L'AUTORITA'

   NELLA  sua  riunione  del  Consiglio  del  14  novembre  2001,  in
particolare, nella sua riunione del 15 novembre 2001;
   VISTA  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249, recante "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
   VISTO  il  testo  unico  delle disposizioni legislative in materia
postale,  di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e successive
modificazioni;
   VISTO    il   decreto   del   Ministro   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni  31  gennaio  1983  recante "Approvazione del piano
nazionale   di   ripartizione  delle  radiofrequenze",  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 47 del 17 febbraio 1983;
   VISTA  la  direttiva  del  Consiglio 89/552/CEE del 3 ottobre 1989
relativa  al  coordinamento  di determinate disposizioni legislative,
regolamentari   e   amministrative  degli  Stati  membri  concernenti
l'esercizio   delle   attivita'  televisive,  come  modificata  dalla
direttiva  del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997,
97/36/CE;
   VISTA  la  legge  6  agosto  1990, n. 223, recante "Disciplina del
sistema radiotelevisivo pubblico e privato";
   VISTA  la  direttiva  del Consiglio 91/263/CEE del 29 aprile 1991,
concernente  il  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso
il  reciproco  riconoscimento della loro conformita', come modificata
dalla  direttiva  93/68/CEE  ed  integrata dalla direttiva 93/97/CEE,
attuata con il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614;
   VISTA  la  legge  5  ottobre  1991,  n.  327, recante "Ratifica ed
esecuzione    della    Convenzione    europea    sulla    televisione
transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989";
   VISTA  la  legge del 5 febbraio 1992 n. 104, recante "Legge quadro
per  l'assistenza,  l'integrazione  sociale e i diritti delle persone
handicappate", e successive modificazioni;
   VISTO   il   decreto   legge  27  agosto  1993,  n.  323,  recante
"Provvedimenti  urgenti  in materia radiotelevisiva", convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
   	
   VISTO    il   decreto   del   Ministro   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni  9  dicembre  1993,  n. 581, recante regolamento in
materia di sponsorizzazione di programmi radiotelevisivi e offerte al
pubblico,  pubblicato nella pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 8 del 12 gennaio 1994;
   VISTO   il   decreto  legge  23  ottobre  1996,  n.  545,  recante
disposizioni   urgenti   in   materia   di  esercizio  dell'attivita'
radiotelevisiva,   convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23
dicembre 1996, n. 650;
   	
   VISTO  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 19 settembre
1997,  n.  318,  recante  "Regolamento  per l'attuazione di direttive
comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";
   VISTO  il  decreto  del  Ministro  delle comunicazioni 25 novembre
1997, recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali
nel settore delle telecomunicazioni";
   VISTO   il   decreto   ministeriale   23   aprile   1998,  recante
"Disposizioni  in  materia  di  interconnessione  nel  settore  delle
telecomunicazioni",   pubblicato   nel  supplemento  ordinario  della
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 133 del 10 giugno
1998;
   VISTA  la  legge  30 aprile 1998, n. 122, recante "Differimento di
termini  previsti  dalla  legge  31  luglio  1997,  n.  249  relativi
all'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni, nonche' norme in
materia   di   programmazione   e   di   interruzioni   pubblicitarie
televisive";
   VISTA  la  propria  delibera n. 68/98 del 30 ottobre 1998, recante
"Piano   nazionale   di   assegnazione   delle   frequenze   per   la
radiodiffusione  televisiva",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;
   VISTA  la  propria  delibera n. 78/98 del 1 dicembre 1998, recante
"Approvazione  del  regolamento per il rilascio delle concessioni per
la   radiodiffusione  televisiva  privata  su  frequenze  terrestri",
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288
del 10 dicembre 1998;
   VISTO   il   decreto-legge   30   gennaio   1999,  n.  15  recante
"Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo  equilibrato dell'emittenza
televisiva  e  per  evitare  la  costituzione  o  il  mantenimento di
posizioni  dominanti  nel  settore  radiotelevisivo", convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;
   VISTA  la  propria  delibera  n.  9/99  del 16 marzo 1999, recante
"Approvazione   del   regolamento  concernente  la  promozione  della
distribuzione  e della produzione di opere europee", pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 119 del 24 maggio
1999;
   VISTO  il  decreto  legislativo  17  maggio  1999, n. 191, recante
"Attuazione  della  direttiva  95/47/CE  in  materia  di emissione di
segnali televisivi";
   VISTA la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante "Norme in materia
di tutela delle minoranze linguistiche storiche";
   VISTO  il  decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   14   gennaio  2000,  n.  5,  recante
"Disposizioni   urgenti   in   materia  di  esercizio  dell'attivita'
radiotelevisiva  locale  e  di  termini  relativi  al  rilascio delle
concessioni  per  la  radiodiffusione televisiva privata su frequenze
terrestri in ambito locale";
   VISTA  la  propria  delibera  n.  216/00/CONS  del  7 aprile 2000,
recante  "Determinazione degli standard dei decodificatori e le norme
per  la  ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato",
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94
del 21 aprile 2000;
   VISTA  la  propria  delibera  n.  467/00/CONS  del 19 luglio 2000,
recante   "Disposizioni   in  materia  di  autorizzazioni  generali",
pubblicata nella pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 184 del 8 agosto 2000;
   VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  recante  "Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
   VISTO il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 recante "Disposizioni
urgenti  per  il  differimento  di termini in materia di trasmissioni
radiotelevisive  analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di
impianti  radiotelevisivi" convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo 2001, n. 66;
   VISTI,  in particolare, gli articoli 2bis, comma 7, lett. a) della
legge n. 66/01 e 4, comma 5, della legge n. 249/97;
   VISTA  la  propria  delibera  n.  170/01/CONS dell'11 aprile 2001,
recante  "Consultazione  pubblica concernente il regolamento relativo
al  rilascio  delle  licenze  ed  autorizzazioni per la diffusione di
trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale (l. 66/01 articolo 2
bis  comma  7)"  pubblicata nella pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 95 del 24 aprile 2001;
   VISTO  il  decreto  legislativo  9  maggio  2001,  n. 269, recante
"Attuazione  della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature
radio,  le  apparecchiature  terminali  di  telecomunicazione  ed  il
reciproco riconoscimento della loro conformita'";
   VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n.
345, recante "Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999,
n.   482,  recante  norme  di  tutela  delle  minoranze  linguistiche
storiche";
   VISTA  la  propria  delibera  n.  287/01/CONS  del  5 luglio 2001,
recante   "Consultazione   pubblica  sul  contenuto  del  regolamento
concernente  il  rilascio  delle  licenze  ed  autorizzazioni  per la
diffusione  di  trasmissioni  radiotelevisive in tecnica digitale (l.
66/01  articolo  2 bis comma 7)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 164 del 17 luglio 2001 ;
   VISTO  il  decreto  del Ministro delle comunicazioni del 24 luglio
2001,  recante  "Programma  per lo sviluppo e la diffusione in Italia
delle  nuove  tecnologie  di trasmissione radiotelevisiva digitale su
frequenze  terrestri  e da satellite e per l'introduzione dei sistemi
audiovisivi  terrestri  a  larga  banda",  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 182 del 7 agosto 2001;
   VISTA  la  propria  delibera  n.  538/01/CSP  del  26 luglio 2001,
recante  "Regolamento  in  materia  di  pubblicita' radiotelevisiva e
televendite",  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 183 dell'8 agosto 2001;
   TENUTO   CONTO  delle  risultanze  delle  consultazioni  pubbliche
indette  con  le  delibere  n.  170/01/CONS  e  n.  287/01/CONS ed in
particolare viste le proposte di emendamenti formulate allo schema di
regolamento pubblicato unitamente alla delibera 287/01/01/CONS;
   CONSIDERATA   la   necessita'  di  stabilire  una  disciplina  che
consenta, da un lato, l'avvio dei mercati legati alla radiodiffusione
digitale  terrestre  e, dall'altro, la possibilita' di una successiva
revisione  ed  integrazione  sulla  base  delle indicazioni derivanti
dall'attivita'  di  pianificazione  delle  frequenze  e dai risultati
della sperimentazione;
   CONSIDERATA,  in  particolare, l'esigenza di adeguare ed integrare
il  presente regolamento in conformita' alle indicazioni dei piani di
assegnazione,   tenuto   conto   della   rilevanza   della  specifica
individuazione  del  numero dei blocchi di diffusione pianificati sia
per   le   procedure  per  il  rilascio  a  regime  delle  licenze  e
autorizzazioni   per   la   radiofonia,  sia  per  le  procedure  per
l'assegnazione   di  licenze  ed  autorizzazioni  per  la  diffusione
televisiva,  con  particolare  riferimento al sistema di assegnazione
delle  frequenze  disponibili  e alla determinazione delle risorse da
destinare alla diffusione in chiaro;
   RITENUTO di attribuire a soggetti distinti, fornitore di contenuti
e  operatore  di  rete, gli obblighi previsti della normativa vigente
per gli attuali concessionari, in particolare gli obblighi derivanti:
   a)  dalla  fornitura  di  programmi  radiotelevisivi,  ai soggetti
autorizzati a fornire contenuti;
   b)     dall'assegnazione     delle    risorse    frequenziali    e
dall'installazione di impianti e infrastrutture, ai soggetti titolari
di licenza di operatore di rete;
   RITENUTO  di  adeguare,  ove  necessario,  i  suddetti obblighi al
contesto tecnologico della radiodiffusione digitale terrestre;
   RITENUTO   altresi'   di   prevedere,   anche   in   coerenza  con
l'orientamento   del  nuovo  quadro  regolamentare  comunitario,  una
autorizzazione  generale  che abiliti alla fornitura di servizi sulle
reti  diffusive  nell'ottica  di  sviluppare  un  mercato  aperto dei
servizi  interattivi  e  ritenuto  altresi' di includere nella stessa
categoria  di servizi la fornitura di guide elettroniche ai programmi
e  dei  servizi  di  accesso  condizionato  anche  in attuazione alle
previsioni  dell'articolo  3,  comma  11,  della  legge  n. 249/97 in
materia di norme sui servizi di televisione codificata terrestre;
   CONSIDERATA   l'esigenza   di   rispettare,   nel  nuovo  contesto
tecnologico,  il  rispetto  dei  principi  posti dalla legge a tutela
della  concorrenza  e del pluralismo ed, in particolare, di garantire
la   molteplicita'   delle   voci   presenti   sul  mercato  mediante
l'applicazione  dei  limiti  previsti dall' articolo 2 della legge n.
249/97  e  della  riserva  in favore dell'emittenza locale, nonche' i
limiti  previsti  dal  citato decreto legge 18 novembre 1999, n. 455,
convertito  con  modificazioni  dalla  legge  n.  5/00, in materia di
autorizzazioni a livello locale rilasciabili ad uno stesso soggetto;
   RILEVATA  l'opportunita'  di  emanare  disposizioni di separazione
contabile  ai  fini della verifica della trasparenza dei rapporti fra
fornitore  di  contenuti  e altri soggetti attivi nella filiera della
televisione  digitale  ed  in  particolare,  secondo le previsioni di
legge, di disporre la distinzione, anche sotto il profilo societario,
tra  i soggetti che forniscono reti e quelli che forniscono contenuti
a livello nazionale;
   CONSIDERATO  che  fra  i criteri direttivi della legge n. 66/01 e'
previsto  che  l'Autorita' emani disposizioni specifiche per regolare
il   periodo   transitorio  e  ritenuto,  quindi,  opportuno  emanare
disposizioni   attuative   che,   in   base   ai   medesimi   criteri
procedimentali,  disciplinino  le  procedure  in  materia di rilascio
delle abilitazioni, di conversione delle abilitazioni in licenze e di
conversione dei titoli concessori in licenze ed autorizzazioni;
   UDITA  la relazione del Commissario dott. Antonio Pilati, relatore
ai  sensi  dell'articolo  32,  comma  1,  del regolamento concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

                              DELIBERA

                             Articolo 1

   1.  	L'Autorita' adotta, ai sensi dell'articolo 2bis, comma 7, del
decreto  legge  23  gennaio  2001, n. 5, convertito con modificazioni
dalla  legge  20  marzo  2001,  n. 66, il seguente regolamento per la
radiodiffusione terrestre in tecnica digitale.
   2.  	Il  testo  del  regolamento  di  cui  al comma 1 e' riportato
nell'allegato  A  alla  presente  delibera  e  ne  costituisce  parte
integrante e sostanziale.
   La  presente  delibera  e'  pubblicata  nel  bollettino  ufficiale
dell'Autorita'  e  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
ed   entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
   Roma, 15 novembre 2001

                            IL PRESIDENTE
                                Cheli

                    IL COMMISSARIO RELATORE					
                            Pilati							

                       IL SEGRETARIO GENERALE
                                 Soi