A seguito del passaggio all'euro dal 1 gennaio 2002 si comunicano
gli  adeguamenti  necessari  per  le  segnalazioni  statistiche.  Con
l'occasione  si  forniscono  chiarimenti  in  ordine  ai  criteri  di
applicazione   della  "nuova  soglia  di  esenzione",  stabilita  con
istruzioni UIC RV n. 2001/2 del 16 ottobre 2001.

                   1. Changeover valute UEM-Euro.
    1.a) Segnalazione di CVS.
    Dal  1  gennaio 2002, per le segnalazioni canalizzate, cesseranno
di validita' tutte le valute UEM, inclusa la lira italiana.
    Per  le  segnalazioni  dei  regolamenti  decanalizzati,  la  lira
italiana  e le altre valute UEM avranno validita' fino al 28 febbraio
2002.
    Gli   importi  relativi  al  fatturato,  fatturato  all'export  e
acquisti  all'estero potranno essere espressi in lire fintantoche' il
relativo bilancio di riferimento sia espresso in lire.
    Nei seguiti statistici di operazioni espresse in una delle valute
UEM  cessate,  quando  richiesto  da  esigenze relative alla gestione
informatica delle segnalazioni, le valute e i valori delle operazioni
potranno essere convertiti in euro.
    Tutte    le   controvalutazioni   previste   nelle   segnalazioni
statistiche, a partire dal mese di riferimento gennaio 2002, dovranno
essere effettuate in euro.
    1.b) Segnalazioni di matrice valutaria.
    Dal  1  gennaio 2002 cesseranno di validita' tutte le valute UEM,
inclusa  la  lira  italiana; eventuali regolamenti espressi in divise
dei  Paesi aderenti all'UEM (banconote o mezzi di pagamento) dovranno
essere segnalati nel controvalore in euro.
    A  far tempo dalla stessa data, allo scopo di monitorare i flussi
di  banconote  in  euro  tra l'Italia e i Paesi non aderenti all'UEM,
viene  istituita  la  causale  "Trasferimenti di banconote in euro" -
codice 308.
    Con riferimento al contenuto della colonna "divisa" dello schema,
il valore 1 (euro) identifichera' esclusivamente rapporti in euro. Il
valore 2 continuera' ad identificare i rapporti nelle valute "out".

        2. Criteri di applicazione della soglia di esenzione.
    La  soglia  di  esenzione  si applica ai regolamenti in qualsiasi
valuta con provenienza/destinazione qualsiasi Paese.
    Con riferimento solo alle segnalazioni di matrice valutaria:
      la  soglia  di  esenzione  non  si  applica  alle  segnalazioni
riguardanti le seguenti tipologie di operazioni bancarie per le quali
non  e'  richiesta  l'indicazione  di una specifica causale valutaria
riferita all'operazione economica sottostante:
        a) movimenti  su  conti  di  non residenti e conti all'estero
della segnalante effettuati tramite "Target" o "Eba";
        b) movimenti  di  "Target" ed "Eba" per conto di altre banche
residenti;
        c) "girofondi" tra banche residenti;
        d) segnalazioni di "Cassa Valute".
      e'  abolita  la  causale 101. La causale 104 viene ridenominata
"Regolamento per merci";
      la causale 7010 "Regolamenti di valore inferiore a 12.500 euro"
dovra'  essere  attivata nelle sottovoci 54 e 78 delle forme tecniche
della matrice valutaria.
    Operazioni canalizzate.
    La  soglia  dei  12.500  euro va riferita all'importo del singolo
atto  di  regolamento.  Pertanto,  in  presenza  di  un unico atto di
regolamento (bonifico) di importo uguale o superiore alla soglia, che
raggruppi  pagamenti  riferiti ad operazioni diverse (mercantili, non
mercantili, finanziarie), vale quanto segue:
      matrice  valutaria:  deve  essere  segnalata  la  causale delle
singole  operazioni  cui  il  regolamento  si riferisce anche se tali
operazioni, singolarmente considerate, siano di valore inferiore alla
soglia citata;
    La  segnalazione  di  bonifici  bancari  di  importo  inferiore a
12.500 euro,   rientranti   in   "accordi"  di  gestione  massiva  ed
automatizzata,  dovra' essere resa, con causale 7010, dalla banca che
cura  il  regolamento anziche' dalla banca controparte dell'operatore
residente.   Il   successivo   giro  a  quest'ultima  e'  considerato
regolamento interno.
      comunicazione  valutaria  statistica:  deve essere segnalata la
causale delle singole operazioni cui il regolamento si riferisce solo
se  il  valore  di  tali operazioni, singolarmente considerate e dopo
aver  applicato  il  principio di omogeneita' (come definito al 1/2 3
delle  istruzioni  UIC  RV  n. 1998/1), siano uguali o superiori alla
soglia.
    In  ogni  caso,  per  facilitare  la  gestione  informatica delle
segnalazioni,  e'  libera scelta della banca produrre segnalazioni di
matrice valutaria e di CVS anche per importi inferiori alla soglia.
    Operazioni decanalizzate (CVS).
    In  presenza  di  regolamento  effettuato  con mezzi di pagamento
(assegni  e/o  banconote) il singolo atto si riferisce alla somma dei
mezzi  di  pagamento consegnati per la stessa operazione nello stesso
periodo di riferimento.
    La  segnalazione  di  CVS  e' dovuta solo se tale singolo atto di
regolamento sia uguale o superiore alla soglia dei 12.500 euro. Anche
in questa ipotesi e' applicabile il principio di omogeneita'.
    Fasi doganali delle operazioni mercantili (CVS).
    Atteso  che la nuova soglia di esenzione deve essere riferita non
piu'  al  valore  del  contratto ma unicamente al valore dell'atto di
regolamento  o  doganale,  dovranno  formare  oggetto di segnalazione
decanalizzata  anche  le fasi doganali di valore uguale o superiore a
12.500 euro  che  prevedano  regolamenti,  anticipati e/o posticipati
entro 60 giorni, di valore inferiore alla soglia.
    Conseguentemente  la  fase doganale, di valore uguale o superiore
alla soglia, di un'operazione mercantile:
      regolata   per   l'intero   ammontare   con  rate  (anticipate,
contestuali  o posticipate) che non superano la soglia, dovra' essere
segnalata  all'atto  dell'operazione doganale (come definita al 1/2 3
delle istruzioni UIC RV 1998/1 del 27 febbraio 1998).
      regolata  con una rata o piu' rate di valore uguale o superiore
a  12.500 euro,  previste  oltre 60 giorni dallo sdoganamento, dovra'
essere segnalata all'atto dell'operazione doganale ed ogni successivo
regolamento  uguale  o  superiore  alla  soglia  sara' segnalato come
seguito statistico;
      regolata  con almeno una rata (non necessariamente la prima) di
valore uguale o superiore a 12.500 euro, anticipata o posticipata con
scadenza   prevista   entro  60  giorni  dalla  data  dell'operazione
doganale,  dovra' essere segnalata al momento del regolamento di tale
rata.
    Operazioni   finanziarie   il  cui  regolamento  comprenda  quote
inferiori  alla  soglia riferite a dietimi (per i valori mobiliari) o
interessi (per i prestiti) (CVS).
    Per  le operazioni finanziarie con regolamento uguale o superiore
a  12.500 euro,  che  comprenda  una  quota  di valore inferiore alla
soglia,  riferita  a  dietimi  (operazioni  su  valori  mobiliari)  o
interessi  (per  es.:  rimborsi  di prestiti), la segnalazione potra'
essere  resa  per  l'intero  valore del regolamento distinguendo tale
quota  nell'apposito  riquadro  "di  cui  interessi  e/o reddito" del
modulo  t06  associato  al  t04. Ovviamente, in questi casi, resta la
possibilita' di segnalare l'importo inferiore alla soglia (interessi,
dietimi  ecc.)  con  la pertinente causale, utilizzando il modulo t03
della CVS.
    Operazioni in "compensazione" (CVS).
    Nessuna  innovazione  riguarda  le  segnalazioni delle operazioni
regolate  in  compensazione  se  non  il solo adeguamento del valore,
riferito alla soglia.