Il MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1992,
n.  223,  con  il  quale  e'  stato  approvato il regolamento recante
istruzioni  tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego
delle barriere stradali di sicurezza;
  Visto  l'art.  8  dello  stesso decreto che prevede l'aggiornamento
periodico  delle  suddette istruzioni a cura del Ministero dei lavori
pubblici  -  Ispettorato  generale per la circolazione e la sicurezza
stradale,  sentito  il  Consiglio  superiore  dei lavori pubblici, in
rapporto all'esperienza maturata ed allo stato dell'arte;
  Visto  il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 ottobre 1996,
con  il  quale  sono  state  aggiornate le istruzioni tecniche per la
progettazione,  l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di
sicurezza;
  Visto  il  decreto  del Ministro dei lavori pubblici 3 giugno 1998,
che  aggiorna  ulteriormente  le  istruzioni tecniche dei sopracitati
decreti;
  Visto  il  decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 giugno 1999,
che   integra   e   modifica   alcune   disposizioni   di   carattere
amministrativo  del  decreto  ministeriale  3  giugno 1998 ed apporta
alcuni  aggiornamenti  tecnici  a  talune disposizioni delle allegate
istruzioni;
  Visto  l'art.  3, comma 3, punto secondo del decreto 3 giugno 1998,
che   prevede   comunque  l'acquisto  di  efficacia  operativa  delle
disposizioni di cui al decreto 18 febbraio 1992 decorsi diciotto mesi
dalla pubblicazione del medesimo decreto 3 giugno 1998, a prescindere
dall'avvenuta o meno pubblicazione delle circolari con le quali viene
resa  nota l'avvenuta omologazione di almeno due tipi di barriera per
ciascuna destinazione e classe di cui al precedente art. 2;
  Considerato  che l'art. 4 del decreto 3 giugno 1998 prevede che, in
via  transitoria,  in  attesa  che  le  disposizioni  del  decreto 18
febbraio  1992,  n.  223,  acquistino  efficacia  operativa secondo i
termini  di  cui  al citato art. 3, punto 3 del decreto 3 giugno 1998
medesimo,   gli   enti   appaltanti   possono   richiedere,   per  la
partecipazione  alle  gare, le certificazioni delle prove eseguite in
conformita'  alle istruzioni tecniche allegate al suddetto decreto ed
ai relativi aggiornamenti;
  Visto  l'art.  3  del  decreto  11  giugno 1999, che sostituisce il
suddetto  termine di operativita' di diciotto mesi previsto dall'art.
3,  comma  3,  punto secondo del decreto 3 giugno 1998, con quello di
due anni dalla pubblicazione dello stesso decreto 11 giugno 1999;
  Considerato  che  permangono  ancora  esigenze  di differimento del
termine  di  operativita'  delle  disposizioni  di  cui al decreto 18
febbraio  1992,  in  ragione  delle  difficolta'  tecniche con cui si
procede al rilascio di omologazioni;
  Considerato    che   pertanto   si   rende   necessario   prorogare
ulteriormente  il  suddetto  termine, al fine di consentire agli enti
appaltanti  di  continuare  ad  avvalersi della facolta' prevista dal
regime transitorio di cui al citato art. 4 del decreto 3 giugno 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  termine  di due anni previsto dall'art. 3 del decreto 11 giugno
1999  e'  sostituito  con  quello  di un anno dalla pubblicazione del
presente decreto.