IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
per   la  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  la  tutela  del
consumatore - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari
                            e dei servizi

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge  10  febbraio  1992,  n.  164,  recante  una nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
per  il procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge  27  marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  ed integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 21 agosto
1968,  modificato con decreti del Presidente della Repubblica 1 marzo
1975  e  6  maggio  1976 e con decreti ministeriali 18 giugno 1992, 2
giugno  1993  e 22 luglio 1998, con il quale e' stata riconosciuta la
denominazione  di  origine  controllata  dei vini "Soave" ed e' stato
approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Vista  la  domanda presentata dal "Consorzio per la tutela dei vini
Soave  e Recioto di Soave" in data 11 agosto 1999, intesa ad ottenere
il  riconoscimento  della  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita   per   i  vini  "Soave  Superiore",  gia'  riconosciuti  a
denominazione   di   origine   controllata  nelle  tipologie  "Soave"
Superiore e "Soave" Superiore Classico con il decreto presidenziale e
le successive modifiche sopra citati;
  Visti  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini inerente la domanda sopra citata e la
proposta   del   relativo  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a
denominazione  di  origine  controllata  e garantita di che trattasi,
pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 162 del 14
luglio 2001;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  e  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
riguardo al parere e alla proposta di disciplinare di cui sopra;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere al riconoscimento
della  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita dei vini
"Soave  Superiore"  ed  all'approvazione del relativo disciplinare di
produzione  in  conformita'  al  parere  espresso  dal Comitato sopra
richiamato;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E'  riconosciuta  la  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita  "Soave  Superiore"  per  i  vini "Soave Superiore", "Soave
Superiore"  Classico  -  gia' riconosciuti a denominazione di origine
controllata  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 21 agosto
1968  e  successive  modifiche  -  e  "Soave Superiore" riserva ed e'
approvato il relativo disciplinare di produzione nel testo annesso al
presente decreto.
  2. La  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita "Soave
Superiore"  e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti   stabiliti  nel  disciplinare  di  produzione  di  cui  al
precedente  comma,  le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla
campagna vendemmiale 2002-2003.
  3. La  denominazione  di  origine  controllata  per  i vini "Soave"
Superiore,  "Soave"  Superiore  Classico  deve  intendersi revocata a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti
salvi gli effetti determinatisi.