IL DIRETTORE GENERALE
          per il coordinamento degli incentivi alle imprese

  Visto  l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,
concernente  i  criteri  per  la  concessione delle agevolazioni alle
attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
  Visto  l'art.  5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96;
  Visto  il  decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo
unico  delle  direttive  per  la  concessione  e  l'erogazione  delle
agevolazioni  alle  attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi
della predetta legge n. 488/1992;
  Visto  il  decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, di seguito
denominato "regolamento", concernente le modalita' e le procedure per
la  concessione  ed  erogazione  delle  agevolazioni  in favore delle
attivita'  produttive  nelle  aree  depresse  del  Paese,  cosi' come
modificato  ed integrato, da ultimo, dal decreto ministeriale 9 marzo
2000, n. 133;
  Viste  le  circolari  esplicative del Ministero dell'industria, del
commercio  e dell'artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000, n. 900405
del  16  ottobre 2000, n. 1054119 del 25 ottobre 2000 e n. 930035 del
5 febbraio 2001;
  Visti  i  decreti ministeriali del 14 luglio 2000, del 15 settembre
2000  e del 20 ottobre 2000, con i quali sono stati fissati i termini
per la presentazione delle domande dell'obiettivo 1 relative al bando
del "settore industria" del 2000;
  Visto  il decreto ministeriale del 14 luglio 2000 che ha fissato le
misure  massime  consentite  relative  alle  agevolazioni di cui alla
citata legge n. 488/1992 a partire dal 2000;
  Vista  la  nota  n.  3553 del 2 aprile 2001 con la quale la regione
Campania  ha  comunicato  di partecipare al cofinanziamento del bando
del  2000  del  "settore  industria"  della  legge n. 488/1992 con un
ammontare  di  risorse  pari  a  150  miliardi  di  lire destinate ad
interventi  compatibili  con  il proprio P.O.R. 2000-2006, da attuare
attraverso lo scorrimento della pertinente graduatoria ordinaria;
  Visto  il  Programma  operativo  regionale  2000-2006 della regione
Campania,  Asse  IV  "Sviluppo  locale",  misura  4.2  "Sostegno allo
sviluppo produttivo del tessuto imprenditoriale regionale";
  Considerato  che  il  complemento  di  programmazione  del predetto
P.O.R. prevede che l'azione a), sottoazione a1) della predetta misura
4.2  sia  attuata  anche  attraverso il ricorso al finanziamento alle
imprese  che ne abbiano fatto richiesta con l'utilizzo della legge n.
488/1992,  realizzando  accordi  con  il  Ministero  delle  attivita'
produttive;
  Vista  la  convenzione,  stipulata  in  data  9 agosto  2001 tra il
Ministero  delle  attivita' produttive e la regione Campania, secondo
lo schema approvato con delibera regionale n. 3945 del 3 agosto 2001,
che definisce i suddetti accordi;
  Visto   il   proprio  decreto  del  9 aprile  2001  concernente  la
formazione   delle  graduatorie  delle  iniziative  ammissibili  alle
agevolazioni  di  cui si tratta e, tra queste, quella ordinaria della
regione Campania;
  Rilevate,  tra  le  iniziative della suddetta graduatoria ordinaria
della  regione  Campania  non  agevolate  in sede di formazione della
graduatoria  medesima  ne'  con  le risorse del P.O.N. ne' con quelle
nazionali  relative  alle  aree  depresse,  quelle compatibili con il
P.O.R. Campania 2000-2006 ed agevolabili con le predette risorse rese
disponibili   dalla  regione,  tenuto  conto  della  limitazione  nei
confronti  delle  imprese operanti nel settore dei servizi, di cui al
punto  2.2,  lettera  a)  del  citato  testo  unico  delle  direttive
approvato  con  decreto  ministeriale  del 3 luglio 2000, nonche' del
compenso  spettante  alle banche concessionarie e dell'onere relativo
agli  accertamenti sulla realizzazione dei programmi di investimenti,
di  cui, rispettivamente, all'art. 1, comma 2 ed all'art. 10, comma 1
del regolamento;
  Visto  l'art.  16  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;

                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. Le iniziative inserite nella graduatoria ordinaria della regione
Campania,  non  agevolate  in  sede  di  formazione della graduatoria
medesima  ne'  con  le  risorse  del  P.O.N. ne' con quelle nazionali
relative  alle aree depresse o agevolate parzialmente con le medesime
risorse  rispetto  alla  richiesta  dell'impresa,  compatibili con il
P.O.R.  Campania  2000-2006 ed agevolabili con le risorse di cui alle
premesse rese disponibili dalla regione a valere sull'Asse IV, misura
4.2 del P.O.R. medesimo, sono quelle indicate nell'elenco allegato al
presente  decreto ed in favore delle stesse sono emanati in pari data
i decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni.
  2.  Nell'indicazione  delle  predette iniziative si e' tenuto conto
della  limitazione  nei  confronti delle imprese operanti nel settore
dei  servizi,  di  cui al punto 2.2, lettera a) del testo unico delle
direttive  approvato  con  decreto  ministeriale  del  3 luglio 2000,
richiamato nelle premesse, nonche' del compenso spettante alle banche
concessionarie   e   dell'onere   relativo  agli  accertamenti  sulla
realizzazione  dei programmi di investimenti, a carico delle predette
risorse, di cui, rispettivamente, all'art. 1, comma 2 ed all'art. 10,
comma 1 del regolamento.
    Roma, 20 settembre 2001
                                       Il direttore generale: Sappino