IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina per il procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 agosto 1968, modificato con decreti del Presidente della Repubblica 1 marzo 1975 e 6 maggio 1976 e con decreti ministeriali 18 giugno 1992, 2 giugno 1993 e 22 luglio 1998, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Soave" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dal "Consorzio per la tutela dei vini Soave e Recioto di Soave" in data 11 agosto 1999, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita per i vini "Soave Superiore", gia' riconosciuti a denominazione di origine controllata nelle tipologie "Soave" Superiore e "Soave" Superiore Classico con il decreto presidenziale e le successive modifiche sopra citati; Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la domanda sopra citata e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di che trattasi, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 162 del 14 luglio 2001; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze e controdeduzioni da parte degli interessati riguardo al parere e alla proposta di disciplinare di cui sopra; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Soave Superiore" ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' al parere espresso dal Comitato sopra richiamato; Decreta: Art. 1. 1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" per i vini "Soave Superiore", "Soave Superiore" Classico - gia' riconosciuti a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 e successive modifiche - e "Soave Superiore" riserva ed e' approvato il relativo disciplinare di produzione nel testo annesso al presente decreto. 2. La denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al precedente comma, le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2002-2003. 3. La denominazione di origine controllata per i vini "Soave" Superiore, "Soave" Superiore Classico deve intendersi revocata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi gli effetti determinatisi.