IL DIRETTORE GENERALE
                   per le politiche previdenziali

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.   5,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  48,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art. 4, comma 9, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Vista  l'istanza della societa' S.r.l. Gargano Industrie, inoltrata
presso  il  competente  Ufficio  regionale del lavoro e M.O., come da
protocollo  dello  stesso,  in data 23 giugno 1994, che unitamente al
contratto   di  solidarieta'  per  riduzione  di  orario  di  lavoro,
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
  Visto  il  decreto  ministeriale del 25 ottobre 1994, relativo alla
individuazione  dei criteri per la concessione dei benefici di cui ai
commi  2  e  4,  a  fronte  dei  limiti posti dal successivo comma 13
dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 19 luglio 1993, n. 236, registrato dalla
Corte dei conti il 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data  13 maggio 1994,
stabilisce  per  un  periodo di dodici mesi, decorrente dal 16 maggio
1994,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali,  come  previsto  dal  contratto collettivo nazionale del
settore   industria   metalmeccanica,   applicato   a  20  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
22 unita', su un organico complessivo di cinquantadue unita';
  Considerato  che,  in  data 14 novembre 1994, e' stato stipulato un
nuovo  verbale  d'accordo  in  cui le parti, dopo avere verificato la
positiva  evoluzione  dell'attivita'  produttiva,  hanno stabilito di
interrompere  il contratto di solidarieta' con decorrenza 14 novembre
1994;
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito  il  parere  dell'Ufficio regionale del lavoro competente
per territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per   le  motivazioni  in  premessa  esplicitate,  e'  autorizzata,
limitatamente  al  periodo dal 16 maggio 1994 al 14 novembre 1994, la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Gargano Industrie, con sede in Novara, unita'
di   Novara,   per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
22 unita', su un organico complessivo di 52 unita'.