Alle cooperative interessate Alla Coopercredito S.p.a. Alla Confederazione cooperative italiane Alla Lega nazionale delle cooperative e mutue All'Associazione generale delle cooperative italiane All'Unione nazionale delle cooperative italiane Con direttiva del 9 maggio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2001, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro e della programmazione economica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ha fissato le norme per l'istruttoria dei programmi di investimento e l'ammissibilita' delle relative spese, per la concessione ed il rimborso dei finanziamenti a valere sul fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione - Foncooper, istituito ai sensi del Titolo I della legge 27 febbraio 1985, n. 49, provvedendo ad individuare i limiti e i tassi di interesse applicabili agli stessi e le modalita' di acquisizione delle relative garanzie. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della citata direttiva, si riporta nell'allegato A l'elenco dei settori sottoposti a limitazioni di intervento dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, in base alle condizioni di ammissibilita' definite dal Ministero delle politiche agricole e forestali (nota metodologica sulla verifica dell'esistenza di normali sbocchi di mercato), fatte salve ulteriori limitazioni o esclusioni contenute nei programmi operativi regionali (POR) e relativi complementi di programmazione, per le regioni dell'obiettivo 1, o nei piani di sviluppo rurale (PSR), per tutte le altre regioni. Si riportano nell'allegato B le condizioni di tasso, percentuale di intervento e durata del periodo di preammortamento e di ammortamento dei finanziamenti, nelle diverse zone previste dalla vigente carta italiana degli aiuti a finalita' regionale. Roma, 3 agosto 2001 Il direttore generale: Sappino