IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone
che  il  decreto  del  Ministro  per le finanze, con il quale vengono
fissate, ai sensi dell'art. 3 della legge 1 novembre 1973, n. 762, le
misure  unitarie  del  diritto  speciale gravante sui generi indicati
nell'art.   2   della   medesima  legge,  introdotti  nel  territorio
extradoganale di Livigno abbia validita' annuale;
  Visto l'art. 3, lettera a), della citata legge n. 762 del 1973, con
il  quale  e'  stata  stabilita  la  misura  del  diritto speciale da
applicare  sulla  benzina  e  da  ultimo  l'art. 10 del decreto-legge
12 gennaio  1991,  n.  6,  convertito, con modificazioni, nella legge
15 marzo  1991, n. 80, con il quale la misura stessa e' stata elevata
a lire 450 al litro, nel limite massimo;
  Visto l'art. 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
istituisce   il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e,  nel
contempo,  sopprime  il  Ministero  del  tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e il Ministero delle finanze:
  Considerato  che il comune di Livigno, con deliberazione n. 190 del
l8 settembre  2001,  divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione
di  immediata  eseguibilita',  ha  espresso,  fra l'altro, il proprio
parere in ordine alla misura del diritto speciale previsto dal citato
art.  2  della legge 1 novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo
art. 3 del medesimo provvedimento legislativo;
  Considerato  che  la  Camera  di commercio industria, artigianato e
agricoltura di Sondrio, alla quale sono stare trasferite le attivita'
degli   uffici   provinciali   industria,   commercio  e  artigianato
(U.P.I.C.A.)  non  ha  formulato osservazioni sull'entita' dei valori
medi  dei  prezzi indicati nella suddetta deliberazione relativamente
agli  oli  combustibili  e lubrificanti, ai tabacchi lavorati ed agli
altri generi indicati nel comma 2, dell'art. 2 della legge n. 762 del
1973, ai quali deve essere riferita la percentuale di cui all'art. 3,
lettera b) della medesima legge;
  Considerato che occorre provvedere alla determinazione della misura
del  diritto  speciale  previsto  dall'art.  2 della legge 1 novembre
1973, n. 762, da valere per l'anno 2002;
  Ritenuto   che,   in   applicazione  delle  disposizioni  contenute
nell'art.  2  della citata legge n. 221 del 1976 e nell'art. 10 della
legge  n.  80  del  1991,  e' opportuno fissare la misura del diritto
speciale  gravante  sulla  benzina  senza piombo in lire 400 al litro
nonche'  di  stabilire  in  lire 15  al litro per il gasolio e per il
petrolio la misura del tributo di cui trattasi. Si ritiene, altresi',
di  confermare  la misura del medesimo diritto speciale, indicata nel
decreto ministeriale del 6 dicembre 2000, per quanto concerne gli oli
combustibili;
  Ritenuto  che  occorre  eliminare il riferimento alla benzina super
contenuto nella predetta delibera del comune di Livigno n. 190 del 18
settembre 2001, atteso che a decorrere dal 1 gennaio 2002 non e' piu'
consentita  l'immissione sul mercato di benzina contenente piombo, ai
sensi   del   decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
23 novembre   2000,   n.  434,  concernente  il  regolamento  recante
recepimento  della  direttiva  98/70/CE relativa alla quantita' della
benzina e del combustibile diesel;
  Ritenuto  che,  per quanto riguarda gli oli combustibili anzidetti,
possono  essere  stabiliti i sottoelencati valori medi indicati nella
predetta deliberazione;
    1) Olio combustibile fluido:
      a) superiore a 3' E - L. 4.000 al q.le - euro 2,07;
      b) fino a 5' E - L. 3.500 al q.le - euro 1,81.
    2) Olio semifluido e denso:
      a) da 5' fino a 7' E - L. 4.300 al q.le - euro 2,22;
      b) superiore a 7' E - L. 4.000 al q.le - euro 2,07.
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  misura  del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1
novembre  1973, n. 762, con le modifiche successive ad essa apportate
da  ultimo  dall'art.  10  del  decreto-legge  12 gennaio 1991, n. 6,
convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  15 marzo 1991, n. 80,
viene  stabilita in lire 400 al litro per la benzina senza piombo, in
lire 15 al litro per il petrolio ed il gasolio.