IL DIRIGENTE
dell'ufficio   v  della  Direzione  generale  della  valutazione  dei
                  medicinali e la farmacovigilanza

  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;
  Visto  l'art.  19  del  decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178,
come  sostituita  dall'art.  1,  lettera  h),  comma  2,  del decreto
legislativo  18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29,
commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  8 marzo  2000,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  61 del 14 marzo 2000,
concernente   modalita'   di  trasmissione  da  parte  delle  aziende
farmaceutiche   dei   dati   relativi   alla  commercializzazione  di
medicinali in Italia e all'estero;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  16 marzo  2000,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha
prorogato  il  termine  per  la  trasmissione  da parte delle aziende
farmaceutiche   dei   dati   relativi   alla  commercializzazione  di
medicinali in Italia e all'estero;
  Viste  le  autocertificazioni, con i relativi supporti informatici,
trasmesse  dalle  aziende  farmaceutiche  in ottemperanza al suddetto
decreto dirigenziale 8 marzo 2000;
  Visto il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D6 del 24 ottobre
2000,  concernente  la sospensione dell'autorizzazione all'immissione
in   commercio  -  ai  sensi  dell'art.  19,  comma  1,  del  decreto
legislativo  29  maggio  1991,  n.  178  e  successive integrazioni e
modificazioni - di alcune specialita' medicinali, tra le quali quella
indicata  nella  parte dispositiva del presente decreto, identificata
in banca dati della scrivente direzione come registrata con procedura
nazionale;
  Vista la comunicazione datata 3 agosto 2001, pervenuta dall'ufficio
X  di  questa  Direzione  generale  con  la  quale e' stata segnalata
l'errata  codifica  attribuita alla specialita' medicinale "Zolistam"
nelle  confezioni  da  10 compresse 10 mg blister, 30 compresse 10 mg
blister,  10  compresse  10  mg tubo securitainer, 15 compresse 10 mg
tubo securitainer e 30 compresse 10 mg tubo securitainer;
  Preso  atto,  pertanto,  che  a  seguito  della  suindicata  errata
codifica la specialita' medicinale "Zolistam", nelle confezioni da 10
compresse  10 mg blister, 30 compresse 10 mg blister, 10 compresse 10
mg  tubo  securitainer,  15  compresse  10  mg tubo securitainer e 30
compresse  10  mg  tubo  securitainer  risultava  avere registrazione
nazionale e non mutuo riconoscimento;
  Considerato  che  le specialita' medicinali di mutuo riconoscimento
non sono oggetto di sospensione per mancata commercializzazione;
  Ritenuto, pertanto, che la specialita' "Zolistam", nelle confezioni
gia' indicate, e' stata sospesa per erronea attribuzione del codice N
anziche' M;
                              Decreta:
  Per  le  motivazioni  esplicitate  nelle  premesse, e' revocato con
decorrenza  immediata  -  limitatamente  alla  specialita' medicinale
sottoindicata - il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D6 del 24
ottobre  2000,  ai  sensi  dell'art.  19,  comma  2-bis,  del decreto
legislativo 29 maggio 1991, n. 178:
    ZOLISTAM:
      10 compresse 10 mg blister - A.I.C. n. 032311019;
      30 compresse 10 mg blister - A.I.C. n. 032311033;
      10 compresse 10 mg tubo securitainer - A.I.C. n. 032311045;
      15 compresse 10 mg tubo securitainer - A.I.C. n. 032311058;
      30 compresse 10 mg tubo securitainer - A.I.C. n. 032311060.
  Ditta: Azienda chimica riunita Angelini Francesco - ACRAF S.p.a.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e  notificato  in via amministrativa alla ditta
interessata.
    Roma, 8 agosto 2001
                                                Il dirigente: Guarino