IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

   VISTA  la  Legge  4  dicembre  1956,  n. 1404, recante norme sulla
soppressione e messa in liquidazione di Enti di diritto pubblico e di
altri  Enti  sotto  qualsiasi  forma costituiti, soggetti a vigilanza
dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;
   VISTO  il  D.P.R.  13  giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio
Liquidazioni  e' stato denominato Ispettorato Generale per gli Affari
e per la Gestione del Patrimonio degli Enti Disciolti (I.G.E.D.);
   VISTO il D.P.R. 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7,
comma  3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento
sull'articolazione  organizzativa  e sulle dotazioni dei dipartimenti
del  Ministero  del  Tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica,  con  il  quale l'I.G.E.D. e' stato denominato Ispettorato
generale per la liquidazione degli enti disciolti;
   VISTA   la   Direttiva   concernente   l'attuazione   del  decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni,   in   ordine   alla   delimitazione   dell'ambito   di
responsabilita'  del  vertice  politico  e  di quello amministrativo,
emanata  dal  Ministro del Tesoro del bilancio e della programmazione
economica in data 12 maggio 1999;
   VISTO l'art. 12-bis del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito con
modificazioni  nella  legge  17  agosto 1974, n. 386, con il quale e'
stata soppressa la Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano;
   VISTO l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il quale
le  operazioni  di liquidazione della suddetta Cassa mutua sono state
affidate all'Ufficio liquidazioni ora I.G.E.D.;
   VISTI gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso;
   ACCERTATO  che  le  operazioni  di  liquidazione della Cassa mutua
provinciale  di  malattia  di Bolzano sono state ultimate, per cui, a
norma dell'art. 13 della legge 1404/ 1956, puo' dichiararsi chiusa la
liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;
   VISTI  il  bilancio  finale  e  la  relazione  illustrativa  della
gestione liquidatoria di cui trattasi;
   CONSIDERATO  che  il  bilancio finale di liquidazione si e' chiuso
con  un  disavanzo  di  L.  8.595.619.610  ripianato  con  interventi
finanziari  a  carico  del  conto n. 21108 (ex 597) di cui al comma 2
dell'art.  14  della  citata  legge  n.  1404/56,  acceso  presso  la
Tesoreria centrale dello Stato;

                               DECRETA

                               Art. 1

   La  liquidazione  del  patrimonio della Cassa mutua provinciale di
malattia di Bolzano e' chiusa a tutti gli effetti.