IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                     per gli affari di giustizia

  Esaminata  la  deliberazione  in  data  2  ottobre  2001 con cui il
Consiglio  nazionale  dell'ordine  dei giornalisti ha determinato per
l'anno  2002  la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per
le  spese  del  suo  funzionamento, nonche' quella del limite massimo
delle  quote  annuali  per  il biennio 2002-2003 dovute ai rispettivi
consigli  regionali  e  interregionali  dagli  iscritti negli elenchi
dell'albo, nel registro dei praticanti e nell'elenco speciale;
  Considerato che entrambe le misure possono ritenersi congrue;
  Visto l'art. 20 (commi f e g) della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e
gli  articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica
4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni;
                              Decreta:

  E'  approvata  la  deliberazione in data 2 ottobre 2001, con cui il
Consiglio  nazionale  dell'ordine  dei  giornalisti ha determinato in
euro 50 (96.814) le quote annuali dovute per l'anno 2002 al Consiglio
nazionale   dell'ordine   dei   giornalisti  per  le  spese  del  suo
funzionamento  dagli  iscritti  negli elenchi dell'albo, nel registro
dei  praticanti e negli elenchi speciali; nonche' in euro 50 (96.814)
il  limite  massimo  delle  quote  annuali  dovute,  per  il  biennio
2002-2003,  ai  rispettivi  consigli regionali e interregionali dagli
iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli
elenchi  speciali;  ed  ha altresi' disposto che le quote suddette, a
norma  dell'art.  28 del regolamento, sono ridotte alla meta' per gli
iscritti  che  fruiscono  di  pensione  di  vecchiaia o invalidita' a
carico   dell'Istituto   nazionale   di  previdenza  dei  giornalisti
italiani,  con  decorrenza dall'anno successivo a quello in cui hanno
maturato il diritto alla pensione intera.
  Inoltre  sulle  quote  versate dagli iscritti successivamente al 31
gennaio  di  ciascun  anno  e' dovuta una indennita' per il ritardato
pagamento nella misura del 10% per ogni anno o frazione di anno (art.
29  del  decreto  del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n.
115, e successive modificazioni).
    Roma, 20 novembre 2001
                                    Il capo del Dipartimento: Tatozzi