Approvato dal consiglio di amministrazione dell'8 settembre 2000
                               Art. 1.
                             Definizioni
    Ai fini del presente regolamento si intendono:
      per  "dato  personale",  qualsiasi informazione riguardante una
persona  fisica  o giuridica, acquisita dall'ente o ad esso conferita
dall'interessato   in   relazione   allo   svolgimento  di  attivita'
istituzionale  e  trattata  secondo  quanto  previsto  dalla legge n.
675/1996;
      per  "dato  sensibile",  ogni  dato idoneo a rivelare l'origine
razziale  ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere,  le  opinioni  politiche,  l'adesione  a  partiti, sindacati,
associazioni  od  organizzazione  a  carattere religioso, filosofico,
politico  o  sindacale,  nonche' i dati idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale;
      per  "banca  dati",  un  qualsiasi complesso di dati personali,
ripartito  in  una  o  piu'  unita'  dislocate  in  uno  o piu' siti,
organizzato  secondo  una  pluralita'  di criteri determinati tali da
facilitarne il trattamento;
      per  "interessato",  la  persona  fisica, la persona giuridica,
l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
      per  "tipo  di  dati",  la specificazione del dato in relazione
all'attivita'  svolta  e  definita dalla legge o, in via transitoria,
dal garante, di rilevante interesse pubblico;
      per "operazioni eseguibili", le differenti forme e soluzioni di
trattamento   realizzabili   sulle   tipologie  di  dati  individuati
dall'ente;
      per  "comunicazione",  il  dare conoscenza dei dati personali a
uno   o   piu'  soggetti  determinati  diversi  dall'interessato,  in
qualunque  forma,  anche  mediante  la  loro  messa  a disposizione o
consultazione;
      per  "diffusione",  il  dare  conoscenza  dei  dati personali a
soggetti  indeterminati,  in  qualunque forma, anche mediante la loro
messa a disposizione o consultazione.