Nell'allegato  al  decreto  citato  in epigrafe, pubblicato nella
sopraindicata Gazzetta Ufficiale, alla pag. 59, seconda colonna, art.
6,  al  ventesimo rigo, dove e' scritto: "zuccheri riduttori residui:
massimo  2  g/l.",  leggasi:  "zuccheri  riduttori residui: massimo 8
g/l.".