IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO VISTA la Legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di Enti di diritto pubblico e di altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio Liquidazioni e' stato denominato Ispettorato Generale per gli Affari e per la Gestione del Patrimonio degli Enti Disciolti (I.G.E.D.); VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. e' stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti; VISTA la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del Tesoro del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999; VISTO il D.P.R. 6 febbraio 1980, pubblicato sulla G.U. n. 96 dell'8 aprile 1980 con il quale l'Ente Nazionale per l'Assistenza alla Gente di Mare e' stato soppresso e posto in liquidazione a decorrere dal 9 aprile 1980; VISTI gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso; ACCERTATO che le operazioni di liquidazione dell'ente Nazionale per l'Assistenza alla Gente di Mare (E.N.A.G.M.) sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 1404/1956, puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo; VISTI il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi, dai quali risulta un avanzo di liquidazione di L. 4.593.107.634; ATTESO che per l'avanzo di liquidazione non e' prevista alcuna specifica destinazione; DECRETA .Art. 1 La liquidazione del patrimonio dell'Ente Nazionale per l'Assistenza alta Gente di Mare e' chiusa a tutti gli effetti;