IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
del  Dipartimento  della  qualita'  dei prodotti agroalimentari e dei
servizi   -   Direzione   generale   per  la  qualita'  dei  prodotti
             agroalimentari e la tutela del consumatore
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 28 maggio
1968,  con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata  del  vino  "Bardolino" ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione e successive modifiche;
  Vista  la  domanda  presentata  dal  consorzio tutela vini a D.O.C.
"Bardolino"  in  data  15 luglio 2000, intesa ad ottenere la modifica
del  disciplinare  di  produzione dei vini a denominazione di origine
controllata  "Bardolino"  ed il riconoscimento della denominazione di
origine  controllata  e  garantita per i vini "Bardolino" superiore e
"Bardolino"  classico  superiore gia' riconosciuti a denominazione di
origine  controllata  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica
28 maggio 1968;
    Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini  sulla  sopra  indicata  domanda e la
proposta   del   relativo  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a
denominazione   di   origine   controllata  e  garantita  "Bardolino"
superiore  e "Bardolino" classico superiore pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 13 del 17 maggio 2001;
  Visti  il parere integrativo del comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini  con  il quale e' stata modificata la
proposta  di  designazione  e  presentazione  della  denominazione di
origine  controllata  e  garantita  dei  vini "Bardolino" superiore e
"Bardolino"   classico   superiore   in   denominazione   di  origine
controllata  e  garantita  "Bardolino  superiore"  e  la proposta del
relativo   disciplinare  di  produzione,  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 160 del 12 luglio 2001;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da parte degli interessati in
merito al disciplinare di che trattasi;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere al riconoscimento
della  denominazione  di origine controllata e garantita e "Bardolino
superiore"   ed   all'approvazione   del   relativo  disciplinare  di
produzione dei vini in argomento in conformita' al parere espresso ed
alla proposta formulata dal sopra citato comitato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita
"Bardolino  superiore" per i vini "Bardolino" superiore e "Bardolino"
classico  superiore  gia'  riconosciuti  a  denominazione  di origine
controllata  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 20 maggio
1968  ed  e'  approvato,  nel  testo  annesso al presente decreto, il
relativo disciplinare di produzione.
  La  denominazione  di  origine  controllata  e garantita "Bardolino
superiore"  e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti  stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1
del  presente  articolo  le  cui misure entrano in vigore a decorrere
dalla vendemmia 2001.
    La  denominazione  di origine controllata "Bardolino" superiore e
"Bardolino" classico superiore devono intendersi revocate a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi gli
effetti determinatesi.