Il  comune di Polinago (Modena) ha adottato il 13 marzo 2001 e il
17 aprile   2001,   le   seguenti   deliberazioni   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
    1)  Di stabilire, per l'anno 2001, le aliquote per l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
      5 per mille, aliquota ordinaria:
        abitazione  principale  e  i  seguenti immobili equiparati ai
sensi   dell'art.   16   del   vigente   regolamento   comunale   per
l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
        l'unita'  immobiliare  posseduta  a titolo di proprieta' o di
altro diritto reale da anziano o disabile che acquisisce la residenza
in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente,
a condizione che la stessa unita' non risulti locata;
        due  o  piu'  unita'  immobiliari  contigue,  occupate ad uso
abitazione  dal  contribuente  e dai suoi familiari, a condizione che
venga  comprovato  che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta
di  variazione  ai  fini  dell'unificazione  catastale  delle  unita'
medesime.  In  tal  caso,  l'equiparazione  all'abitazione principale
decorre  dalla  stessa data in cui risulta essere stata presentata la
richiesta di variazione;
        l'abitazione  concessa  dal  possessore  in  uso  gratuito  a
parenti  in  linea retta sino al primo grado, che la utilizzano quale
loro  abitazione principale; per beneficiare dell'aliquota ridotta e'
richiesta  la  documentazione  prevista ai sensi dell'art. 16-bis del
regolamento comunale;
        l'alloggio  locato con contratto registrato a soggetto che lo
utilizza   quale   sua   abitazione   principale;   per   beneficiare
dell'aliquota  ridotta  e'  richiesta  la  documentazione prevista ai
sensi dell'art. 16-bis del regolamento comunale;
        le  pertinenze  dell'abitazione  principale  e degli immobili
equiparati ai sensi dell'art. 16-bis del vigente regolamento comunale
come   definite   dall'art.   18   del   regolamento   comunale   per
l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
        tutti  gli  immobili non compresi nella fattispecie di cui al
punto seguente.
      7 per mille, aliquota ordinaria:
        aree fabbricabili;
        alloggi   non   locati,   residenze   secondarie  e  relative
pertinenze,  cosi' come definiti dall'art. 6 del regolamento comunale
per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
        le  unita'  immobiliari  di  categoria  C/2,  C/6  e  C/7 non
costituenti   pertinenze  di  abitazione  principale  o  di  immobili
equiparati  ai  sensi dell'art. 16 del regolamento per l'applicazione
della   imposta   comunale  sugli  immobili  e  inoltre  non  adibite
all'esercizio di attivita' produttive.
    2)  Di  fissare  la  detrazione  per  gli  immobili  destinati ad
abitazione principale del soggetto obbligato ai fini dell'imposizione
I.C.I. in L. 210.000.
    3)  Di  stabilire che, l'ammontare della detrazione, se non trova
totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, deve
essere  computato, per la parte a residuo, sull'imposta dovuta per le
pertinenze.
    (Omissis).
    1)  Di  modificare, (omissis) il punto 1) del deliberato relativo
alla delib. G.C. n. 17 del 13 marzo 2001, nel seguente modo:
      di  stabilire,  per l'anno 2001, le aliquote per l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
        5 per mille, aliquota ordinaria:
          abitazione  principale  e i seguenti immobili equiparati ai
sensi   dell'art.   16   del   vigente   regolamento   comunale   per
l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
          l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
altro diritto reale da anziano o disabile che acquisisce la residenza
in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente,
a condizione che la stessa unita' non risulti locata;
          due  o  piu'  unita'  immobiliari contigue, occupate ad uso
abitazione  dal  contribuente  e dai suoi familiari, a condizione che
venga  comprovato  che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta
di  variazione  ai  fini  dell'unificazione  catastale  delle  unita'
medesime.  In  tal  caso,  l'equiparazione  all'abitazione principale
decorre  dalla  stessa data in cui risulta essere stata presentata la
richiesta di variazione;
          l'abitazione  concessa  dal  possessore  in  uso gratuito a
parenti  in  linea retta sino al primo grado, che la utilizzano quale
loro  abitazione principale; per beneficiare dell'aliquota ridotta e'
richiesta  la  documentazione  prevista ai sensi dell'art. 16-bis del
regolamento comunale;
          l'alloggio  locato  con contratto registrato a soggetto che
lo   utilizza   quale  sua  abitazione  principale;  per  beneficiare
dell'aliquota  ridotta  e'  richiesta  la  documentazione prevista ai
sensi dell'art. 16-bis del regolamento comunale;
          le  pertinenze  dell'abitazione principale e degli immobili
equiparati ai sensi dell'art. 16-bis del vigente regolamento comunale
come   definite   dall'art.   18   del   regolamento   comunale   per
l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
          tutti gli immobili non compresi nella fattispecie di cui al
punto seguente.
        7 per mille, aliquota maggiorata:
          aree fabbricabili;
          alloggi   non   locati,  residenze  secondarie  e  relative
pertinenze,  cosi' come definiti dall'art. 6 del regolamento comunale
per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
          le  unita'  immobiliari  di  categoria  C/2,  C/6 e C/7 non
costituenti   pertinenze  di  abitazione  principale  o  di  immobili
equiparati  ai  sensi dell'art. 16 del regolamento per l'applicazione
della   imposta   comunale  sugli  immobili  e  inoltre  non  adibite
all'esercizio di attivita' produttive.
    2) Di lasciare invariato il resto.
    (Omissis).