Ai  produttori  e  agli  importatori di
                              materassi e di mobili imbottiti
  Con   la  presente  circolare  si  forniscono  indicazioni  atte  a
consentire  una corretta utilizzazione del termine "lattice" da parte
dei  produttori e dei commercianti di materassi e di mobili imbottiti
ed  una  migliore  individuazione  dei  prodotti realizzati con detto
materiale.
  Nella determinazione dei contenuti della circolare sono stati presi
a riferimento sia i lavori del Comitato tecnico del CEN TC 207 sia le
disposizioni gia' emanate nei Paesi membri dell'Unione europea, ed in
particolare la circolare del Ministero dell'economia, delle finanze e
dell'industria  della  Repubblica  francese pubblicata il 21 dicembre
1997.
1. Scopo della presente informativa.
  Assicurare  la corretta informazione, definendo in maniera precisa,
i  termini  esatti  da usare da parte di produttori e commercianti di
materassi che includono lattice.
2. Definizioni.
  2.1.   Lattice   naturale:   dispersione  di  polisoprene  generato
dall'hevea.
  N.B.  -  L'hevea  brasiliensis e l'hevea guianensis (famiglia delle
euphorbiacee)  sono note anche con denominazioni commerciali e locali
dell'albero  e  del  relativo  legno come: rambung, rubber tree wood,
deringa   zona.   Si   tratta   di   specie   originarie  del  bacino
dell'Amazzonia e delle Guaiane, ma largamente coltivate in Malesia ed
Indonesia a scopo industriale per la produzione del caucciu' (gomma).
  2.2.   Lattice   sintetico:   dispersione  di  polimeri  sintetici,
derivati, per esempio, dallo stirene-butadiene.
  2.3.   Schiuma   di   lattice:   e'  ottenuta  per  coagulazione  e
vulcanizzazione  di  un'emulsione  di lattice sintetico e/o naturale,
mischiata con aria.
  2.4.  Agglomerato  di  fiocchi di lattice-polietere: e' il prodotto
ricostituito partendo da residui di lattice e polietere.
  N.B.  -  Il  prodotto  ricostituito  non  puo' in alcun caso essere
indicato semplicemente come "lattice".
  2.5.  Anima  del materasso: sta ad indicare un blocco, comprendente
uno  o piu' elementi inscindibili, che compone il cuore del materasso
e assicura il sostegno principale a chi lo utilizza.
  2.6. Materasso: prodotto destinato per il riposo, composto da uno o
piu'  materiali elastici avvolti da un tessuto (traliccio: vedi punto
2.7).
  2.7. Traliccio: tela di rivestimento del materasso.
  2.8.  Imbottitura:  insieme  degli  eventuali  altri  elementi  che
costituiscono la struttura del materasso.
3. Denominazioni.
  3.1.  Materasso  tutto  lattice  o  materasso 100% lattice: designa
materassi  che  hanno  un'anima  unicamente  di  lattice di almeno 10
centimetri di spessore.
  Se  l'anima  include  almeno  l'85%  di lattice di origine naturale
l'indicazione   supplementare   "origine   naturale"   e'   la   sola
autorizzata.
  3.2. Materasso lattice: designa i materassi la cui anima, quando e'
costituita  da  due o piu' materiali differenti sovrapposti, risponde
ai due criteri seguenti:
    altezza minima del lattice: 10 centimetri;
    l'altezza  di  lattice  rappresenta  almeno  il  60% dell'altezza
dell'anima.
  La   denominazione   ("materasso  lattice"),  la  composizione  del
materasso  e  la  sua  eventuale  reversibilita', devono figurare sul
materasso in modo permanente e con caratteri di uguale grandezza.
  Sono  esclusi  da  questa  denominazione  i  materassi  in cui i 10
centimetri  di  lattice non coprono la totalita' della superficie del
materasso.
  3.3.  Altri  materassi  contenenti  del lattice: i materassi la cui
anima  include  meno del 60% di lattice nel suo spessore o un'altezza
di  lattice  inferiore  a 10 centimetri non possono beneficiare delle
denominazioni di cui ai due precedenti punti 3.1 e 3.2.
  In   tal  caso  la  denominazione  deve  fare  riferimento  sia  al
componente  presente  in  maggior  quantita' nell'anima del materasso
(vale   a   dire  molle,  poliuretano,  lana,  etc.)  sia  utilizzare
l'indicazione "materasso composito".
  Puo'  essere  comunque  aggiunta  la  denominazione  "Superficie di
contatto in lattice".
  In  ogni  caso,  l'etichetta  della  composizione  deve indicare la
natura dei componenti dell'anima, dell'imbottitura e del traliccio.
  Per chiarezza, si riportano i seguenti esempi:
    1)  materasso  (a molle o in poliuretano), superficie di contatto
in lattice;
    2) materasso composito: superficie di contatto in lattice.
  3.4.  Denominazione  "Agglomerato di fiocchi di lattice o lattice e
polietere":  designa  i  materassi  che  hanno  un'anima in blocco di
schiuma  ricostituita  da  fiocchi  di  solo lattice (100% lattice) o
fiocchi  di  lattice  e  polietere  (50%  fiocchi  di  lattice  e 50%
polietere).  I  prodotti  presenti  sul  mercato  possono  usare, per
indicare  il  "lattice",  anche  i  termini "latice" o "latex". I tre
termini lattice, latice e latex sono sinonimi.
  3.5.  Esclusioni:  i  nomi  dei prodotti e delle marche non possono
essere associati al termine "lattice".
  3.6. Tolleranze: le tolleranze applicabili alle dimensioni indicate
in  queste  note  sono quelle riportate nella norma UNI/EN 1334/1998,
pari a + 10 mm.
  Attesa   l'importanza   dell'informazione   per  tutti  i  soggetti
interessati  si  dispone  la  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 7 dicembre 2001
                                      Il direttore generale: Visconti