IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone che il decreto del Ministro per le finanze, con il quale vengono fissate, ai sensi dell'art. 3 della legge 1 novembre 1973, n. 762, le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi indicati nell'art. 2 della medesima legge, introdotti nel territorio extradoganale di Livigno abbia validita' annuale; Visto l'art. 3, lettera a), della citata legge n. 762 del 1973, con il quale e' stata stabilita la misura del diritto speciale da applicare sulla benzina e da ultimo l'art. 10 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 80, con il quale la misura stessa e' stata elevata a lire 450 al litro, nel limite massimo; Visto l'art. 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero dell'economia e delle finanze e, nel contempo, sopprime il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministero delle finanze: Considerato che il comune di Livigno, con deliberazione n. 190 del l8 settembre 2001, divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilita', ha espresso, fra l'altro, il proprio parere in ordine alla misura del diritto speciale previsto dal citato art. 2 della legge 1 novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo art. 3 del medesimo provvedimento legislativo; Considerato che la Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Sondrio, alla quale sono stare trasferite le attivita' degli uffici provinciali industria, commercio e artigianato (U.P.I.C.A.) non ha formulato osservazioni sull'entita' dei valori medi dei prezzi indicati nella suddetta deliberazione relativamente agli oli combustibili e lubrificanti, ai tabacchi lavorati ed agli altri generi indicati nel comma 2, dell'art. 2 della legge n. 762 del 1973, ai quali deve essere riferita la percentuale di cui all'art. 3, lettera b) della medesima legge; Considerato che occorre provvedere alla determinazione della misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1 novembre 1973, n. 762, da valere per l'anno 2002; Ritenuto che, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 2 della citata legge n. 221 del 1976 e nell'art. 10 della legge n. 80 del 1991, e' opportuno fissare la misura del diritto speciale gravante sulla benzina senza piombo in lire 400 al litro nonche' di stabilire in lire 15 al litro per il gasolio e per il petrolio la misura del tributo di cui trattasi. Si ritiene, altresi', di confermare la misura del medesimo diritto speciale, indicata nel decreto ministeriale del 6 dicembre 2000, per quanto concerne gli oli combustibili; Ritenuto che occorre eliminare il riferimento alla benzina super contenuto nella predetta delibera del comune di Livigno n. 190 del 18 settembre 2001, atteso che a decorrere dal 1 gennaio 2002 non e' piu' consentita l'immissione sul mercato di benzina contenente piombo, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2000, n. 434, concernente il regolamento recante recepimento della direttiva 98/70/CE relativa alla quantita' della benzina e del combustibile diesel; Ritenuto che, per quanto riguarda gli oli combustibili anzidetti, possono essere stabiliti i sottoelencati valori medi indicati nella predetta deliberazione; 1) Olio combustibile fluido: a) superiore a 3' E - L. 4.000 al q.le - euro 2,07; b) fino a 5' E - L. 3.500 al q.le - euro 1,81. 2) Olio semifluido e denso: a) da 5' fino a 7' E - L. 4.300 al q.le - euro 2,22; b) superiore a 7' E - L. 4.000 al q.le - euro 2,07. Decreta: Art. 1. La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1 novembre 1973, n. 762, con le modifiche successive ad essa apportate da ultimo dall'art. 10 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 80, viene stabilita in lire 400 al litro per la benzina senza piombo, in lire 15 al litro per il petrolio ed il gasolio.