L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni,   e   le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione
della  direttiva  92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla
vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione   sulla   vita,   e   le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto  legislativo  13  ottobre  1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
  Visto  il  provvedimento  ISVAP  n.  580  del  26  maggio  1997  di
autorizzazione    all'esercizio    dell'attivita'    assicurativa   e
riassicurativa  nei  rami  I,  III,  V  e  VI di cui all'allegato I -
tabella  A),  al  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n. 174 e di
autorizzazione    all'esercizio    dell'attivita'    assicurativa   e
riassicurativa  nei  rami  1  (infortuni) e 2 (malattia) del punto A)
della  tabella  allegata  al decreto legislativo 175/1995, rilasciate
alla    Cisalpina    Previdenza    Compagnia   di   Assicurazione   e
Riassicurazione S.p.a., con sede in Milano, piazza Durante n. 11;
  Vista  l'istanza  del  19  luglio  2001  con  la quale la Cisalpina
Previdenza  Compagnia  di  Assicurazione  e Riassicurazione S.p.a. ha
chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attivita'
assicurativa  nel  ramo  IV  di  cui  all'allegato I - tabella A), al
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;
  Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;
  Vista  la  delibera  con la quale il Consiglio dell'Istituto, nella
seduta del 21 dicembre 2001, ritenuta la sussistenza dei requisiti di
accesso   previsti   dalla   vigente   normativa,   si   e'  espresso
favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla
Cisalpina  Previdenza  Compagnia  di  Assicurazione e Riassicurazione
S.p.a.;
                              Dispone:
  La  societa'  Cisalpina  Previdenza  Compagnia  di  Assicurazione e
Riassicurazione  S.p.a., con sede in Milano, piazza Durante n. 11, e'
autorizzata  ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa nel
ramo IV di cui all'allegato I - tabella A), al decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 174.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 27 dicembre 2001
                                             Il presidente: Manghetti