IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 
 
  Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante la legge quadro in
materia  di  lavori   pubblici,   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  14  agosto  1996,  n.  494,  recante
l'attuazione della direttiva  92157CEE  concernente  le  prescrizioni
minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei  e
mobili; 
  Visto il decreto legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,  recante
istituzione del Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali,  a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.  490,  recante  il
testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di  beni
culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre
1997, n. 352; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre  1999,
n. 554, recante il regolamento di attuazione della  legge  quadro  in
materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994,  n.  109,  e  successive
modificazioni; 
  Visto in  particolare  l'articolo  18,  comma  1,  della  legge  11
febbraio 1994, n. 109, che prevede la ripartizione di una  somma  non
superiore all'1,5 per cento dell'importo posto  a  base  di  gara  di
un'opera o di un lavoro, tra il responsabile unico del procedimento e
gli  incaricati  della  redazione  del  progetto,  del  piano   della
sicurezza, della direzione dei lavori, del  collaudo  nonche'  tra  i
loro collaboratori; 
  Visto, inoltre, l'articolo 18, comma 2,  della  legge  11  febbraio
1994, n. 109, che prevede la ripartizione  del  30  per  cento  della
tariffa  professionale  relativa  alla  redazione  di  un   atto   di
pianificazione    comunque    denominato,    tra     i     dipendenti
dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto; 
  Considerato che la predetta norma prevede che la  ripartizione  sia
effettuata con  le  modalita'  ed  i  criteri  previsti  in  sede  di
contrattazione  decentrata  assunti  in   un   regolamento   adottato
dall'amministrazione; 
  Constatato che la stessa norma demanda al predetto  regolamento  il
compito di stabilire la percentuale  effettiva,  nel  limite  massimo
dell'1,5 per cento, in rapporto  alla  entita'  e  alla  complessita'
dell'opera da realizzare; 
  Visto il decreto ministeriale 9  giugno  1998,  n.  65,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998; 
  Visto il verbale dell'accordo raggiunto il 27 luglio 2000  in  sede
di contrattazione decentrata di amministrazione  con  il  quale  sono
stati stabiliti  le  modalita'  ed  i  criteri  di  ripartizione  del
predetto fondo; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per  gli
atti normativi, espresso nell'adunanza del 9 aprile 2001; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri,
effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto
1988, n. 400, in data 18 maggio 2001; 
 
                              Decreta: 
                e' adottato il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
                          Principi generali 
 
  1. Il fondo di cui al comma  1  dell'articolo  18  della  legge  11
febbraio 1994, n.  109,  di  seguito  indicata  come  legge  n.  109,
inerente la progettazione dei lavori, e' costituito  con  riferimento
alla   sola   progettazione   esecutiva,   salvo   quanto    previsto
dall'articolo 4, comma 3, e, comunque, ai soli lavori  effettivamente
appaltati, compresa l'eventuale redazione di perizie  di  variante  e
suppletive. 
  2. Il personale destinatario del compenso  e'  individuato  tra  il
responsabile unico del procedimento, gli incaricati  della  redazione
del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e
del collaudo, nonche' tra i loro collaboratori. 
  3. Per i lavori di manutenzione o di scavi  archeologici  il  fondo
puo' essere riferito, ai sensi di quanto previsto  dall'articolo  19,
comma 5-bis, della legge n. 109, alla progettazione definitiva. 
  4. La percentuale di riferimento per il calcolo degli incentivi  e'
fissata nella misura dell'1,5 per cento dell'importo posto a base  di
gara di un'opera o di un lavoro, tenuto conto che gli interventi  sui
beni culturali sono da considerarsi, in ragione della loro  natura  e
specificita', di notevole complessita' quando vertano in  restauri  o
in scavi archeologici di importo superiore a 200  mila  euro.  Per  i
restanti lavori la percentuale e' fissata  nella  misura  dell'1  per
cento. 
  5. Nell'importo dei lavori sui quali e' calcolato  l'incentivo  non
rientrano  le  spese  concernenti  le  ricerche,  le   indagini,   la
predisposizione  del  piano   particellare   e   la   procedura   per
l'esecuzione dell'eventuale occupazione ed esproprio,  nonche'  tutte
le  attivita'  propedeutiche,  di   supporto   o   integrative   alla
progettazione,   necessarie   all'approvazione   dei   progetti,    e
l'ammontare dell'I.V.A. 
 
                                  Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note al titolo: 
              - Il testo dell'art. 18 della legge 11  febbraio  1994,
          n. 109, e' riportato nelle note alle premesse. 
 
          Note alle premesse: 
              - La legge 11 febbraio 1994,  n.  109,  recante  "Legge
          quadro in materia di lavori pubblici",  e'  pubblicata  nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  del   19
          febbraio 1994, n. 41. 
              - Il  decreto  legislativo  14  agosto  1996,  n.  494,
          recante "Attuazione della direttiva 92157CEE concernente le
          prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
          cantieri  temporanei   e   mobili",   e'   pubblicato   nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  del   23
          settembre 1996, n. 223. 
              - Il decreto  legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,
          recante  "Istituzione  del  Ministero  per  i  beni  e   le
          attivita' culturali, a norma dell'art. 11  della  legge  15
          marzo 1997, n. 59", e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          del 26 ottobre 1998, n. 250. 
              - Il decreto  legislativo  29  ottobre  1999,  n.  490,
          recante "Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in
          materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1
          della legge 8 ottobre 1997,  n.  352",  e'  pubblicato  nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  del   27
          dicembre 1999, n. 302. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   21
          dicembre 1999, n. 554, recante "Regolamento  di  attuazione
          della  legge  quadro  in  materia  di  lavori  pubblici  11
          febbraio 1994, n.  109,  e  successive  modificazioni",  e'
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale del 28 aprile 2000, n. 98. 
              - L'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, cosi'
          recita: 
              "Art. 18. - 1. Una  somma  non  superiore  all'1,5  per
          cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un
          lavoro, a valere direttamente  sugli  stanziamenti  di  cui
          all'art. 16, comma 7, e' ripartita, per ogni singola  opera
          o lavoro, con le modalita' ed i criteri previsti in sede di
          contrattazione decentrata  ed  assunti  in  un  regolamento
          adottato dall'amministrazione, tra  il  responsabile  unico
          del procedimento  e  gli  incaricati  della  redazione  del
          progetto, del piano della sicurezza,  della  direzione  dei
          lavori, del collaudo nonche' tra i loro  collaboratori.  La
          percentuale effettiva,  nel  limite  massimo  dell'1,5  per
          cento, e' stabilita dal regolamento in rapporto all'entita'
          e  alla   complessita'   dell'opera   da   realizzare.   La
          ripartizione    tiene    conto    delle     responsabilita'
          professionali  connesse  alle  specifiche  prestazioni   da
          svolgere.   Le   quote   parti   della    predetta    somma
          corrispondenti  a  prestazioni  che  non  sono  svolte  dai
          predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno
          all'organico dell'amministrazione  medesima,  costituiscono
          economie.  I  commi  quarto  e  quinto  dell'art.  62   del
          regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n.
          2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2,
          lettera b),  possono  adottare  con  proprio  provvedimento
          analoghi criteri. 
              2. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa
          alla  redazione  di  un  atto  di  pianificazione  comunque
          denominato e' ripartito, con  le  modalita'  ed  i  criteri
          previsti  nel  regolamento  di  cui  al  comma  1,  tra   i
          dipendenti  dell'amministrazione  aggiudicatrice   che   lo
          abbiano redatto. 
              2-bis.  A  valere  sugli  stanziamenti   iscritti   nei
          capitoli delle categorie X e XI del bilancio  dello  Stato,
          le   amministrazioni   competenti   destinano   una   quota
          complessiva non superiore al 10 per cento del totale  degli
          stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura  dei
          progetti preliminari, nonche' dei  progetti  definitivi  ed
          esecutivi,  incluse  indagini  geologiche  e  geognostiche,
          studi di impatto  ambientale  od  altre  rilevazioni,  alla
          stesura dei piani di sicurezza e  di  coordinamento  e  dei
          piani generali di sicurezza quando previsti  ai  sensi  del
          decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,  e  agli  studi
          per    il    finanziamento    dei     progetti,     nonche'
          all'aggiornamento    ed    adeguamento    alla    normativa
          sopravvenuta dei progetti gia'  esistenti  d'intervento  di
          cui sia riscontrato il  perdurare  dell'interesse  pubblico
          alla realizzazione dell'opera.  Analoghi  criteri  adottano
          per i propri bilanci le regioni  e  le  province  autonome,
          qualora non vi abbiano gia' provveduto, nonche' i comuni  e
          le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate  dai
          comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso
          il ricorso al credito, l'istituto mutante e' autorizzato  a
          finanziare anche  quote  relative  alle  spese  di  cui  al
          presente   articolo,   sia   pure   anticipate    dall'ente
          mutuatario. 
              2-ter. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di
          lavoro a tempo parziale non possono espletare,  nell'ambito
          territoriale  dell'ufficio   di   appartenenza,   incarichi
          professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui
          all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo  3  febbraio
          1993, n. 29, e successive modificazioni, se non conseguenti
          ai rapporti d'impiego. 
              2-quater. E'  vietato  l'affidamento  di  attivita'  di
          progettazione,  direzione  lavori,  collaudo,  indagine   e
          attivita'  di  supporto  a  mezzo  di  contratti  a   tempo
          determinato od altre procedure diverse da  quelle  previste
          dalla presente legge". 
              - Il decreto ministeriale 9  giugno  1998,  n.  65,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  77  del  2  aprile
          1998. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 18  della  legge  11  febbraio
          1994, n. 109, si veda le note alle premesse. 
              - L'art. 19, comma 5-bis, della legge 11 febbraio 1994,
          n. 109, cosi' recita: 
              "5-bis. L'esecuzione da parte dell'impresa  avviene  in
          ogni caso soltanto  dopo  che  la  stazione  appaltante  ha
          approvato il progetto esecutivo.  L'esecuzione  dei  lavori
          puo' prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del
          progetto  esecutivo  qualora  si  tratti   di   lavori   di
          manutenzione o di scavi archeologici".