IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto

  Visto  l'art.  3  della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme
sul  riordino  della  legislazione  in  materia  portuale, cosi' come
modificato  con  legge  23 dicembre  1996, n. 647, che attribuisce la
competenza  in  materia  di  sicurezza  della  navigazione al Comando
generale del Corpo delle capitanerie di porto;
  Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione in
data  7 novembre  1995,  con  il  quale  il Comandante generale delle
capitanerie  di porto e' delegato ad attuare i programmi definiti dal
Ministero adottandone i relativi progetti;
  Vista  la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita
umana  in mare dal 1974, ratificata con legge 23 maggio 1980, n. 313,
e  successivi emendamenti, entrati in vigore con procedura automatica
ai sensi dell'art. VIII della Convenzione stessa;
  Tenuto  conto  che le norme di cui al cap. VII della Convenzione di
cui  sopra, come emendata, fanno rinvio per gli aspetti tecnici, alle
istruzioni  contenute  nel  Codice  internazionale  per  il trasporto
marittimo   delle   merci   pericolose  (IMDG  Code)  adottato  dalla
Organizzazione  internazionale  marittima  (IMO) con risoluzione A.81
(IV) del 27 settembre 1965;
  Visto  il  decreto  31 ottobre  1991  del  Ministero  della  marina
mercantile,  ora  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti,
recante norme sul trasporto marittimo di merci pericolose in colli;
  Visto  il  decreto  4 maggio  1995  (e  successive  integrazioni  e
modificazioni)  del  Ministero dei trasporti e della navigazione, ora
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a firma del dirigente
allora    responsabile,    recante    procedure   per   il   rilascio
dell'autorizzazione  all'imbarco  e  trasporto  marittimo o del nulla
osta allo sbarco delle merci pericolose;
  Visti   i   decreti   23 maggio  1985  e  14 maggio  1990,  recanti
rispettivamente le norme sugli imballaggi e sui contenitori destinati
al  trasporto  marittimo  di  merci pericolose in colli: generalita',
tipi e requisiti, prescrizioni relative alle prove;
  Considerato   che  l'edizione 2000  del  codice  IMDG  comprendente
l'emendamento    30/2000    apporta    alcune    modificazioni   alla
documentazione   richiesta   per  il  trasporto  marittimo  di  merci
pericolose ed entra definitivamente in vigore dal 1 gennaio 2002;
  Considerata  la  necessita'  di  adeguamento a tale nuova normativa
delle  procedure  stabilite dal citato decreto 4 maggio 1995 ai nuovi
contenuti del codice IMDG - 30o emendamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  punto 5 dell'allegato al decreto ministeriale 4 maggio 1995, in
premessa citato e' abrogato e sostituito come segue:
  5.1. Il    documento   di   trasporto   denominato   "Dichiarazione
multimodale  per  il  trasporto  di  merci  pericolose" - "Multimodal
dangerous good form" (Annesso 3).
  Tale   documento  puo'  essere  sostituito  da  altro  equivalente,
contenente, comunque, le seguenti informazioni:
    1. nome di spedizione appropriato (Proper shipping name);
    2. classe, o quando assegnata, la divisione IMO delle merci;
    3. numero ONU (UN number) preceduto dalle lettere "UN";
    4. gruppo di imballaggio (Packing group) se assegnato;
    5. numero  e tipo dei colli, nonche' quantita' totale delle merci
pericolose  come  da  descrizione  (in  volume o massa e, nel caso di
merci della classe 1, in massa netta di esplosivo del contenuto);
    6. Rischi  secondari  non  evidenziati  nel  nome  di  spedizione
appropriato;
    7. le   indicazioni   relative   al  riempimento  dell'unita'  di
trasporto  del  carico  da  parte  del  responsabile del riempimento,
secondo quanto prescritto dal punto 5.4.2 del codice IMDG.
  Inoltre, nelle ipotesi sottoelencate il documento deve contenere le
seguenti, ulteriori indicazioni:
    per gli esplosivi: il gruppo di compatibilita';
    per   le  sostanze  inquinanti:  "Inquinante  marino"  -  "Marine
pollutant";
    per gli aerosol (UN 1950): la capacita', qualora superiore a 1000
millilitri;
    per  i  rifiuti  (diversi  dai  radioattivi): "Rifiuto" - "Waste"
anteposto  al nome di spedizione ove non incluso nello stesso, quando
destinati allo smaltimento o al trattamento;
    per  i  gas  che  presentano  rischi  secondari: "Infiammabile" -
"Flammable",  "Agente  ossidante"  - "Oxidizing agent", "Corrosivo" -
"Corrosive" come appropriato;
    per   le  sostanze  infiammabili  con  punto  di  infiammabilita'
(Flashpoint)  uguale o inferiore a 61oC (con esclusione dei perossidi
organici): il punto minimo di infiammabilita' in vaso chiuso espresso
in gradi centigradi;
    per  le  sostanze  trasportate  a  temperatura elevata: "Caldo" -
"Hot"   se  dal  nome  di  spedizione  appropriato  di  una  sostanza
trasportata  o  destinata  ad essere trasportata allo stato liquido a
temperatura  uguale  o  superiore  a  100oC  o,  allo stato solido, a
temperatura  uguale  o  superiore a 240oC, non risulta evidenziata la
condizione  di temperatura elevata, ad esempio, con il termine "Fuso"
-  "Molten"  o  "Temperatura  elevata" - "Elevated temperature", come
parte del nome di spedizione appropriato;
    per gli imballaggi di salvataggio: "Imballaggio di salvataggio" -
"Salvage package" dopo la descrizione della merce;
    per  le  cisterne  e  gli  imballaggi  vuoti con residui di merci
pericolose:  "Vuoto non pulito" - "Empty uncleaned" o "Residuo ultimo
contenuto"   -   "Residue  last  contained"  per  gli  imballaggi,  i
contenitori  intermedi  le cisterne portatili, le cisterne stradali e
le  cisterne  ferroviarie  contenenti  residui  di  merci pericolose,
diversi da quelle della classe 7;
    per  le  sostanze  autoreattive  della  classe 4.1  e i perossidi
organici  che  devono  essere  trasportati a temperature controllata:
"temperatura  di controllo" - "control temperature" e "temperatura di
emergenza" - "emergency temperature";
    per  le  sostanze infettanti: indirizzo completo del destinatario
(con  nome  e  numero  di telefono di un responsabile), il numero del
volo  o del treno, la data e l'ora di partenza, il nome/i dell'/degli
aeroporto/i della/delle stazione/i ferroviaria/e di trasferimento.
    se  le  sostanze  infettanti  sono  anche  deperibili  si  devono
specificare  le condizioni di trasporto, come ad esempio: "Conservare
a  temperatura  tra  +  2oC e + 4oC" - "Keep cool between + 2oC and +
4oC",  oppure  "Tenere  congelato" - Keep frozen" o "Non congelare" -
"Do not freeze".
    per   le  merci  pericolose  in  quantita'  limitata:  "quantita'
limitata"  "limited  quantity".  Tale indicazione non e' richiesta se
sostituita  dalla  dicitura  completa  "Merci pericolose in quantita'
limitata/e   della/e   classe/i ..."   "Dangerous  goods  in  limited
quantities of class/ classes...";
    per  i  radioattivi:  quanto  prescritto  al  punto 5.4.1.1.7 del
codice I.M.D.G.
  5.2.1. Sul  documento di trasporto o sul documento equivalente deve
figurare  anche una dichiarazione di responsabilita' dello speditore,
del seguente tenore: "Dichiaro che le merci della presente spedizione
sono   descritte   in  modo  completo  ed  esatto  con  l'appropriata
denominazione  IMO  e  che  sono  classificate, imballate, marcate ed
etichettate  conformemente  ai regolamenti internazionali e nazionali
applicabili.".
  "I  hereby  declare that the contents of this consignment are fully
and  accurately  described above by the proper shipping name, and are
classified,  packaged,  marked, labelled and placarded and are in all
respects  in  proper conditions for transport according to applicable
international and national governmental regulations.".
  Per  le  spedizioni  internazionali  il documento di trasporto deve
essere redatto anche in lingua inglese.
  5.2.2. Quando nello stesso documento sono elencate merci pericolose
e  merci  non  pericolose, le merci pericolose devono essere elencate
per prime o, comunque, maggiormente evidenziate.
  La  sequenza  delle  voci  per  la  compilazione  del  documento di
trasporto  e'  opzionale  eccetto  che  per  il  nome  di  spedizione
appropriato,  la classe, il numero UN e, dove assegnato, il gruppo di
imballaggio  che  devono  rispettare la seguente sequenza senza alcun
altro inserimento di altra/e informazione/i.
  Alcool Allilico 6.1, UN 1098, GI I.
  Allyl Alcohol 6.1, UN 1098, PG I.
  Acido formico, classe 8, UN 1779, GI II.
  Formic acid, class 8, UN 1779, PG II.
  Acroleina,  stabilizzata,  classe 6.1,  UN 1092,  GI  I, inquinante
marino.
  Acrolein, stabilized, classe 6.1, UN 1092, PG I, marine pollutant.
  Liquido  infiammabile,  N.A.S.  (Etanolo  e  dodecilfenolo), classe
3.2., UN 1993, GI II (-18oC c.c.).
  Flammable  liquid, N.O.S. (Ethanol and dodecilphenol), classe 3.2.,
UN 1993, PG II (-18oC c.c.).
  Pesticida  organoclorurato,  solido,  tossico  (Aldrin 19%), classe
6.1, UN 2761, GI III, inquinante marino.
  Organochlorine  pesticide,  solid,  toxic  (Aldrin 19%), class 6.1,
UN 2761, PG III, marine pollutant.
  Sostanza  pericolosa  per l'ambiente, liquida, N.A.S. (naftenato di
calcio), classe 9, UN 3077, GI III, inquinante marino.
  Enviromentally   hazardous   substance,   liquid,  N.O.S.  (calcium
naphthenate), class 9, UN 3077, PG III, marine pollutant.
  5.3. Copia della "Carta di circolazione" attestante l'idoneita' del
veicolo   al   trasporto   di   esplosivi  (classe 1)  e  radioattivi
(classe 7), in materia di circolazione stradale.
  5.4. Copia  della  scheda  di  sicurezza  (Safety data sheet) o, in
alternativa,  informazioni  estrapolate dalle "Procedure di emergenza
per  navi  che trasportano merci pericolose" (EmS) e dalla "Guida per
il  primo  soccorso  medico"  (MFAG)  oppure dalla "Lista speciale" o
"Manifesto"  (v. regola  5.5 del capitolo VII della convenzione Solas
1974,  come emendata, e regola 4(3) dell'annesso VI della Convenzione
MARPOL 73/78)  oppure  da una dichiarazione delle merci pericolose in
cui  ci  siano appropriate informazioni sulle procedure di intervento
in caso di emergenza.
  L'agente  marittimo  raccomandatario dovra' provvedere a consegnare
la  documentazione  sopracitata  al comandante della nave, unitamente
alle schede EmS.
  5.5. "Lista  speciale"  o  "manifesto"  (regola 5.5  - capitolo VII
convenzione  Solas  1974  come emendata, Regola 4(3) dell'annesso III
della MARPOL 73/78) specificante le merci pericolose e gli inquinanti
marini e il loro posizionamento.
  In  sostituzione  puo'  essere  utilizzato  un dettagliato piano di
stivaggio, che identifichi per classe ed evidenzi dove tutte le merci
pericolose e gli inquinanti marini sono stivati.
  Tale   "Lista"   o  "manifesto"  delle  merci  pericolose  o  degli
inquinanti marini deve contenere almeno, oltre a quanto gia' previsto
dal  documento  di  trasporto,  informazioni  sullo stivaggio e sulla
quantita' totale delle merci pericolose e degli inquinanti marini.
  5.6. Per gli esplosivi:
    5.6.1. Copia    dell'autorizzazione   al   trasporto/nulla   osta
rilasciata  dall'Autorita' competente, secondo quanto stabilito dalle
norme  in vigore; la predetta documentazione non e' necessaria per il
trasporto   di   esplosivi   effettuato   con  navi  mercantili,  non
militarizzate,  per conto delle Forze armate e dei Corpi armati dello
Stato;
    5.6.2. Documentazione    prevista   dall'art.   7   del   decreto
ministeriale  10 gennaio  1985  che  ha  approvato  le  "Norme per il
trasporto  marittimo di esplosivi in colli caricati in contenitori" o
dagli  articoli 7  e  19  del  decreto  ministeriale  10 gennaio 1985
relativo alle "Norme per il trasporto marittimo di esplosivi in colli
caricati  su  veicoli  stradali aventi mezzi di propulsione propria o
rimorchiabili".
  La  documentazione prevista dal citato art. 9 non e' necessaria per
i  veicoli  stradali  appartenenti alle Forze armate dello Stato o ai
Corpi armati dello Stato;
    5.6.3. Copia  del benestare all'imbarco rilasciato dall'Autorita'
consolare  italiana,  solo per lo sbarco degli esplosivi imbarcati in
porti esteri;
    5.6.4. Dati   relativi  ai  mezzi  di  trasporto  utilizzati  per
l'afflusso/deflusso degli esplosivi da imbarcare/sbarcare.
  5.7. Per i rifiuti pericolosi:
    5.7.1. Copia  del  formulario  di  identificazione  ai  fini  del
decreto   legislativo   5 febbraio   1997,   n.  22,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre
1997;
    5.7.2. Copia   del   modulo   di   accompagnamento   di   cui  al
regolamento CEE  n.  259/93  del  Consiglio del 1 febbraio 1993, alla
decisione  della  Commissione 94/774/CE  ed  al  decreto ministeriale
3 settembre  1998, n. 370, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250
del  26 ottobre 1998 (solo per spedizioni transfrontaliere da e verso
Paesi comunitari e Paesi terzi);
    5.7.3. Dichiarazione,   in   duplice  esemplare,  una  in  lingua
italiana  ed  una  in  lingua  inglese,  oppure  in  sostituzione  di
quest'ultima,  nella  lingua del Paese di destinazione, sottoscritta,
oltre  che  dal  richiedente l'imbarco, anche da un chimico, iscritto
all'albo professionale, incaricato dallo stesso richiedente, che deve
attestare  di  avere  effettuato  analisi  e  controllo dei rifiuti e
certificare  le caratteristiche chimico fisiche e di pericolosita', e
la  conseguente  appartenenza dei rifiuti medesimi con riferimento al
codice IMDG o agli allegati G, H, I al decreto legislativo 5 febbraio
1997,  n.  22,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 278 del 28 novembre 1997;
    5.7.4. Limitatamente   al   trasporto  su  carri  ferroviari,  la
documentazione indicata ai precedenti punti deve essere integrata con
quella  prevista  dall'art.  3,  comma 1,  lettera b) del decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  7 giugno 1991, n. 308, che
adotta  il  "Regolamento  concernente  la disciplina per il trasporto
ferroviario  dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, classificati dal
decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 343 del 15 dicembre 1982.
  5.8. Per i veicoli cisterna:
    5.8.1. Copia   della   "Dichiarazione   di  omologazione",  della
"Distinta   di  collaudo"  e  del  "Piano  di  rizzaggio"  rilasciati
dall'Autorita'  competente o da un ente dalla stessa riconosciuto del
Paese di immatricolazione del veicolo, solo per l'imbarco.
    5.8.2. Copia  del  "Certificato  di conformita' per i veicoli che
trasportano   merci   pericolose"  rilasciato  ai  sensi  dell'A.D.R.
"Accordo  europeo  relativo  al  trasporto  internazionale  di  merci
pericolose  su  strada" ratificato con legge 12 agosto 1962, n. 1839,
emesso dall'Autorita' competente di un Paese che sia parte contraente
dell'A.D.R.,  solo  per  lo sbarco di veicoli cisterna o trasportanti
contenitori cisterna provenienti da Paesi extra - A.D.R.
  5.9. Per i contenitori cisterna:
    5.9.1. Copia  della  "Certificato  di collaudo" con l'indicazione
delle merci pericolose trasportabili o delle classi di pericolosita',
emesso dall'Autorita' competente di un Paese contraente la Solas '74,
come emendata, o da un Ente autorizzato da e sotto la responsabilita'
di detta Autorita'.
    5.10. Per  alcune  merci  pericolose sono richieste dichiarazioni
aggiuntive,  come  indicato  nella  colonna 17  della "Dangerous good
list"  del  codice IMDG  o  l'ulteriore certificazione prescritta dal
punto 5.4.2 del codice IMDG.
    5.11. La documentazione indicata nel presente punto 5 puo' essere
presentata  in fotocopia - anche non autenticata - oppure inviata via
fax-simile o posta elettronica.
    5.12. I  documenti indicati nel presente punto 5 devono riportare
corrispondenza di ogni firma, in caratteri stampatello, il nome ed il
cognome  di  chi  apporre la firma, nonche' il suo status all'interno
dell'organizzazione o societa' di appartenenza.