Nell'allegato al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, alla pag. 59, seconda colonna, art. 6, al ventesimo rigo, dove e' scritto: "zuccheri riduttori residui: massimo 2 g/l.", leggasi: "zuccheri riduttori residui: massimo 8 g/l.".