IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
9 agosto  2001,  che  delega  le  funzioni  del  coordinamento  della
protezione  civile  di  cui  alla  legge 24 febbraio 1992, n. 225, al
Ministro dell'interno;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
22 dicembre  2000,  concernente  la  proroga dello stato di emergenza
nella citta' di Palermo;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
11 luglio 2001, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza
nella citta' di Napoli;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23 luglio 2001 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
nella provincia di Catania;
  Viste  le  ordinanze  n. 2742 del 6 febbraio 1998, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 33 del 10 febbraio
1998,  n.  2999  del  3 settembre  1999,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana n. 213 del 10 settembre 1999, n.
3042  del 26 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  n.  53  del 4 marzo 2000, n. 3124 del 12 aprile
2001,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n.  92  del  20 aprile  2001, n. 3142 dell'11 luglio 2001, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  161  del
13 luglio  2001  e  n.  3145  del  25 luglio  2001,  pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 173 del 27 luglio
2001;
  Vista  l'esigenza  di integrare l'ordinanza n. 3145/2001 al fine di
migliorare  la  gestione  dell'emergenza  connessa  all'eruzione  del
vulcano Etna;
  Viste le richieste del prefetto di Palermo in data 21 luglio 2001 e
del  sindaco  di  Palermo  in  data  22 luglio  2001  nelle  quali si
evidenzia  la  necessita'  di  completare  gli interventi di messa in
sicurezza  e  consolidamento statico dello stabile di piazza Generale
Cascino danneggiato dall'incendio e dal parziale crollo del 27 agosto
1999;
  Vista la richiesta del sindaco di Napoli in data 31 luglio 2001 con
la  quale  viene rappresentata l'esigenza di favorire accordi con gli
enti  pubblici  al  fine  di  provvedere  all'assegnazione  di civili
abitazioni  alle  famiglie evacuate dello stabile sito nella traversa
S. Severino, n. 5, nella citta' di Napoli;
  Visti  gli  esiti  della  riunione  con  i rappresentanti sindacali
tenutasi  presso  il  Dipartimento  della  protezione  civile in data
5 luglio 2001 per definire gli aspetti relativi all'effettuazione dei
turni  festivi  e  notturni  da  attribuire  al  personale del centro
situazioni e della sala telex della protezione civile;
  Considerato che risulta necessario assicurare la massima speditezza
nell'erogazione  dei contributi a favore dei soggetti privati e delle
attivita'  produttive  danneggiate  dagli  eventi  calamitosi  di cui
all'ordinanza  12 aprile 2001, n. 3124, integrando le misure disposte
con   gli   interventi   eventualmente  gia'  avviati  dalle  regioni
interessate, come richiesto dalle medesime;
  Ritenuto  necessario  provvedere  all'attuazione  degli  interventi
richiesti  al  fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di
vita della popolazione interessata;
  Vista   l'ordinanza  11 luglio  2001,  n.  3143,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 161 del 13 luglio
2001;
  Vista la nota del 6 agosto 2001 con la quale l'assessore alle opere
pubbliche e protezione civile della regione Lombardia rappresenta gli
esiti  di  una  riunione  tenutasi  con gli amministratori dei comuni
interessati  e i rappresentanti della prefettura di Milano, nel corso
della  quale  e'  stata segnalata l'esigenza di integrare l'ambito di
applicabilita'  dell'ordinanza  n.  3143/2001  con i comuni di Agrate
Brianza  e,  limitatamente  all'area  industriale di via Pitagora, di
Brugherio,  nonche'  la  necessita'  di  destinare  una  quota fino a
5 miliardi  di lire delle risorse gia' stanziate all'abbattimento dei
tassi  di  interesse  di  mutui  gia'  stipulati  autonomamente dalle
attivita' produttive danneggiate;
  Ritenuto  di  accogliere  le  richieste rappresentate dalla regione
Lombardia,   fermo   restando,  comunque,  il  limite  massimale  dei
contributi spettanti come determinato dalla legge n. 365/2000;
  Vista la legge 3 agosto 1998, n. 267;
  Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183;
  Visto l'art. 52 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Visto l'art. 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Viste  le  ordinanze  n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre
2000,  n.  3110 del 1 marzo 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  n.  55  del  7 marzo 2001, e n. 3135 del
10 maggio  2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 116 del 21 maggio 2001;
  Considerato  che,  anche  in conseguenza degli eventi idrogeologici
dell'autunno  2000,  risulta  necessario  dare  urgente attuazione al
disposto dell'art. 1, comma 5, della legge 3 agosto 1998, n. 267, per
rilocalizzare gli insediamenti ricadenti in aree a rischio al fine di
assicurare  la  messa  in  sicurezza dei medesimi e delle popolazioni
residenti,  nonche'  al  fine  di evitare che i contributi previsti a
favore  dei soggetti privati e delle attivita' produttive dalla legge
n.  365/2000  vengano  investiti in aree non sicure e, quindi, vedano
vanificato il proprio scopo;
  Tenuto  conto  che l'afflusso alle regioni e alle province autonome
dei  proventi  previsti  dall'attuazione  dell'art.  86  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, cosi' come modificato dall'art. 52
della  legge  n.  388/2000,  non consente, per ora, di fare fronte ai
casi piu' urgenti;
  Viste  le  note  prot.  n.  21286/S.1/1.45  del  25 luglio 2001 del
presidente  della  regione  Piemonte, prot. n. 25188/Settore25.02 del
31 luglio 2001 e prot. n. 4999/23 del 3 agosto 2001 dell'assessore ai
lavori  pubblici,  difesa del suolo e protezione civile della regione
Piemonte,  con  le quali viene segnalata la problematica dell'urgenza
della  rilocalizzazione  e  vengono  avanzate  allo scopo proposte di
integrazione delle disposizioni finora impartite;
  Sentite le regioni interessate;
  Su  proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile, prof.
Franco Barberi;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Le  risorse  finanziarie  di  cui  all'art.  1,  commi  3  e 4,
dell'ordinanza  n.  3145/2001,  una  volta  completati gli interventi
urgenti   connessi  all'emergenza  previsti  dal  medesimo  articolo,
possono  essere utilizzate per interventi urgenti di ripristino delle
infrastrutture   danneggiate  con  priorita'  per  quelle  pubbliche,
applicandosi   le   procedure   e  deroghe  previste  nella  medesima
ordinanza.
  2.  All'art. 1, comma 8, dell'ordinanza n. 3145/2001 dopo le parole
"proprio  personale",  sono aggiunte le seguenti "anche con qualifica
dirigenziale,".
  3.  All'art.  1 dell'ordinanza n. 3145/2001 e' aggiunto il seguente
comma:  "8. Il Dipartimento della pubblica sicurezza e' autorizzato a
corrispondere   al  personale  delle  Forze  di  polizia,  anche  con
qualifica  dirigenziale, impegnato in attivita' direttamente connesse
con  l'emergenza,  con  oneri  a carico dei propri capitoli di spesa,
compensi  per lavoro straordinario effettivamente reso oltre i limiti
previsti  dalla  vigente  normativa  e  comunque nel limite di 70 ore
mensili.
  4.  In ragione delle numerose situazioni di emergenza di protezione
civile in atto sul territorio nazionale con particolare riferimento a
quella  relativa  all'eruzione  del  vulcano  Etna,  al personale del
centro   situazioni   e  della  sala  telex  del  Dipartimento  della
protezione  civile  e'  riconosciuto,  per  l'attivita' prestata e da
prestare nei giorni festivi e festivi notturni, un compenso che sulla
base  di  quanto  previsto  dal  C.C.N.L.  si estende a tutti i turni
prestati.  L'onere  valutato  in  lire  300 milioni e' posto a carico
dell'unita'  previsionale  di base 20.2.1.3 dello stato di previsione
del  Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 9353 - Fondo della
protezione civile).
  5. Il  personale del Dipartimento della protezione civile impegnato
direttamente  presso  il  centro  operativo  misto  di Nicolosi nelle
attivita'  connesse  con l'emergenza in atto a seguito dell'attivita'
del vulcano Etna e' autorizzato a svolgere lavoro straordinario oltre
i  limiti  previsti,  nella misura massima di ulteriori cinquanta ore
mensili  effettivamente  prestate  limitatamente  ai  mesi  di luglio
e agosto 2001.
  6. In considerazione delle particolari esigenze operative derivanti
su  tutto  il  territorio  nazionale  dagli  interventi  del servizio
elicotteri  del  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco nelle numerose
situazioni  di  emergenza  in  atto, e' riconosciuto al personale del
medesimo  servizio,  incluso  quello  dirigente,  per  il periodo dal
1 luglio  2001  al  31 dicembre 2001, un compenso forfettario mensile
aggiuntivo  nei  limiti  stabiliti dall'art. 10, comma 2, lettera b),
dell'ordinanza  n.  2742/1998 ed entro un limite di spesa di lire 650
milioni.  L'onore  e' posto a carico dell'unita' previsionale di base
20.2.1.3  dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e
delle  finanze  (cap. 9553  -  Fondo  della  protezione  civile).  La
relativa  somma  e'  versata  in  conto  entrate  dello  Stato per la
successiva riassegnazione al bilancio del Ministero dell'interno.