L'AUTORITA' NELLA sua riunione del Consiglio del 14 novembre 2001, in particolare, nella sua riunione del 15 novembre 2001; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; VISTO il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e successive modificazioni; VISTO il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 31 gennaio 1983 recante "Approvazione del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze", e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 47 del 17 febbraio 1983; VISTA la direttiva del Consiglio 89/552/CEE del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, 97/36/CE; VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato"; VISTA la direttiva del Consiglio 91/263/CEE del 29 aprile 1991, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformita', come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE, attuata con il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614; VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 327, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989"; VISTA la legge del 5 febbraio 1992 n. 104, recante "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", e successive modificazioni; VISTO il decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, recante "Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422; VISTO il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, recante regolamento in materia di sponsorizzazione di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico, pubblicato nella pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 8 del 12 gennaio 1994; VISTO il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attivita' radiotelevisiva, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni"; VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni"; VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 1998; VISTA la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante "Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 relativi all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nonche' norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive"; VISTA la propria delibera n. 68/98 del 30 ottobre 1998, recante "Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998; VISTA la propria delibera n. 78/98 del 1 dicembre 1998, recante "Approvazione del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 del 10 dicembre 1998; VISTO il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78; VISTA la propria delibera n. 9/99 del 16 marzo 1999, recante "Approvazione del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999; VISTO il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191, recante "Attuazione della direttiva 95/47/CE in materia di emissione di segnali televisivi"; VISTA la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche"; VISTO il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attivita' radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale"; VISTA la propria delibera n. 216/00/CONS del 7 aprile 2000, recante "Determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 21 aprile 2000; VISTA la propria delibera n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, recante "Disposizioni in materia di autorizzazioni generali", pubblicata nella pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 del 8 agosto 2000; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; VISTO il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 recante "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi" convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66; VISTI, in particolare, gli articoli 2bis, comma 7, lett. a) della legge n. 66/01 e 4, comma 5, della legge n. 249/97; VISTA la propria delibera n. 170/01/CONS dell'11 aprile 2001, recante "Consultazione pubblica concernente il regolamento relativo al rilascio delle licenze ed autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale (l. 66/01 articolo 2 bis comma 7)" pubblicata nella pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 24 aprile 2001; VISTO il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante "Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformita'"; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, recante "Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche"; VISTA la propria delibera n. 287/01/CONS del 5 luglio 2001, recante "Consultazione pubblica sul contenuto del regolamento concernente il rilascio delle licenze ed autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale (l. 66/01 articolo 2 bis comma 7)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 164 del 17 luglio 2001 ; VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni del 24 luglio 2001, recante "Programma per lo sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale su frequenze terrestri e da satellite e per l'introduzione dei sistemi audiovisivi terrestri a larga banda", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 182 del 7 agosto 2001; VISTA la propria delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante "Regolamento in materia di pubblicita' radiotelevisiva e televendite", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell'8 agosto 2001; TENUTO CONTO delle risultanze delle consultazioni pubbliche indette con le delibere n. 170/01/CONS e n. 287/01/CONS ed in particolare viste le proposte di emendamenti formulate allo schema di regolamento pubblicato unitamente alla delibera 287/01/01/CONS; CONSIDERATA la necessita' di stabilire una disciplina che consenta, da un lato, l'avvio dei mercati legati alla radiodiffusione digitale terrestre e, dall'altro, la possibilita' di una successiva revisione ed integrazione sulla base delle indicazioni derivanti dall'attivita' di pianificazione delle frequenze e dai risultati della sperimentazione; CONSIDERATA, in particolare, l'esigenza di adeguare ed integrare il presente regolamento in conformita' alle indicazioni dei piani di assegnazione, tenuto conto della rilevanza della specifica individuazione del numero dei blocchi di diffusione pianificati sia per le procedure per il rilascio a regime delle licenze e autorizzazioni per la radiofonia, sia per le procedure per l'assegnazione di licenze ed autorizzazioni per la diffusione televisiva, con particolare riferimento al sistema di assegnazione delle frequenze disponibili e alla determinazione delle risorse da destinare alla diffusione in chiaro; RITENUTO di attribuire a soggetti distinti, fornitore di contenuti e operatore di rete, gli obblighi previsti della normativa vigente per gli attuali concessionari, in particolare gli obblighi derivanti: a) dalla fornitura di programmi radiotelevisivi, ai soggetti autorizzati a fornire contenuti; b) dall'assegnazione delle risorse frequenziali e dall'installazione di impianti e infrastrutture, ai soggetti titolari di licenza di operatore di rete; RITENUTO di adeguare, ove necessario, i suddetti obblighi al contesto tecnologico della radiodiffusione digitale terrestre; RITENUTO altresi' di prevedere, anche in coerenza con l'orientamento del nuovo quadro regolamentare comunitario, una autorizzazione generale che abiliti alla fornitura di servizi sulle reti diffusive nell'ottica di sviluppare un mercato aperto dei servizi interattivi e ritenuto altresi' di includere nella stessa categoria di servizi la fornitura di guide elettroniche ai programmi e dei servizi di accesso condizionato anche in attuazione alle previsioni dell'articolo 3, comma 11, della legge n. 249/97 in materia di norme sui servizi di televisione codificata terrestre; CONSIDERATA l'esigenza di rispettare, nel nuovo contesto tecnologico, il rispetto dei principi posti dalla legge a tutela della concorrenza e del pluralismo ed, in particolare, di garantire la molteplicita' delle voci presenti sul mercato mediante l'applicazione dei limiti previsti dall' articolo 2 della legge n. 249/97 e della riserva in favore dell'emittenza locale, nonche' i limiti previsti dal citato decreto legge 18 novembre 1999, n. 455, convertito con modificazioni dalla legge n. 5/00, in materia di autorizzazioni a livello locale rilasciabili ad uno stesso soggetto; RILEVATA l'opportunita' di emanare disposizioni di separazione contabile ai fini della verifica della trasparenza dei rapporti fra fornitore di contenuti e altri soggetti attivi nella filiera della televisione digitale ed in particolare, secondo le previsioni di legge, di disporre la distinzione, anche sotto il profilo societario, tra i soggetti che forniscono reti e quelli che forniscono contenuti a livello nazionale; CONSIDERATO che fra i criteri direttivi della legge n. 66/01 e' previsto che l'Autorita' emani disposizioni specifiche per regolare il periodo transitorio e ritenuto, quindi, opportuno emanare disposizioni attuative che, in base ai medesimi criteri procedimentali, disciplinino le procedure in materia di rilascio delle abilitazioni, di conversione delle abilitazioni in licenze e di conversione dei titoli concessori in licenze ed autorizzazioni; UDITA la relazione del Commissario dott. Antonio Pilati, relatore ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; DELIBERA Articolo 1 1. L'Autorita' adotta, ai sensi dell'articolo 2bis, comma 7, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il seguente regolamento per la radiodiffusione terrestre in tecnica digitale. 2. Il testo del regolamento di cui al comma 1 e' riportato nell'allegato A alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e sostanziale. La presente delibera e' pubblicata nel bollettino ufficiale dell'Autorita' e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 15 novembre 2001 IL PRESIDENTE Cheli IL COMMISSARIO RELATORE Pilati IL SEGRETARIO GENERALE Soi