IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
                         per l'emergenza BSE
  Vista  la  legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta
contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
  Visto  il  decreto ministeriale del 20 luglio 1989, n. 298, recante
regolamento  per  la  determinazione  dei  criteri  per il calcolo di
valore  di  mercato  degli  animali  abbattuti ai sensi della legge 2
giugno 1988, n. 218;
  Visto in particolare l'art. 2 del predetto decreto n. 298/1989 che,
per   la   determinazione   dei   prezzi  di  mercato  degli  animali
appartenenti  alle  specie  bovine,  ai  fini della corresponsione di
indennita'  di  abbattimento,  fa  riferimento  ai  dati riportati su
apposito  listino  settimanale  pubblicato  dall'Istituto per studi e
ricerche ed informazioni sul mercato agricolo (ISMEA);
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  7  gennaio  2000, n. 43, che
istituisce  un sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della
encefalopatia    spongiforme    bovina    (BSE),   prevedendo   anche
l'abbattimento   degli   animali   riscontrati   positivi   ai   test
diagnostici;
  Considerato   che   il  citato  listino  settimanale  ISMEA  "ISMEA
Informazioni  -  Prezzi  degli  animali  da  vita e riproduzione, dei
prodotti  dell'acquacoltura e dell'agricoltura" per quanto riguarda i
bovini  iscritti ai libri genealogici, per ciascuna razza e categoria
di  animali,  riporta  il prezzo medio di mercato di animali di medio
valore  genetico  senza  tener conto che il valore economico medio di
ciascun animale aumenta proporzionalmente all'elevarsi del suo valore
genetico;
  Considerato che l'emergenza BSE interessa, tra l'altro, allevamenti
iscritti ai libri genealogici, in cui sono presenti anche soggetti di
rilevante valore genetico;
  Considerata  l'esigenza  di attribuire da parte del Ministero della
salute,  nel  caso  di  detti  abbattimenti di bovini, le provvidenze
previste  dalla  citata  legge n. 218/1988, commisurati all'effettivo
valore genetico degli stessi;
  Viste  le  risultanze di apposita riunione, tenutasi il 21 novembre
2001  tra  rappresentanti  del  Ministero  delle politiche agricole e
forestali,  del  Ministero  della salute e delle regioni maggiormente
interessate,  nella  quale e' stato esaminato un documento sul valore
genetico  dei  bovini  di razza Frisona, ai fini della corresponsione
degli indennizzi di cui alla gia' citata legge n. 218/1988;
  Considerata  l'urgenza  e  l'opportunita'  di  prevedere  un valore
commerciale  medio addizionale, rispetto a quello indicato dall'ISMEA
e di commisurarlo al reale valore genetico di ciascun animale;
  Ritenuto di poter procedere immediatamente in tal senso per la sola
razza  Frisona italiana, in attesa che l'ISMEA ridetermini le proprie
rilevazioni  anche  per  le  altre  razze  bovine,  tenendo conto dei
succitati criteri;
                              Delibera:
  1.  A  decorrere  dalla data della presente delibera, i prezzi medi
nazionali,  validi  ai  fini dei rimborsi per bovini di razza Frisona
italiana,  iscritti  nei  libri genealogici, sono fissati sommando al
prezzo  rilevato  dall'ISMEA  (rank uguale a 50) un'addizionale cosi'
determinata:
    vacche  in  lattazione:  L. 90.000  (IVA  inclusa) per ogni punto
rank, da 51 a 99;
    vitelle, manze e manzette: L. 30.000 (IVA inclusa) per ogni punto
rank, da 51 a 99.
  2.  L'ISMEA,  entro  quindici  giorni  dalla  data  della  presente
delibera,  procede  all'aggiornamento, con decorrenza 1 gennaio 2001,
dei  prezzi  per  ciascuna  razza  e categoria di bovini iscritti nei
libri  genealogici, utilizzando criteri e parametri che tengano conto
del valore genetico di ciascun animale.
  3.   La  presente  delibera  ha  efficacia  fino  al  giorno  della
pubblicazione,   da   parte   dell'ISMEA,   del  listino  settimanale
contenente i prezzi aggiornati.
  La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 22 novembre 2001
                               Il commissario straordinario: Ambrosio