IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

   VISTA  la  Legge  4  dicembre  1956,  n. 1404, recante norme sulla
soppressione e messa in liquidazione di Enti di diritto pubblico e di
altri  Enti  sotto  qualsiasi  forma costituiti, soggetti a vigilanza
dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;
   VISTO  il  D.P.R.  13  giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio
Liquidazioni  e' stato denominato Ispettorato Generale per gli Affari
e per la Gestione del Patrimonio degli Enti Disciolti (I.G.E.D.);
   VISTO il D.P.R. 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7,
comma  3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento
sull'articolazione  organizzativa  e sulle dotazioni dei dipartimenti
del  Ministero  del  Tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica,  con  il  quale l'I.G.E.D. e' stato denominato Ispettorato
generale per la liquidazione degli enti disciolti;
   VISTA   la   Direttiva   concernente   l'attuazione   del  decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni,   in   ordine   alla   delimitazione   dell'ambito   di
responsabilita'  del  vertice  politico  e  di quello amministrativo,
emanata  dal  Ministro del Tesoro del bilancio e della programmazione
economica in data 12 maggio 1999;
   VISTA  la  legge  23  dicembre  1993, n. 559 recante la disciplina
della  soppressione  delle  gestioni fuori bilancio nell'ambito delle
amministrazioni dello Stato;
   VISTO  l'art. 26 della sopra citata legge n. 559/1993 con il quale
e' stata soppressa e posta in liquidazione la gestione fuori bilancio
istituita  presso  la  Cassa  conguaglio  per  il settore elettrico e
denominata   "Agevolazioni   di  sovrapprezzo  termico  alle  imprese
elettrosiderurgiche - legge 4 novembre 1981, n. 617";
   VISTI gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso;
   ACCERTATO   che  le  operazioni  di  liquidazione  della  suddetta
gestione  fuori  bilancio  sono  state  ultimate,  per  cui,  a norma
dell'art.  13  della  legge  1404/1956,  puo'  dichiararsi  chiusa la
liquidazione del patrimonio della gestione medesima;
   VISTI  il  bilancio  finale  e  la  relazione  illustrativa  della
gestione fuori bilancio di cui trattasi;
   CONSIDERATO  che  il  bilancio finale di liquidazione si e' chiuso
con un avanzo di L. 7.164.567.712;

                               DECRETA

                               Art. 1

   La  liquidazione  del  patrimonio  della  gestione  fuori bilancio
"Agevolazioni     di     sovrapprezzo     termico     alle    imprese
elettrosiderurgiche  -  legge  4  novembre  1981, n. 617" e' chiusa a
tutti gli effetti.