IL DIRIGENTE GENERALE
                dell'unita' di gestione del trasporto
                 marittimo e per vie d'acqua interne
  Vista  la  legge  21 novembre  1985, n. 739, concernente l'adesione
alla  convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di
mare,  al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il
7 luglio 1978;
  Visto  il  comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  275 del 24 novembre 1987, relativo al
deposito   presso   il   Segretariato   generale  dell'Organizzazione
internazionale   marittima  (IMO),  in  data  26 agosto  1987,  dello
strumento  di adesione dell'Italia alla convenzione suddetta, entrata
pertanto  in  vigore  per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente
all'art. XIV;
  Vista  la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO
tenutasi  a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati
gli emendamenti all'annesso della sopra citata convenzione del 1978;
  Vista la risoluzione 2 della sopra citata Conferenza internazionale
con   la   quale  e'  stato  adottato  il  codice  di  addestramento,
certificazione e tenuta della guardia per i marittimi (codice STCW);
  Considerato che gli emendamenti di cui alle risoluzioni 1 e 2 sopra
richiamate sono entrati in vigore dal 1o febbraio 1997;
  Vista la regola VI/1 dell'annesso su menzionato, nonche' la sezione
A-VI/1  paragrafo  2.1.4. del codice STCW, relativa all'addestramento
di base in sicurezza personale e responsabilita' sociali;
  Considerata  la necessita' di dare piena e completa attuazione alla
sopra citata regola VI/1;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                         Finalita' e durata
  1.  E'  istituito il corso di sicurezza personale e responsabilita'
sociali  (Personal  Safety  and  Social  Responsabilities), diretto a
soddisfare i requisiti minimi obbligatori per l'addestramento di base
di  tutto  il personale imbarcato in conformita' alla sezione A-VI/1,
paragrafo 2.1.4 del codice STCW.
  2.  Il  corso, della durata non inferiore a diciotto ore articolate
in  tre  giorni,  fornisce  le  competenze,  conoscenze  ed  abilita'
pratiche  di  cui  alle  colonne  1  e 2 della tabella A-VI/1-4 dello
stesso codice.