LA CONFERENZA UNIFICATA
  Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281,  il  quale  dispone  che la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali  e'  unificata  per le materie e i compiti di interesse comune
delle  regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane,
con la Conferenza Stato-regioni;
  Visto   l'art.  9,  comma  2,  lettera  c),  del  predetto  decreto
legislativo  il  quale  prevede  che,  in questa Conferenza, Governo,
regioni e province autonome, comuni, province e comunita' montane, in
attuazione  del principio di leale collaborazione, possano concludere
accordi  al  fine  di coordinare l'esercizio di rispettive competenze
per svolgere attivita' di interesse comune;
  Vista  la  legge  15  marzo  1997,  n.  59, e successive modifiche,
recante  "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle  regioni  ed  agli  enti  locali  per  la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
  Visto  il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modifiche, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59";
  Visto,  in  particolare, l'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo
1998,  n. 112, che prevede: "Con le modalita' previste dai rispettivi
statuti  si  provvede  a trasferire alle regioni a statuto speciale e
alle  province autonome di Trento e Bolzano, in quanto non siano gia'
attribuite,  le  funzioni ed i compiti conferiti dal presente decreto
legislativo alle regioni a statuto ordinario";
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26
maggio  2000  di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie,
umane,  strumentali  e  organizzative  da trasferire alle regioni per
l'esercizio  delle funzioni amministrative in materia di salute umana
e sanita' veterinaria:
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
novembre  2000  recante criteri di riparto e riparto dei beni e delle
risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire
alle regioni per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia
di salute umana e sanita' veterinaria;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22
dicembre  2000  di  trasferimento a ciascuna regione e ai propri enti
locali  dei  beni,  delle  risorse  finanziarie, umane, strumentali e
organizzative  per  l'esercizio  delle funzioni conferite dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  l'accordo  generale  quadro  sancito da questa Conferenza in
data  22  aprile 1999 (repertorio atti n. 104/CU), ai sensi dell'art.
9,  comma  2,  lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281,   e  del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  come
successivamente  modificato  ed  integrato  in  data  4 novembre 1999
(repertorio  atti  n.  167/CU)  e 20 gennaio 2000 (repertorio atti n.
208/CU);
  Considerato   che   l'esercizio   delle  competenze  relative  agli
indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, comporta spese
obbligatorie  il  cui ammontare non e' stato possibile determinare in
modo esauriente in occasione dell'adozione del richiamato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e risulta quindi
necessario  procedere alla rideterminazione delle risorse finanziarie
anzidette  sulla  base dei dati relativi alle pratiche per indennizzi
di  cui  alla  citata  legge  n.  210  del 1992 a favore dei soggetti
danneggiati   da   complicanze  di  tipo  irreversibile  a  causa  di
vaccinazioni   obbligatorie,   trasfusione   e   somministrazione  di
emoderivati;
  Considerati  i  risultati dell'istruttoria, concordemente raggiunti
in  sede  tecnica  il  18 e il 24 luglio 2001 tra Governo, regioni ed
enti  locali in merito alla rideterminazione delle risorse in materia
di salute umana e sanita' veterinaria;
  Visto  lo  schema  di  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri  di rideterminazione delle risorse finanziarie in materia di
salute   umana   e  sanita'  veterinaria  trasmesso  dal  commissario
straordinario  del Governo per il federalismo amministrativo con nota
del  6  agosto  2001,  sul quale questa Conferenza ha espresso parere
favorevole nell'odierna seduta (repertorio atti n. 490/CU);
  Considerata  la  necessita'  di dovere ulteriormente specificare le
modalita'  di attuazione dello stesso tra le amministrazioni centrali
interessate   e   le  regioni  e  gli  enti  locali  con  particolare
riferimento  al  procedimento  di  indennizzo in atto e a quelli gia'
definiti alla data del 21 febbraio 2001;
  Vista   la   proposta   di   accordo   trasmessa   dal  commissario
straordinario  del Governo per il federalismo amministrativo con nota
del 6 agosto 2001, integrata con successive note del 7 agosto;
  Considerato  che  nel  corso dell'odierna seduta i presidenti delle
regioni hanno consegnato un documento con il quale chiedono l'impegno
del Governo a garantire adeguata copertura finanziaria anche oltre il
2001,  delle  spese  relative  alle pratiche arretrate e a consentire
alle  regioni  la rendicontazione anche oltre la data del 1o dicembre
2001  e  che  hanno  altresi'  richiesto  di  modificare il punto 3),
precisando che la definizione di tutte le istanze delle pratiche gia'
trasmesse saranno definite entro il 30 maggio 2002;
  Considerato   che  il  Governo  ha  dichiarato  di  condividere  le
richieste delle regioni, nonche' la modifica proposta al punto 3) del
presente accordo;
  Acquisito  l'assenso  del  Governo  delle  regioni,  delle province
autonome di Trento e Bolzano, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM;
                        Sancisce il seguente
                 accordo nei termini sottoindicati:
  1) Il Ministro dell'economia e delle finanze si impegna a:
    trasmettere  alle  regioni  l'elenco  nominativo dei soggetti che
hanno  gia'  ricevuto  l'indennizzo  previsto dalla legge 25 febbraio
1992,  n.  210,  al  21  febbraio  2001  a  carico  dei  dipartimenti
provinciali  del  Tesoro,  considerata la necessita' delle regioni di
dover  disporre  del  suddetto  elenco  ai  fini dell'esercizio delle
funzioni conferite con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
    continuare  a  provvedere  al  pagamento  degli  oneri finanziari
relativi  agli  indennizzi iscritti a ruolo sino al 21 febbraio 2001,
attraverso i dipartimenti provinciali del Tesoro.
  2) Il Ministro della salute si impegna a:
    mantenere  nella  propria  competenza  i  benefici previsti della
legge  25 febbraio 1992, n. 210, per gli indennizzi riconosciuti sino
al  21  febbraio  2001, ad esclusione di quanto previsto dall'art. 2,
comma  3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, relativamente al caso
di decesso;
    coinvolgere  le  amministrazioni  regionali  per  la gestione del
contenzioso;
    assicurare  il  massimo livello possibile di coordinamento con le
regioni   nello   svolgimento   delle   competenze  che,  come  sopra
specificato, rimarranno a suo carico.
  3) Le regioni si impegnano a:
    definire  tutte  le  istanze,  gia' trasmesse dal Ministero della
sanita'   nel  primo  invio  di  pratiche  effettuato  poco  dopo  il
trasferimento della funzione, entro il 30 maggio 2002;
    alla  definizione  di  linee  guida,  da  adottarsi in Conferenza
Stato-regioni, al fine di raggiungere il necessario coordinamento tra
tutte  le  regioni per la gestione uniforme delle problematiche della
legge n. 210 del 1992.
      Roma, 8 agosto 2001
                                             Il presidente: La Loggia