IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8 aprile  1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 10 giugno
2000;
  Vista  l'istanza  della ditta S.p.a. Tecnogas, tendente ad ottenere
la  proroga  della  corresponsione  del  trattamento straordinario di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei
lavoratori interessati;
  Visto  il decreto ministeriale datata 21 dicembre 1999 con il quale
e'  stato  approvato il programma di ristrutturazione aziendale della
summenzionata ditta;
  Visto   il   decreto   direttoriale   datato  27 dicembre  1999,  e
successivi, con il quale e' stato concesso, a decorrere dal 28 giugno
1999, il suddetto trattamento;
  Acquito il prescritto parere;
  Ritenuto  di autorizzare la proroga della corresponsione del citato
trattamento;
                              Decreta:
  A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di  ristrutturazione
aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 dicembre
1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla
S.p.a.  Tecnogas,  con  sede  in Gualtieri (Reggio Emilia), unita' di
Gualtieri, per un massimo di tre unita' lavorative per il periodo dal
28 dicembre 2000 al 27 giugno 2001.
  Istanza  aziendale  presentata  il  22 febbraio 2001 con decorrenza
28 dicembre 2000.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 12 giugno 2001
                                         Il direttore generale: Daddi