n. 80;
  Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Visto  il  testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni  culturali  e  ambientali,  a  norma  dell'art.  1  della  legge
8 ottobre  1997, n. 352, approvato con decreto-legge 29 ottobre 1999,
n. 490, che ha abrogato la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  approvato con regio decreto
3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  il  decreto amministrativo n. 6010 del 10 maggio 1999 con il
quale   e'   stata  ricostituita  per  il  quadriennio  1999-2003  la
Commissione  provinciale  per  la  tutela  delle  bellezze naturali e
panoramiche di Agrigento;
  Esaminato  il  verbale  n.  59  del 9 dicembre 1999 con il quale la
Commissione  provinciale  per  la  tutela  delle  bellezze naturali e
panoramiche   di  Agrigento  ha  proposto  di  sottoporre  a  vincolo
paesaggistico,  ai  sensi  della  legge  29 giugno 1939, n. 1497, "il
territorio  costiero  dalla foce del Vallone di Sumera al castello di
Montechiaro"   ricadente   nei   comuni   di  Agrigento  e  Palma  di
Montechiaro,  delimitato perimetralmente secondo quanto descritto nel
verbale  del  9  dicembre  1999,  a  cui  si  rimanda  e che fa parte
integrante del presente decreto;
  Accertato che il verbale del 9 dicembre 1999 contenente la suddetta
proposta   e'  stato  pubblicato  all'albo  pretorio  del  comune  di
Agrigento  dal  20 dicembre 1999 al 20 marzo 2000 e a quello di Palma
di  Montechiaro  dal  17  dicembre  1999 al 18 marzo 2000 ed e' stato
depositato nelle segreterie dei comuni stessi per il periodo previsto
dalla legge n. 1497/1939;
  Viste  le  opposizioni  alla  proposta di vincolo paesaggistico del
territorio  costiero  dalla foce del Vallone di Sumera al castello di
Montechiaro prodotte la prima, nei termini (17 giugno 2000) e l'altra
fuori termine (20 giugno 2000) e precisamente: quella del Sig. Angelo
Scifo  rappresentante  della ditta "Sigest" e quella del sig. Stefano
Bonanno  presidente  della  societa'  "Maredem  Village"  proprietari
entrambi  di  due  fondi  agricoli ricadenti all'interno dell'area in
esame  proposta  a vincolo paesaggistico e appartenente al territorio
di Palma di Montechiaro.
  Le opposizioni sopra citate presentano analoghe argomentazioni. Gli
opponenti lamentano:
    1)  errata  composizione  della  Commissione,  che  doveva essere
composta  piu'  correttamente  e coerentemente, ai sensi dell'art. 31
del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 805/1975, oltre che
dal   soprintendente   unico   anche   dal  direttore  della  sezione
paesaggistica  e  da quello della sezione archeologica piu' l'esperto
in materia forestale;
    2) la composizione della Commissione e' errata anche in relazione
al  fatto  che  il  decreto  legislativo  n. 490 del 29 ottobre 1999,
intervenuto   subito   dopo   la  proposta  della  soprintendenza  ha
modificato  la  composizione della Commissione di cui all'art. 31 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 805/1975. Pertanto alla
luce  della  nuova  legge  la  Commissione di Agrigento doveva essere
composta   da  rappresentanti  regionali,  provinciali,  dai  sindaci
interessati,  oltre  che  dal  soprintendente  e  dal direttore della
sezione paesaggistica e da quello della sezione archeologica;
    3)  la proposta di vincolo doveva essere depositata presso alcune
associazioni professionali e produttive cosi' come previsto dall'u.c.
dell'art. 2 della legge n. 1497/1939;
    4)  la  Commissione  inoltre avrebbe dovuto tentare di conciliare
l'interesse  pubblico  con  gli  interessi  dei privati,  per  cui le
attivita'  che  attualmente  si  svolgono nel territorio sottoposto a
tutela paesaggistica verrebbero fortemente danneggiate dalla presenza
del vincolo;
    5)  infine le riferite valutazioni della Commissione denotano una
imprecisa  conoscenza  dei luoghi, peraltro gia' tutelati dalla legge
n. 431/1985 e dalla legge n. 1089/1939;
  Viste le controdeduzioni della soprintendenza;
  Ritenuto  che  "le  opposizioni previste dall'art. 3 della legge n.
1497/1939  ...  non  sono veri e propri rimedi giuridici, ma semplici
apporti  collaborativi  forniti  dal  cittadino ..." (T.A.R. Sicilia,
Catania,  28 novembre 1995, n. 2525) e che quindi si palesa opportuno
prendere  in  considerazione tutte quelle pervenute, cosi' come sopra
descritte, per quanto tardivamente e irritualmente prodotte;
  In merito ai profili di censura ivi dettagliati, si osserva:
    1)   per   quanto   attiene   la  doglianza  relativa  all'errata
composizione  della  Commissione  di  Agrigento va evidenziato che in
forza  della legge regionale n. 80/1977 il Soprintendente "unico" per
i  beni  culturali  e  ambientali  e' subentrato nelle competenze (in
precedenza  limitate  per materia) dei soprintendenti esistenti sulla
base della previgente normativa (T.A.R. di Catania, 5 giugno 1997, n.
1260).  Ne  consegue  che la ricostruzione giuridica effettuata dagli
opponenti, secondo cui la Commissione provinciale per la tutela delle
bellezze   naturali   e  panoramiche  dovrebbe  essere  composta  dai
direttori di sezione, non appare in sintonia con l'attuale sistema.
  Ed   invero,   compito   delle   sezioni   tecnico-scientifiche  e'
attualmente  quello  di svolgere il lavoro istruttorio della proposta
di   vincolo,  che  dovra'  poi  essere  valutato  dalla  Commissione
provinciale presieduta dal soprintendente.
  Per  il  resto,  nessuna  norma prevede che la predetta Commissione
debba  essere  composta  con  la  presenza  dei  direttori di sezione
(T.A.R.  di  Catania  5  giugno  1997,  n. 1260). Inoltre si appalesa
inammissibile   la   doglianza   relativa   al   preteso  obbligo  di
integrazione  della  Commissione con un esperto in materia forestale.
La  stessa  normativa  invocata dagli opponenti prevede, infatti, che
tali  esperti  debbano  essere presenti esclusivamente nell'ipotesi -
non  realizzatasi  nella  fattispecie - in cui l'esistenza di foreste
costituisca  presupposto  (o quantomeno  presupposto  concausale) per
l'apposizione  del  vincolo  (T.A.R.  di Palermo 16 febbraio 2000, n.
1074);
    2)   per   quanto   attiene   la  doglianza  relativa  all'errata
composizione della Commissione anche ai sensi dell'art. 140 del testo
unico n. 490/1999, va sottolineato che l'istruttoria del procedimento
di  apposizione  del  vincolo  paesaggistico  in esame si e' svolta e
conclusa  prima  dell'entrata in vigore del testo unico n. 490/1999 e
quindi  in  vigenza  dell'art.  31  del  decreto del Presidente della
Repubblica n. 805/1975;
    3)  in merito al mancato deposito del verbale del 9 dicembre 1999
presso  le  Unioni dei professionisti ed artisti, degli agricoltori e
degli  industriali e' opportuno rilevare che secondo gli articoli 2 e
3 della legge n. 1497/1939 e l'art. 1 del regio decreto n. 1357/1940,
le  Unioni  dei  professionisti ed artisti, degli agricoltori e degli
industriali,  intervenivano  nel procedimento di individuazione delle
bellezze  naturali  con un triplice ruolo: come fonte di designazione
di  membri  della  Commissione  provinciale, in rappresentanza "delle
categorie  interessate";  come  luogo di deposito degli elenchi delle
bellezze  di  insieme  compilati  dalla  Commissione  predetta;  come
soggetti  preposti  alla ricezione dei reclami e delle proposte degli
interessati,  e  al  loro  coordinamento  al  fine  della  successiva
trasmissione al Ministero.
  Queste  tre  forme  di  partecipazione derivano dall'allora vigente
ordinamento   corporativo,   di  rappresentanza  istituzionale  delle
categorie produttive.
  Tale  situazione  normativa  e'  stata  pero' radicalmente innovata
dall'art.   31,   sesto  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n. 805/1975, che ha diversamente regolato la composizione
delle Commissioni provinciali.
  Prevedendosi  ora  una  composizione data da funzionari preposti al
settore  della  tutela  culturale  e  ambientali  e  da "esperti" con
l'esclusione sia dei rappresentanti di categoria sia dell'Ente per il
turismo,  si  e'  pervenuti  ad un assetto totalmente coerente con la
funzione  della  Commissione  che,  concernendo  la  ricognizione dei
luoghi dotati di pregio paesistico degno di tutela, e' essenzialmente
improntata, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, da
discrezionalita' tecnica.
  Sulla   base   di   questa   rilevanza  di  fondo  dell'innovazione
legislativa   pare   consentito   di  ritenere  che  essa,  ancorche'
formalmente  e  oggettivamente  limitata alla norma regolatrice della
composizione della Commissione, estende la sua forza abrogante, sotto
il  profilo  di  una  funzionale  incompatibilita',  alle altre norme
citate  che attribuiscono alle Unioni provinciali ulteriori titoli di
presenza nel procedimento amministrativo;
    4)  in  merito  al quarto punto di doglianza si puo' rilevare che
gli  interessi dei privati sono maggiormente tutelati in presenza del
vincolo   paesaggistico,   anziche'  nella  pregressa  situazione  di
inadeguatezza   normativa  e  regolamentare,  certamente  foriera  di
ulteriore  degrado  territoriale.  Del  resto  la tesi secondo cui il
vincolo   pregiudicherebbe  l'espansione  industriale  e  commerciale
appare   priva  di  effettiva  consistenza.  "Unico  effetto  diretto
(rectius:   direttamente   incidente   sulle   posizioni   giuridiche
soggettive  dei  privati)  dell'apposizione  del  vincolo, e' infatti
quello  dell'introduzione,  a  carico  dei  proprietari (possessori o
detentori)  delle aree ad esso assoggettate, dell'onere di richiedere
alla  competente soprintendenza per i beni culturali ed ambientali il
nulla  osta  per  la realizzazione di opere che possano modificare il
paesaggio.  Il che lungi dal determinare il paventato blocco assoluto
di  ogni attivita' costituisce una civile misura di razionalizzazione
strumentale   al  corretto  uso  del  territorio  ed  un  freno  alla
realizzazione  di  opere  che  possano  finire  con il deteriorare le
valenze  paesaggistiche  del luogo oggetto di tutela" (T.A.R. sez. I,
sent. n. 1074 del 16 febbraio 2000);
    5)  per  quanto concerne la doglianza degli opponenti relativa ad
una  presunta  imprecisa conoscenza della zona in argomento, peraltro
gia'  tutelata dalla legge n. 431/1985 e dalla legge n. 1089/1939, si
puo'  affermare che le scelte discrezionali delle amministrazioni non
sono  sindacabili  salvo  che  in presenza di un obiettivo errore, di
conclamato travisamento dei fatti o di una manifesta illogicita'.
  Dalla  lettura del verbale emerge chiaramente che la Commissione ha
condotto  l'istruttoria  per l'applicazione del vincolo con il dovuto
scrupolo, mediante un'analitica e compiuta conoscenza dei luoghi.
  Pertanto  i  giudizi  di valore e di merito espressi dalla predetta
Commissione  costituiscono  manifestazione non gia' di mero arbitrio,
ma  di un potere di valutazione che, pur connotandosi come ampiamente
discrezionale,  (essendo rivolte alla individuazione e valorizzazione
di  canoni  estetici  e  relativi)  appare  nella  fattispecie  usato
correttamente (T.A.R. sez. I, sent. n. 1074 del 16 febbraio 2000).
  Infine   gli   opponenti  affermano  che  la  proposta  di  vincolo
paesaggistico   in   argomento   sarebbe  illegittima  in  quanto  il
territorio costiero dal vallone di Sumera al castello di Montechiaro,
ricadente nei comuni di Agrigento e Palma di Montechiaro risulta gia'
vincolato  ai  sensi  della  legge  n.  1089/1939  e  dalla  legge n.
431/1985. Ma tale rilievo appare destituito di fondamento, poiche' la
legge   n.   1089/1939   e'  uno  strumento  di  tutela  che  vale  a
salvaguardare  singole cose di interesse storico-artistico, incidendo
sul  regime  giuridico  della  loro fruibilita' e trasferibilita'. La
valenza  del  bene  e' il presupposto di fatto che vale a legittimare
l'eventuale  adozione di una siffatta misura, ma cio' non esclude che
essa  insieme  a tutte le altre caratteristiche ambientali, storiche,
archeologiche, geologiche e botaniche presenti in un dato territorio,
concorre  a  definire  l'interesse  pubblico  paesaggistico  di  quel
determinato  contesto,  quali  un  patrimonio  collettivo di bellezze
naturali e paesaggistiche meritevole di tutela.
  E'  noto  a  tale  riguardo, che il concetto di paesaggio accolto e
postulato   dalla   legislazione  di  settore  dell'ultimo  ventennio
(decreto del Presidente della Repubblica n. 637/1975, legge regionale
n.  80/1977  e  n.  116/1980;  legge  n. 431/1985; legge n. 326/1986;
decreto   del  Presidente  della  Repubblica  n.  760/1994)  e  dalla
giurisprudenza  della Corte costituzionale (sent. del 28 luglio 1795,
n.  417),  non coincide con quello, meramente estetico, fatto proprio
dalla  legge  29 giugno  1939,  n. 1497; e che dunque l'oggetto della
tutela non e' il solo valore estetico-percettivo di un territorio, ma
il  compendio  di  valenze  che,  congiuntamente,  vale a configurare
l'interesse   scientifico   di   quell'area  e  a  dare  allo  stesso
quell'interesse  pubblico  richiesto  dalla  legge  n.  1497/1939, in
funzione  della  realta' della risorsa ambiente, per l'emanazione dei
provvedimenti dovuti;
  Ritenuto  che  le motivazioni riportate nel succitato verbale del 9
dicembre  1999  sono  sufficienti e congrue rispetto alla proposta di
vincolo formulata e testimoniano l'esigenza di proteggere un ambiente
singolare,  che  presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una
studiata  e  corretta  tutela  che impedisca alle bellezze naturali e
paesaggistiche  della  zona  in  questione  di  subire alterazioni di
degrado irreversibili;
  Considerato  quindi,  nel  confermare  la  proposta  di  vincolo in
argomento  di potere accogliere nella loro globalita' le motivazioni,
espresse in maniera esaustiva e congrua dalla Commissione provinciale
per  la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento nel
verbale  del  9  dicembre  1999  e  correttamente  approfondite nelle
planimetrie  sub  "A"  e  sub "B" ivi allegate, documenti ai quali si
rimanda e che formano parte integrante del presente decreto;
  Ritenuto  pertanto,  che  nella specie ricorrono evidenti motivi di
pubblico  interesse, per il cospicuo carattere di bellezze naturali e
di   singolarita'   geologica,  che  suggeriscono  l'opportunita'  di
sottoporre  a vincolo paesaggistico il territorio costiero dalla foce
del vallone di Sumera al castello di Montechiaro ricadente nei comuni
di  Agrigento  e  Palma  di  Montechiaro in conformita' alla proposta
verbalizzata  dalla  Commissione  provinciale  per  la  tutela  delle
bellezze  naturali  e  panoramiche  di  Agrigento  nella  seduta  del
9 dicembre 1999;
  Rilevato  che  l'apposizione  del  vincolo comporta l'obbligo per i
proprietari,  possessori  o  detentori,  a  qualsiasi  titolo,  degli
immobili   ricadenti   nella   zona  vincolata,  di  presentare  alla
competente   soprintendenza,   per   la   preventiva  autorizzazione,
qualsiasi  progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore
della zona stessa;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  le  motivazioni  espresse  in  premessa il territorio costiero
dalla  foce  del  torrente  di  Sumera  al  castello  di  Montechiaro
ricadente  nei  comuni  di Agrigento e Palma di Montechiaro descritto
nel  verbale del 9 dicembre 1999 della Commissione provinciale per la
tutela   delle   bellezze  naturali  e  panoramiche  di  Agrigento  e
delimitata nelle planimetrie ivi allegate, che insieme al verbale del
9 dicembre  1999  formano  parte  integrante del presente decreto, e'
dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti
dell'art.   139   lettere  C  e  D  del  testo  unico  approvato  con
decreto-legge  29 ottobre  1999,  n. 490, che ha abrogato la legge n.
1497/1939, e dell'art. 9 del regolamento di esecuzione, approvato con
regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.