IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO VISTA la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni, concernente la soppressione e la messa in liquidazione degli enti di diritto pubblico e degli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale; VISTO il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali dell'Amministrazione dello Stato nonche' il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni; VISTO il D.P.R. 29 aprile 1977 relativo all'individuazione degli enti e delle gestioni di assistenza di malattia da sopprimere; VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni in base alla quale l'Ufficio liquidazioni assume la prosecuzione delle operazioni di liquidazione dei soppressi Enti, Casse, Servizi e Gestioni autonome di cui all'art. 12 bis della legge 17 agosto 1974, n. 386; VISTA la Legge 8 agosto 1980, n. 441, di conversione in Legge, con modificazioni, del decreto legge 1 luglio 1980, n. 285, concernente la disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria; VISTO il decreto del Ministro del Tesoro del 5 gennaio 1982 e successive modificazioni concernente l'articolazione dell'Ufficio liquidazioni in settori di attivita' liquidatorie; VISTO l'art. 3 del D.P.R. 13 giugno 1988, n. 396, in base al quale l'Ufficio liquidazioni assume la denominazione di "Ispettorato Generale per gli Affari e per la Gestione del Patrimonio degli Enti Disciolti"; VISTO il D.P.R. 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. e' stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti; VISTA la Direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica in data 12 maggio 1999; ACCERTATO che le operazioni di liquidazione della Cassa di Soccorso del personale di ruolo addetto ai servizi delle Ferrovie Calabro Lucane sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della Legge n. 1404/1956, puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio della Cassa di Soccorso medesima; VISTI il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi; CONSIDERATO che il bilancio finale di liquidazione si e' chiuso con un avanzo finale di liquidazione di L. 12.664.432 che, unitamente agli interessi maturati e maturandi alla data di estinzione del conto corrente esistente presso la Banca Nazionale del Lavoro ed intestato al predetto ente, e' devoluto allo Stato e versato al fondo di cui al comma 2 dell'art. 14 della citata Legge n. 1404/56, acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato; DECRETA Art. 1 La liquidazione del patrimonio della Cassa di Soccorso del personale di ruoto addetto ai servizi delle Ferrovie Calabro Lucane e' chiusa a tutti gli effetti.