Il  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali esaminata
l'istanza  intesa  ad  ottenere  la protezione della denominazione di
origine  protetta  "Ficodindia  dell'Etna",  ai sensi del regolamento
(CEE)  n. 2081/92, presentata dall'O.P. Consorzio Euroagrumi con sede
legale  in  via  Cristoforo  Colombo  n. 124 - Biancavilla (Catania),
esprime   parere   favorevole   sulla  stessa  e  sulla  proposta  di
disciplinare di produzione nel testo in appresso indicato.
    Le   eventuali  osservazioni  relative  alla  presente  proposta,
adeguatamente  motivate,  dovranno  essere  presentate  dai  soggetti
interessati,  nel  rispetto  della disciplina fissata dal decreto del
Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  642 "Disciplina
dell'imposta di bollo", e successive modifiche al Ministero
delle  politiche  agricole  e forestali - Dipartimento della qualita'
dei  prodotti  agroalimentari  e  dei  servizi - Ufficio tutela delle
denominazioni  di  origine,  delle  indicazioni  geografiche  e delle
attestazioni  di  specificita' - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma,
entro  trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta.
    Decorso  tale  termine,  in assenza delle predette osservazioni e
dopo  la  loro  valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara'
notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento
(CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.
                     DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
                  DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA
                       "FICODINDIA DELL'ETNA"
                               Art. 1.
                          Nome del prodotto
    La  denominazione  d'origine  protetta  "Ficodindia dell'Etna" e'
riservata  ai  frutti  del  Ficodindia  che  devono  rispondere  alle
condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti  dal  Reg.  (CEE) 2081/92 ed
indicati nel presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
                        Piattaforma varietale
    Le  cultivar  della  "Opuntia ficus-indica" dell'area considerata
sono:  Gialla detta anche "Sulfarina" o "Nostrale", Rossa detta anche
"Sanguigna",  Bianca  detta  anche  "Muscaredda"  o "Sciannarina". E'
ammessa  una  percentuale  non superiore al 5% di altri ecotipi. Sono
considerati   varianti   di   pregio   le   selezioni   "Trunzara"  o
"Pannittera", delle cultivar Bianca, Rossa e Gialla.
                               Art. 3.
                         Zona di produzione
    La  zona di produzione del "Ficodindia dell'Etna", che va dai 150
ai  750 m s.l.m., ricade nel territorio dei comuni di Bronte, Adrano,
Biancavilla,  Santa Maria di Licodia, Ragalna, Camporotondo, Belpasso
e Paterno'. In particolare i confini sono cosi' individuati:
      Bronte:  ad  ovest  lungo il fiume Simeto, a nord con la strada
Bronte-Cesaro',  ad  est  con  la  quota  750  m s.l.m., a sud con il
territorio del comune di Adrano;
      Adrano:  ad  ovest  lungo  il  fiume  Simeto,  a  nord  con  il
territorio  del comune di Bronte, ad est con la quota 750 m s.l.m. ed
il  territorio del comune di Biancavilla, a sud con il territorio del
comune di Biancavilla;
      Biancavilla:  ad  ovest  lungo il fiume Simeto ed il territorio
del comune di Adrano, a nord con il territorio del comune di Adrano e
la quota 750 m s.l.m., ad est con il comune di S. Maria di Licodia, a
sud lungo il fiume Simeto;
      Santa  Maria di Licodia: ad ovest con il comune di Biancavilla,
a  nord  con  la  quota  750  m  s.l.m. e il territorio del comune di
Ragalna,  a  est  con  il  comune  di  Ragalna, a sud con la s.s. 575
(Schettino) ed il territorio del comune di Paterno';
      Ragalna:  ad  ovest con il territorio di S. Maria di Licodia, a
nord  con  la strada Nicolosi - Ragalna, ad est con il territorio del
comune di Belpasso, a sud con il territorio del comune di Paterno';
      Paterno':  ad  ovest  lungo la SP 137 fino al Simeto e lungo la
strada Rocca di Pietralunga e di Contrada Buffa sino alla s.s. 575, a
nord  con  il territorio dei comuni di S. Maria di Licodia e Ragalna,
ad  est con il territorio del comune di Belpasso, a sud con la strada
ferrata Circumetnea;
      Belpasso:  ad  ovest con i comuni di Ragalna e Paterno', a nord
con  la strada Nicolosi-Ragalna, ad est con la strada Belpasso-Etna e
Belpasso-Camporotondo  sino al confine del territorio comunale, a sud
con   il   confine   del   territorio   comunale   lungo   la  strada
Camporotondo-Valcorrente s.s. 121;
      Camporotondo  Etneo:  ad  ovest con il territorio del comune di
Belpasso e la lava del 1669, a nord con il centro abitato, ad est con
la  strada Camporotondo-Misterbianco fino al bivio per Piano Tavola e
alla s.s. 121.
                               Art. 4.
    Origine del prodotto, cenni storici, importanza e diffusione
    Lo  storico  Denis  Mark  Smith  in  History of Sicily - Medieval
Sicily  800  - 1713: "alla fine del sedicesimo secolo in Sicilia, gli
spagnoli  introdussero  alcune  nuove  e  importanti  piante  come il
pomodoro   dal  Peru',  mais  e  tabacco  dal  Messico.  Quello  piu'
comunemente   usato   era   il  ficodindia  proveniente  dall'America
tropicale  (Indie  occidentali,  secondo  C.  Colombo). I fichidindia
(Indian  fig. - prickly pear cactus) trasformeranno le campagne della
Sicilia,  capaci  di  sopportare  lunghe  siccita'  e  di  propagarsi
facilmente   nelle   spaccature  delle  rocce,  infatti  venivano  di
proposito  piantati  per  frantumare  la  lava nei fertili pendii del
monte  Etna.  Questa  ammirevole  pianta a siepi con i suoi frutti ha
contribuito  alla  dieta  di ricchi e di poveri nella vita quotidiana
dei siciliani".
    W.H.  Barlett  nelle Pictures from Sicily (1853): "ma di tutte le
produzioni  di vegetali della parte bassa dell'Etna il ficodindia, e'
forse  quella  che meglio si sviluppa e si riproduce con sorprendente
rapidita'".
    Riferimenti  sul ficodindia (fichi opunzia) nella "zona coltivata
dell'Etna", cosi' definita ai tempi di Spallanzani (1792), si trovano
anche  nelle  opere  di  P.  Bembo,  Borelli,  Stoppani, Brydone etc.
Coppoler  S.,  "Del ficodindia, sua coltivazione in Sicilia e modo di
ottenere  i  frutti tardivi ("scuzzulari )". Saggio storico - agrario
(1827).
      Il   Mortillaro  riporta  su  "Notizie  economico-statistiche",
ricavate  dai  catasti  di  Sicilia  (1853), le superfici destinate a
"ficheti d'india".
    "Atti  della  giunta  per  l'inchiesta  agraria" - Jacini (1884):
vengono  riportate  le  superfici  destinate  a  "ficheti d'india" in
Sicilia.
Legame con l'ambiente geografico.
    Nel   versante   sud-occidentale,  delle  pendici  dell'Etna,  il
ficodindia  ha  trovato le condizioni ideali per divenire un elemento
caratterizzante del paesaggio.
    Le  condizioni  ambientali  per  la  coltura devono essere quelle
tradizionali e caratteristiche della zona etnea.
    La  zona  di  produzione,  risulta  caratterizzata  da  un  clima
mediterraneo   subtropicale,   semiasciutto,   con  estati  lunghe  e
siccitose,  piovosita' concentrata nel periodo autunnale ed invernale
e notevoli escursioni termiche tra il giorno e la notte.
    I  terreni di origine vulcanica, i venti dominanti, l'umidita' ed
in  particolare la lunga esposizione ai raggi solari, conferiscono al
frutto   caratteristiche   di   qualita'   (colore,   serbevolezza  e
consistenza)  difficilmente riscontrabili in altre aree di produzione
e nello stesso massiccio Etneo.
                               Art. 5.
Terreni  -  Impianti  -  Tecniche  colturali  Raccolta  - Lavorazione
                               terreni
    I  terreni,  di  origine  vulcanica o no, destinati alla coltura,
dovranno essere ubicati nella zona di produzione di cui al precedente
art. 3 e possedere i seguenti requisiti:
      tessitura  media  o grossolana per evitare ristagni d'acqua (e'
ammessa la presenza di roccia affiorante).
Preparazione dei terreni.
    Nei nuovi impianti, nella preparazione dei terreni, devono essere
previsti il livellamento delle superfici, per facilitare il drenaggio
delle acque, le operazioni colturali e le concimazioni.
Impianti.
    Gli impianti possono essere sia specializzati che consociati e la
densita'   di   piantagione  massima  ammessa,  in  dipendenza  della
tipologia  di  impianto,  e'  di 400 piante ad ettaro. In abbinamento
alle  forme  libere  di  allevamento delle piante ("vaso libero" o "a
cespuglio"),  e'  ammesso altro tipo di allevamento, per agevolare la
raccolta e le operazioni colturali.
    I  sesti  di  impianto,  le  forme di allevamento ed i sistemi di
potatura  devono  essere  quelli  tradizionali. Sono consentite negli
impianti,   a   sostegno   del  nuovo  flusso  vegeto-produttivo,  le
operazioni  di  concimazione,  di  irrigazione dopo la "scozzolatura"
(che  consiste  nell'asportare  fiori,  frutticini  appena allegati e
giovani cladodi).
Tecniche colturali.
    Le   tecniche   colturali  del  terreno  non  devono  danneggiare
l'apparato radicale delle piante che si espande in superficie.
    La  scozzolatura  viene eseguita tra la fine del mese di maggio e
la  prima  meta'  del  mese  di giugno,  in  relazione  alle  zone di
produzione e alle condizioni climatiche.
Raccolta.
    Le operazioni di raccolta, in relazione alle zone di produzione e
all'andamento  climatico,  si svolgono dalla seconda decade di agosto
per i frutti di prima fioritura ("Agostani"), da settembre a dicembre
per  i  frutti  di seconda fioritura ("Scozzolati" o "Bastardoni"). I
frutti  dopo la raccolta devono essere immagazzinati in locali idonei
ventilati   e  asciutti.  Successivamente  il  prodotto  puo'  essere
frigoconservato.
    Le operazioni di raccolta vanno iniziate all'invaiatura eseguendo
il prelievo in modo tale che una sottile porzione di cladodio rimanga
alla  base del frutto. Successivamente alla raccolta i frutti debbono
essere   sottoposti   al   processo   di   despinatura,   per  essere
commercializzati con la qualifica di despinati.
Immagazzinamento e lavorazione.
    Le  operazioni  di  immagazzinamento  e  prima  lavorazione,  per
l'acquisizione  delle  caratteristiche  organolettiche  previste  per
l'immissione  al  consumo  di cui al successivo art. 5, devono essere
effettuate   esclusivamente   nel   territorio   ricadente  nell'area
delimitata con il presente disciplinare.
    Le  tecnologie  di gestione post-raccolta prevedono l'omogeneita'
del prodotto e la despinatura.
                               Art. 6.
                    Caratteristiche del prodotto
    I frutti vengono distinti in ordine al periodo di maturazione:
      "Agostani" o "Latini" (primo fiore);
      "Scozzolati" (seconda fioritura);
Cultivar: gialla, rossa, bianca.
    I  "fichidindia  dell'Etna"  all'atto  dell'immissione al consumo
devono  rispondere  alle  comuni  norme  di  qualita' e alle seguenti
caratteristiche:
      peso frutto: non inferiore a 95 g;
      percentuale  di  polpa  non  inferiore  al  60% del peso fresco
dell'intero frutto;
      frutti esenti da malformazioni;
      colore  e  forma,  caratteristici  della cultivar (sono ammessi
frutti raccolti nella fase di invaiatura);
      grado rifrattometrico non inferiore al 13%;
      rintracciabilita':  per  consentire  l'attivita' di controllo e
vigilanza  agli  organismi  certificatori,  il  prodotto D.O.P. sara'
quello dei produttori operanti nel territorio di cui all'art. 3 e che
dovranno risultare iscritti in un apposito elenco.
                               Art. 7.
                        Controlli e vigilanza
    I  controlli  e  la  vigilanza  saranno  garantiti  da  organismi
rispondenti all'art. 10, Reg. (CEE) n. 2081/92.
                               Art. 8.
                  Confezionamento ed etichettatura
    Il  prodotto,  lavorato  e  despinato,  va  immesso al consumo in
imballaggi  nuovi  di  diversa  tipologia,  conformi  alla  normativa
vigente,  in  legno,  cartone  e  plastica.  E'  ammesso,  secondo le
tradizioni  la  presenza, nello stesso contenitore, delle tre diverse
cultivar.
    Il "ficodindia dell'Etna" puo' essere immesso al consumo solo con
il  logo  della  denominazione  d'origine  protetta figurante su ogni
confezione   commerciale,   nel   rispetto  delle  norme  generali  e
metrologiche del commercio stesso.
    Sulle confezioni deve figurare, in caratteri chiari, indelebili e
nettamente  distinguibili  da  ogni  altra  scritta, la denominazione
"Ficodindia  dell'Etna".  E'  consentita  l'utilizzo  della  dicitura
"Cactus Pear".
    Debbono  inoltre comparire gli elementi atti ad individuare nome,
ragione   sociale,   indirizzo   del   confezionatore,   peso   lordo
all'origine, nonche' l'eventuale nome delle aziende da cui provengono
i  frutti.  E'  facoltativa l'indicazione della settimana di raccolta
del  prodotto  ed  i  termini  "Agostani" o "Latini" e "Scozzolati" o
"Bastardoni" riferiti all'epoca di maturazione.
    Il  marchio  d'identificazione  e'  rappresentato  dalla  scritta
D.O.P.    denominazione   d'origine   protetta,   dalla   sottostante
raffigurazione  del vulcano Etna, da due cladodi con quattro frutti e
sottostante  scritta  "Ficodindia  dell'Etna",  con  a destra il logo
D.O.P. CEE.