IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

   VISTA  la  Legge  4  dicembre  1956,  n. 1404, recante norme sulla
soppressione e messa in liquidazione di Enti di diritto pubblico e di
altri  Enti  sotto  qualsiasi  forma costituiti, soggetti a vigilanza
dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;
   VISTO  il  Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988,
n.  396,  con  il  quale  l'Ufficio  Liquidazioni e' stato denominato
Ispettorato  Generale per gli Affari e per la Gestione del Patrimonio
degli Enti Disciolti (I.G.E.D.);
   VISTO  il  Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998,
n.  154,  che,  ai  sensi  dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile
1997,   n.   94,   ha   emanato   il  regolamento  sull'articolazione
organizzativa  e  sulle  dotazioni dei dipartimenti del Ministero del
Tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, con il quale
l'I.G.E.D.   e'   stato   denominato   Ispettorato  generale  per  la
liquidazione degli enti disciolti;
   VISTA   la   direttiva   concernente   l'attuazione   del  decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni,   in   ordine   alla   delimitazione   dell'ambito   di
responsabilita'  del  vertice  politico  e  di quello amministrativo,
emanata  dal  Ministro del Tesoro del bilancio e della programmazione
economica in data 12 maggio 1999;
   VISTO  il  D.P.R.  6  febbraio  1980,  pubblicato sulla G.U. n. 96
dell'8  aprile  1980  con  il quale l'Ente Nazionale per l'Assistenza
alla  Gente  di  Mare  e'  stato  soppresso e posto in liquidazione a
decorrere dal 9 aprile 1980;
   VISTI gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso;
   ACCERTATO  che  le  operazioni di liquidazione dell'ente Nazionale
per l'Assistenza alla Gente di Mare (E.N.A.G.M.) sono state ultimate,
per cui, a norma dell'art. 13 della legge 1404/1956, puo' dichiararsi
chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;
   VISTI  il  bilancio  finale  e  la  relazione  illustrativa  della
gestione liquidatoria di cui trattasi, dai quali risulta un avanzo di
liquidazione di L. 4.593.107.634;
   ATTESO  che  per  l'avanzo  di liquidazione non e' prevista alcuna
specifica destinazione;

                               DECRETA

                               .Art. 1

   La   liquidazione   del   patrimonio   dell'Ente   Nazionale   per
l'Assistenza alta Gente di Mare e' chiusa a tutti gli effetti;