IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto  l'art.  6, comma 1, del Nuovo Codice della strada, approvato
con   decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285  e  successive
modificazioni;
  Viste  le relative disposizioni attuative contenute nel regolamento
di  attuazione  e  di  esecuzione  del  Nuovo  Codice  della  strada,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495 e successive modificazioni;
  Considerato  che,  al fine di garantire in via prioritaria migliori
condizioni  di  sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di
maggior  intensita'  della  stessa,  si  rende necessario limitare la
circolazione,  fuori  dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi
di  veicoli,  per  il  trasporto  di  cose,  aventi massa complessiva
massima autorizzata superiore a 7,5 t;
  Considerato  che,  per  le  stesse motivazioni, si rende necessario
limitare  la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti
a  trasporti  eccezionali  nonche'  dei veicoli che trasportano merci
pericolose  ai  sensi  dell'art.  168,  commi 1 e 4, del Nuovo Codice
della strada;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati,
ai  veicoli  ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di
massa  complessiva  massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni
festivi  e  negli  altri particolari giorni dell'anno 2002 di seguito
elencati:
    a) tutte  le  domeniche  dei  mesi  di  gennaio, febbraio, marzo,
aprile, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8 alle ore 22;
    b) tutte  le domeniche dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto
e settembre, dalle ore 7 alle ore 24;
    c) dalle ore 8 alle ore 22 del 1 gennaio;
    d) dalle ore 16 alle ore 22 del 29 marzo;
    e) dalle ore 8 alle ore 22 del 30 marzo;
    f) dalle ore 8 alle ore 22 del 1 aprile;
    g) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 aprile;
    h) dalle ore 7 alle ore 24 del 1 maggio;
    i) dalle  ore  7  alle  ore  24 del 20 maggio, limitatamente alle
province frontaliere alpine, escluso Trieste e Gorizia, per i veicoli
diretti all'estero;
    j) dalle ore 7 alle ore 24 del 29 giugno;
    k) dalle ore 7 alle ore 24 del 6 luglio;
    l) dalle ore 7 alle ore 24 del 13 luglio;
    m) dalle ore 7 alle ore 24 del 20 luglio;
    n) dalle ore 16 alle ore 24 del 26 luglio;
    o) dalle ore 7 del 27 luglio alle ore 7 del 28 luglio;
    p) dalle ore 16 alle ore 24 del 2 agosto;
    q) dalle ore 7 alle ore 24 del 3 agosto;
    r) dalle ore 7 alle ore 24 del 10 agosto;
    s) dalle ore 7 alle ore 24 del 15 agosto;
    t) dalle ore 7 del 17 agosto alle ore 7 del 18 agosto;
    u) dalle ore 7 alle ore 24 del 24 agosto;
    v) dalle ore 7 alle ore 24 del 31 agosto;
    w) dalle ore 7 alle ore 24 del 7 settembre;
    x) dalle ore 16 alle ore 22 del 31 ottobre;
    y) dalle ore 8 alle ore 22 del 1 novembre;
    z) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 dicembre;
    aa) dalle ore 8 alle ore 22 del 26 dicembre.
  2.  Per  i  complessi  di  veicoli  costituiti da un trattore ed un
semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il
limite  di  massa  di  cui  al  comma precedente deve essere riferito
unicamente  al  trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in
cui  quest'ultimo  non sia atto al carico, coincide con la tara dello
stesso.