IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

   VISTA la legge 4.12.1956 n. 1404, recante norme sulla soppressione
e  messa  in liquidazione di Enti di diritto pubblico e di altri Enti
sotto  qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e
comunque interessanti la finanza statale;
   VISTO  il  DPR  29.4.77,  con  il quale sono stati individuati, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis della legge 17.8.74, n. 386,
gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;
   VISTO  il  DM  29.7.1977,  concernente  la  nomina  dei Commissari
Liquidatori delle Casse Mutue di Malattia per gli Esercenti Attivita'
Commerciali, per gli Artigiani e per i Coltivatori Diretti;
   VISTO  l'art.  77 della legge 23.12.1978, n. 833, in base al quale
lo  speciale  Ufficio Liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di
cui  alla  succitata  legge  n.  1404/1956 provvede alla prosecuzione
della liquidazione delle gestioni non chiuse;
   VISTO   l'art.   1  del  DL  30.4.1981,  n.  188,  convertito  con
modificazioni  nella  legge  27.6.1981,  n.  331, di cessazione delle
gestioni commissariali alla data del 30.6.1981;
   VISTO il DPR 13.6.1988, n. 396 con il quale l'Ufficio Liquidazioni
e'  stato  denominato  Ispettorato  Generale  per gli Affari e per la
Gestione del Patrimonio degli Enti Disciolti (I.G.E.D.);
   VISTO il DPR 28.4.1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3,
della   legge   3.4.1997,   n.   94,   ha   emanato   il  regolamento
sull'articolazione  organizzativa  e sulle dotazioni dei dipartimenti
del  Ministero  del  tesoro,  del  Bilancio  e  della  Programmazione
Economica,  con  il  quale l'I.G.E.D. e' stato denominato ispettorato
Generale per le Liquidazione degli Enti Disciolti;
   VISTA   la   Direttiva   concernente   l'attuazione   del  Decreto
Legislativo  3  febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni,   in   ordine   alla   delimitazione   dell'ambito   di
responsabilita'  del  vertice  politico  e  di quello amministrativo,
emanata  dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica in data 12 maggio 1999;
   VISTA  la  legge  27  novembre  1960,  n.  1397,  istitutiva della
Federazione  Nazionale  e  delle  Casse  Mutue  di  Malattia  per gli
Esercenti Attivita' Commerciali;
   VISTI  gli  atti  della gestione liquidatoria della Cassa Mutua di
Malattia per i Commercianti di Isernia;
   ACCERTATO che le operazioni di liquidazione del predetto Ente sono
ultimate,  per  cui,  a  norma dell'art. 13 della legge 4.12.1956, n.
1404,   puo'   dichiararsi  chiusa  la  liquidazione  del  patrimonio
dell'Ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;
   VISTO  il  bilancio  e  la  relazione  illustrativa della gestione
liquidatoria  di  cui  trattasi dai quali risulta un avanzo finale di
liquidazione di L. 15.819.579;
   ATTESO  che  per  l'avanzo  finale di liquidazione non e' prevista
alcuna specifica destinazione;

                               DECRETA

                               Art. 1

   La  liquidazione  del patrimonio della Cessa Mutua di Malattia per
gli  Esercenti Attivita' Commerciali di Isernia e' chiusa a tutti gli
effetti.