IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

   VISTA   la   legge   4   dicembre   1956,  n.  1404  e  successive
modificazioni, concernente la soppressione e la messa in liquidazione
degli  enti  di  diritto  pubblico e degli altri enti sotto qualsiasi
forma  costituiti,  soggetti  a  vigilanza  dello  Stato  e  comunque
interessanti la finanza statale;
   VISTO  il  D.P.R.  30  giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle
funzioni  dirigenziali  dell'Amministrazione  dello  Stato nonche' il
decreto   legislativo   3   febbraio   1993,   n.   29  e  successive
modificazioni;
   VISTO  il  D.P.R. 29 aprile 1977 relativo all'individuazione degli
enti e delle gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;
   VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni
ed  integrazioni  in base alla quale l'Ufficio liquidazioni assume la
prosecuzione  delle  operazioni  di  liquidazione dei soppressi Enti,
Casse, Servizi e Gestioni autonome di cui all'art. 12 bis della legge
17 agosto 1974, n. 386;
   VISTA la Legge 8 agosto 1980, n. 441, di conversione in Legge, con
modificazioni,  del  decreto legge 1 luglio 1980, n. 285, concernente
la disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria;
   VISTO  il  decreto  del  Ministro  del Tesoro del 5 gennaio 1982 e
successive  modificazioni  concernente  l'articolazione  dell'Ufficio
liquidazioni in settori di attivita' liquidatorie;
   VISTO l'art. 3 del D.P.R. 13 giugno 1988, n. 396, in base al quale
l'Ufficio   liquidazioni  assume  la  denominazione  di  "Ispettorato
Generale  per  gli Affari e per la Gestione del Patrimonio degli Enti
Disciolti";
   VISTO il D.P.R. 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7,
comma  3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento
sull'articolazione  organizzativa  e sulle dotazioni dei dipartimenti
del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica,  con  il  quale l'I.G.E.D. e' stato denominato Ispettorato
generale per la liquidazione degli enti disciolti;
   VISTA   la   Direttiva   concernente   l'attuazione   del  decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni,   in   ordine   alla   delimitazione   dell'ambito   di
responsabilita'  del  vertice  politico  e  di quello amministrativo,
emanata  dal  Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione
Economica in data 12 maggio 1999;
   ACCERTATO  che  le  operazioni  di  liquidazione  della  Cassa  di
Soccorso  del  personale  di  ruolo addetto ai servizi delle Ferrovie
Calabro  Lucane  sono  state  ultimate, per cui, a norma dell'art. 13
della Legge n. 1404/1956, puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del
patrimonio della Cassa di Soccorso medesima;
   VISTI  il  bilancio  finale  e  la  relazione  illustrativa  della
gestione liquidatoria di cui trattasi;
   CONSIDERATO  che  il  bilancio finale di liquidazione si e' chiuso
con un avanzo finale di liquidazione di L. 12.664.432 che, unitamente
agli interessi maturati e maturandi alla data di estinzione del conto
corrente  esistente presso la Banca Nazionale del Lavoro ed intestato
al predetto ente, e' devoluto allo Stato e versato al fondo di cui al
comma  2 dell'art. 14 della citata Legge n. 1404/56, acceso presso la
Tesoreria Centrale dello Stato;

                               DECRETA

                               Art. 1

   La  liquidazione  del  patrimonio  della  Cassa  di  Soccorso  del
personale  di  ruoto addetto ai servizi delle Ferrovie Calabro Lucane
e' chiusa a tutti gli effetti.