L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO

  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della  direttiva  n.  92/49/CEE  in  materia di assicurazione diretta
diversa  dall'assicurazione  sulla  vita e le successive disposizioni
modificative  ed integrative; in particolare, 1'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
  Visti  il  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
testo   unico   delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria  ed  il  decreto  legislativo  4 agosto  1999, n. 343, di
attuazione  della  direttiva  n. 95/26/CE in materia di rafforzamento
della   vigilanza   prudenziale   nel  settore  assicurativo  ed,  in
particolare,  l'art.  4  concernente  le  disposizioni applicabili al
collegio  sindacale  delle  imprese  di  assicurazione con azioni non
quotate;
  Visto  il  decreto  legislativo  24  giugno  1998,  n. 213, recante
disposizioni  per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale
e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto  legislativo  13  ottobre  1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  ed,  in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
  Visto  il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme
per  la  fissazione  dei requisiti di professionalita' e onorabilita'
dei  membri  del  collegio  sindacale,  regolamento  emanato ai sensi
dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;
  Visto   il  decreto  ministeriale  in  data  20  novembre  1989  di
autorizzazione    all'esercizio    dell'attivita'    assicurativa   e
riassicurativa in alcuni rami danni rilasciata alla Unisalute S.p.a.,
con  sede  in  Bologna, via Andrea da Formigine n. 1, ed i successivi
provvedimenti autorizzativi;
  Vista  la  delibera  assunta  in data 24 aprile 2001 dall'assemblea
straordinaria degli azionisti della Unisalute S.p.a. che ha approvato
le modifiche apportate agli articoli 5 e 17 dello statuto sociale;
  Considerato   che   non   emergono   elementi  ostativi  in  merito
all'approvazione  delle  predette  variazioni  allo  statuto  sociale
dell'impresa di cui trattasi;
                              Dispone:

  E'  approvato  il nuovo testo dello statuto sociale della Unisalute
S.p.a.,  con  sede  in  Bologna,  con  le  modifiche  apportate  agli
articoli:
                               Art. 5.
                          Capitale sociale

  Nuova  determinazione  del  capitale sociale in euro 17.500.000 (in
luogo del precedente ammontare pari a L. 35.000.000.000) diviso in n.
17.500.000   azioni   da   euro 1  nominali  cadauna  (a  seguito  di
conversione in euro del valore nominale delle n. 35.000.000 di azioni
da nominali L. 1.000 cadauna applicando il tasso fisso di conversione
ed  arrotondando  il  risultato per difetto ai decimi, e cioe' a euro
0,5,  con  conseguente  riduzione  del  capitale sociale; accredito a
riserva  legale dell'eccedenza derivante dalla predetta riduzione del
capitale;      raggruppamento,     contestualmente     all'esecuzione
dell'operazione  di  conversione,  delle  azioni da nominali euro 0,5
cadauna  e  sostituzione con le azioni da nominali euro 1 cadauna, da
assegnare  agli  azionisti  nel  rapporto di 1 nuova azione ordinaria
ogni 2 azioni della stessa categoria possedute);
                              Art. 17.
                            S i n d a c i

  Introduzione dell'inciso "di professionalita' e di onorabilita'" in
relazione  al  possesso  dei requisiti di legge in capo ai sindaci ai
fini della loro candidatura.
  Nuova  disciplina: in relazione al requisito di professionalita' di
cui  all'art. 1, comma 2, lettere b) e c) del decreto ministeriale n.
162/2000,  individuazione  delle  materie  e dei settori di attivita'
strettamente attinenti a quello di attivita' dell'impresa.
  Invariato il resto dell'articolo.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 27 novembre 2001
                                             Il presidente: Manghetti