IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 maggio 1968, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Bardolino" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche; Vista la domanda presentata dal consorzio tutela vini a D.O.C. "Bardolino" in data 15 luglio 2000, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Bardolino" ed il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita per i vini "Bardolino" superiore e "Bardolino" classico superiore gia' riconosciuti a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1968; Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Bardolino" superiore e "Bardolino" classico superiore pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 13 del 17 maggio 2001; Visti il parere integrativo del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini con il quale e' stata modificata la proposta di designazione e presentazione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Bardolino" superiore e "Bardolino" classico superiore in denominazione di origine controllata e garantita "Bardolino superiore" e la proposta del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 160 del 12 luglio 2001; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati in merito al disciplinare di che trattasi; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita e "Bardolino superiore" ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato comitato; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita "Bardolino superiore" per i vini "Bardolino" superiore e "Bardolino" classico superiore gia' riconosciuti a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1968 ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. La denominazione di origine controllata e garantita "Bardolino superiore" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2001. La denominazione di origine controllata "Bardolino" superiore e "Bardolino" classico superiore devono intendersi revocate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi gli effetti determinatesi.