PARTE I
   1. Generalita'
   L'articolo 155, comma 5, del Decreto Legislativo 1 settembre 1993,
n.  385,  recante  il  Testo  Unico delle Leggi in materia bancaria e
creditizia   (di   seguito  T.U.),  stabilisce  che  i  soggetti  che
esercitano professionalmente l'attivita' di cambiavalute, consistente
nella  negoziazione  a  pronti  di mezzi di pagamento in valuta, sono
iscritti  in  un'apposita sezione dell'Elenco previsto dall'art. 106,
comma 1, del T.U..
   La   nuova   disciplina   abroga   quella   previgente   contenuta
nell'articolo  4,  commi  4,  5 e 6, del Decreto del Presidente della
Repubblica  31  marzo  1988, n. 148 ed e' applicabile a seguito della
emanazione  del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 31
luglio 2001, n. 372 (articolo 37 del D. Lgs. n. 342 del 1999).
   Nel   Decreto   ministeriale   n.   372   del  2001  (di  seguito:
"Regolamento")    sono    specificate   le   disposizioni   attuative
dell'articolo  155, comma 5, T.U. e, in particolare, sono individuate
le  attivita' che possono essere esercitate congiuntamente con quella
di  cambiavalute e vengono disciplinate le abilitazioni ad effettuare
trasferimenti  di  denaro  contante e titoli al portatore per importo
superiori   al   limite   fissato   dalla  Legge1  gia'  concesse  ai
cambiavalute ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Decreto - Legge 3
maggio  1991,  n.  143  convertito,  con modificazioni, dalla Legge 5
luglio 1991, n. 197.
   Alla  data  dell'entrata in vigore del Regolamento, i soggetti che
risultano   autorizzati   dalla   Banca   d'Italia  ad  operare  come
cambiavalute    sono   iscritti   d'ufficio   nell'apposita   sezione
dell'elenco  generale prevista dall'art. 155, comma 5, T.U.. L'elenco
nominativo  dei  cambiavalute  autorizzati a quella data e' trasmesso
dalla Banca d'Italia all'Ufficio Italiano dei Cambi (di seguito: UIC)
(art. 4, comma 1, del Regolamento).
   Il  presente  Provvedimento  e' adottato ai sensi dell'articolo 1,
comma  1,  del  Regolamento. In esso vengono fissate le modalita' per
l'iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco, per la cancellazione,
nonche' per le ulteriori comunicazioni da effettuare all'UIC.
   2. Ambito di applicazione e norme applicabili
   Sono   tenuti  ad  iscriversi  nell'apposita  sezione  dell'Elenco
previsto  dall'art.  106, comma 1, del T.U., i soggetti, in qualsiasi
forma giuridica costituiti, che esercitano, anche su base stagionale,
l'attivita'  di  cambiavalute  in  via professionale; non costituisce
esercizio   in   via  professionale  dell'attivita'  di  cambiavalute
l'effettuazione  occasionale  di singole operazioni di negoziazione a
pronti  di mezzi di pagamento in valuta (articolo 1, commi 1 e 2, del
Regolamento).
   L'iscrizione accordata comporta la facolta' di acquisire e vendere
a  pronti  banconote estere, assegni e travellers cheques in valuta e
in  euro.  Le operazioni di cambio possono essere regolate, oltre che
per  contanti e con assegno, anche attraverso l'utilizzo di una carta
di credito o di debito.
   In merito alle commissioni od alle altre spese di qualunque natura
applicabili  in  sede  di conversione dall'unita' monetaria nazionale
all'euro  e  viceversa,  nonche'  di  cambio  di  banconote  e monete
metalliche degli Stati aderenti all'euro, si rinvia a quanto indicato
nella  Raccomandazione della Commissione Europea del 23 aprile 1998 -
98/286/CE.
   I   cambiavalute   possono  esercitare  altre  attivita'  solo  se
strumentali  o connesse a quella di negoziazione a pronti di mezzi di
pagamento  in  valuta.  Si  considera  strumentale l'attivita' che ha
carattere  ausiliario  rispetto  a  quella  esercitata;  si considera
connessa  l'attivita'  accessoria che comunque consente di sviluppare
l'attivita'  esercitata.  Rientra  tra  le  attivita'  strumentali, a
titolo  indicativo,  la  gestione  di  immobili ad uso funzionale, la
gestione di servizi informatici.
   Rientra  tra le attivita' connesse, a titolo indicativo, l'agenzia
in   attivita'  finanziaria  prevista  dall'articolo  3  del  Decreto
Legislativo 25 settembre 1999, n. 374.
   I  cambiavalute  possono  inoltre esercitare attivita' connesse al
turismo  o  alla  prestazione  di  servizi  di trasporto di persone e
attivita'  numismatica.  Non  possono  in  nessun  caso  svolgere  le
attivita'    finanziarie   riservate   agli   intermediari   iscritti
nell'Elenco  generale  ai sensi dell'articolo 106 T.U. (articolo 155,
comma 5, T.U.).
   Per  le altre attivita' esercitate, secondo quanto specificato nei
capoversi  precedenti,  ai cambiavalute sono applicabili le norme che
rispettivamente le disciplinano.
   Secondo  quanto  previsto nell'articolo 155, comma 5, del T.U., ai
cambiavalute   si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le  seguenti
disposizioni dello stesso Testo Unico:
   -  l'articolo  106,  comma  6,  secondo  cui  l'UIC,  al  fine  di
verificare  il rispetto dei requisiti per l'iscrizione, puo' chiedere
dati,  notizie,  atti  e  documenti e, se necessario, puo' effettuare
verifiche  presso  la  sede,  anche  con  la  collaborazione di altre
autorita';
   -  l'articolo  108,  recante disciplina in materia di requisiti di
onorabilita'  dei  partecipanti  al  capitale, cosi' come attuato dal
Decreto  del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica del 30 dicembre 1998, n. 517;
   -  l'articolo  109,  con  esclusivo riferimento alla disciplina in
materia  di  requisiti  di  onorabilita'  dei  soggetti  che svolgono
funzioni  di  amministrazione,  direzione  e  controllo,  cosi'  come
attuato  dal  Decreto  del  Ministro del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica del 30 dicembre 1998, n. 516;
   -  l'articolo  111,  recante  la  disciplina  della  cancellazione
dall'Elenco   per  il  mancato  rispetto  di  disposizioni  contenute
nell'articolo  106  del  T.U. ovvero per gravi violazioni di norme di
Legge o delle disposizioni emanate ai sensi dello stesso T.U..
   L'art.  128,  comma  2,  T.U.  attribuisce  all'UIC  il compito di
acquisire  informazioni,  atti  e documenti e di effettuare ispezioni
nei  confronti  dei  cambiavalute, al fine di verificare l'osservanza
degli   obblighi   di   trasparenza   delle  condizioni  contrattuali
praticate.
   Ai  cambiavalute si applicano, inoltre, le disposizioni in materia
di  antiriciclaggio  contenute  nella  Legge n. 197/91 e nei relativi
provvedimenti  di attuazione. In particolare, i cambiavalute che alla
data  di  entrata  in  vigore  del Regolamento risultano abilitati ad
effettuare operazioni di trasferimento di denaro contante o titoli al
portatore  di  importo  superiore  al  limite definito dalla Legge n.
197/91,  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  2,  della stessa Legge,
mantengono tale abilitazione (articolo 5 del Regolamento).
                              PARTE II
   1. Iscrizione
   Possono  iscriversi  nella  sezione  dell'Elenco generale prevista
dall'art.155,  comma 5, T.U. le persone fisiche e gli altri soggetti,
in qualsiasi forma giuridica costituiti.
   Entro  il termine di sessanta giorni dalla ricezione della domanda
di iscrizione l'UIC provvede, sulla base delle informazioni fornite e
della    documentazione    prodotta,   all'iscrizione   ovvero   nega
l'iscrizione stessa con provvedimento motivato, dandone comunicazione
al soggetto istante.
   Il  termine  indicato  e'  sospeso  qualora l'UIC chieda ulteriori
informazioni  a integrazione della documentazione prodotta e riprende
a decorrere dal ricevimento delle informazioni richieste.
   Decorso  il  termine  indicato  l'istanza  deve  ritenersi accolta
(procedura silenzio-assenso).
   2. Istruzioni per la compilazione della domanda di iscrizione.
   2.1. Persone fisiche
   a) Le persone fisiche indicano nell'istanza di iscrizione i propri
dati  identificativi: il cognome e il nome; il comune ovvero lo Stato
estero di nascita; la data di nascita; il sesso (M per maschio, F per
femmina);  il  codice  fiscale;  la  cittadinanza. Vanno riportate le
informazioni relative al luogo in cui viene esercitata l'attivita' di
cambiavalute.
   Nell'istanza   vanno   altresi'  riportate  le  indicazioni  sulla
residenza unicamente nel caso in cui la residenza non coincida con il
luogo in cui viene esercitata l'attivita' di cambiavalute.
   b) Nella domanda di iscrizione deve essere attestato:
   1.  che  l'attivita'  di  cambiavalute  viene  esercitata  in  via
professionale, con carattere continuativo o con carattere stagionale;
   2.   che   sussistono   i   requisiti   di  onorabilita'  previsti
dall'articolo 109, T.U.;
   3.  che  i locali destinati all'attivita' di negoziazione non sono
costituiti da strutture precarie e che sono utilizzati esclusivamente
per  l'attivita'  di  cambiavalute e, eventualmente, per le attivita'
con essa compatibili secondo le disposizioni del Regolamento;
   4. l'eventuale esercizio di altre attivita' ai sensi dell'articolo
2 del Regolamento;
   5.   l'esistenza   di   sportelli   operativi,   con   indicazione
dell'indirizzo,  del CAP, del comune e della provincia di ciascuno di
essi.
   I  cittadini di uno Stato estero devono inoltre attestare, in base
ad una valutazione di equivalenza sostanziale, la sussistenza in tale
Stato dei requisiti di onorabilita'.
   L'istanza  di  iscrizione  e' presentata avvalendosi dell'allegato
modello   UIC/CV   -  A  che  forma  parte  integrante  del  presente
Provvedimento.  Ad  esso  deve  essere  allegata copia fotostatica di
documento  di  identita' nonche' informativa sul trattamento dei dati
personali  prevista dall'articolo 10 della Legge 31 dicembre 1996, n.
675.
   2.2. Soggetti diversi dalle persone fisiche
   a)  Possono  iscriversi nell'apposita sezione dell'Elenco generale
ex art. 155, comma 5, T.U., i soggetti diversi dalle persone fisiche,
in  qualsiasi forma giuridica costituiti, che svolgono, anche su base
stagionale,  attivita'  di  cambiavalute  in  via professionale. Deve
altresi'  risultare con chiarezza che l'attivita' di cambiavalute non
e'  esercitata congiuntamente ad attivita' diverse da quelle indicate
nell'articolo 2 del Regolamento.
   Nell'istanza  devono essere indicati la denominazione o la ragione
sociale,  la  natura  giuridica,  secondo la codifica riportata nella
tabella allegata al presente Provvedimento, e il codice fiscale.
   In   relazione  alla  sede  legale  di  soggetto  italiano  ovvero
all'organizzazione in Italia di soggetto avente all'estero la propria
sede legale, vengono riportate le informazioni relative a: indirizzo,
CAP,  comune, provincia, numero di telefono, numero di fax, indirizzo
di  posta  elettronica e, rispettivamente, capitale sociale versato o
eventuale  fondo  di  dotazione  assegnato.  I soggetti esteri devono
indicare lo Stato estero in cui e' ubicata la sede legale.
   Qualora  l'attivita'  amministrativa  ovvero  il  contatto  con  i
clienti si svolgano in luogo diverso dalla sede legale o dal luogo in
cui  ha  sede  l'organizzazione  in Italia di soggetto estero, devono
essere comunicati i dati relativi alla sede amministrativa.
   In  relazione al legale rappresentante, devono essere indicati: il
cognome,  il nome, il comune o lo Stato estero di nascita, la data di
nascita, il sesso (M per maschio, F per femmina), il codice fiscale.
   Deve essere, altresi', allegato l'elenco dei soggetti che svolgono
funzioni   comunque   denominate   di  amministrazione,  direzione  e
controllo,  dei  partecipanti  al  capitale,  nonche' i dati relativi
all'oggetto sociale.
   b) Nella domanda di iscrizione deve essere attestato:
   1.  che  l'attivita'  di  cambiavalute  viene  esercitata  in  via
professionale, con carattere continuativo o con carattere stagionale;
   2. il capitale sociale versato;
   3. che sussistono i requisiti di onorabilita' determinati ai sensi
dell'articolo  109  del T.U. da parte di coloro che svolgono funzioni
comunque denominate di amministrazione, direzione e controllo;
   4.  il possesso dei requisiti di onorabilita' determinati ai sensi
dell'articolo 108 del T.U. da parte dei partecipanti al capitale;
   5.  che  i locali destinati all'attivita' di negoziazione non sono
costituiti da strutture precarie e che sono utilizzati esclusivamente
per  l'attivita'  di  cambiavalute e, eventualmente, per le attivita'
con essa compatibili secondo le disposizioni del Regolamento;
   6. l'eventuale esercizio di altre attivita' ai sensi dell'articolo
2 del Regolamento;
   7.   l'esistenza   di   sportelli   operativi,   con   indicazione
dell'indirizzo,  del CAP, del comune e della provincia di ciascuno di
essi.
   L'istanza  di  iscrizione  puo' essere corredata da documentazione
comprovante  le  informazioni  richieste  (esempio: certificato CCIAA
storico, atto costitutivo, bilancio d'esercizio).
   Per i cittadini di uno Stato estero deve essere inoltre attestata,
in base ad una valutazione di equivalenza sostanziale, la sussistenza
in tale Stato dei requisiti di onorabilita'.
   L'istanza  di  iscrizione  e' presentata avvalendosi dell'allegato
modello   UIC/CV   -  B  che  forma  parte  integrante  del  presente
Provvedimento.  Ad esso deve essere allegata la copia fotostatica del
documento  di  identita'  del sottoscrittore, nonche' informativa sul
trattamento  dei  dati personali prevista dall'art. 10 della Legge 31
dicembre 1996, n. 675.
   2.3. Disposizioni transitorie
   I  cambiavalute gia' autorizzati dalla Banca d'Italia alla data di
entrata  in  vigore  del  Regolamento  sono iscritti d'ufficio. Entro
novanta  giorni  dalla  stessa  data trasmettono all'UIC attestazione
circa  la  sussistenza delle condizioni previste dagli articoli 1 e 3
del  Regolamento,  avvalendosi  dei  Modelli  UIC/CV-A per le persone
fisiche  ovvero UIC/CV-B per gli altri soggetti, allegati al presente
Provvedimento (articolo 4, comma 2, del Regolamento).
   Nell'attestazione vengono riportati i dati relativi agli eventuali
sportelli  operativi  con  la  relativa  numerazione attribuita dalla
Banca  d'Italia;  tale  numerazione  verra' mantenuta, continuando la
progressione numerica per gli eventuali nuovi sportelli.
   Nella  stessa  attestazione  viene  altresi'  indicata l'eventuale
abilitazione  ad  effettuare  operazioni  di  trasferimento di denaro
contante  di  importo  superiore  al  limite definito dalla Legge, ai
sensi dell'articolo 4, comma 2, del Decreto - Legge 3 maggio 1991, n.
143 convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 luglio 1991, n. 197.
   L'Ufficio,  verificata  la  sussistenza  dei  requisiti  previsti,
comunica agli interessati gli estremi dell'iscrizione.
   I  soggetti  che,  alla data di entrata in vigore del Regolamento,
avevano  inoltrato  alla  Banca d'Italia istanza di autorizzazione ai
sensi  dell'articolo 4, comma 4, del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, ma
non  sono  stati  ancora  autorizzati, devono ripresentare domanda di
iscrizione   all'UIC  secondo  le  modalita'  previste  dal  presente
Provvedimento.
   Il  termine di sessanta giorni per l'adozione del provvedimento di
iscrizione  inizia  a  decorrere  dalla  ricezione  della  domanda di
iscrizione presentata all'UIC dall'interessato. Si applicano le altre
disposizioni contenute nel Paragrafo 1.
   4. Variazioni
   4.1. Persone fisiche
   Le  persone  fisiche  iscritte  devono  comunicare  all'UIC  senza
ritardo,  avvalendosi  dell'allegato  modello  UIC/CV  - VAR - A, che
forma  parte integrante del presente Provvedimento, il venir meno dei
requisiti   di  onorabilita'  nonche'  ogni  altra  variazione  delle
informazioni indicate nel Paragrafo 2.1., lettere a) e b).
   4.2. Soggetti diversi dalle persone fisiche
   I  soggetti  diversi  dalle persone fisiche e le organizzazioni in
Italia  di  soggetti  esteri devono comunicare all'UIC senza ritardo,
avvalendosi  dell'allegato  modello  UIC/CV - VAR - B che forma parte
integrante   del   presente   Provvedimento,  ogni  variazione  delle
informazioni indicate nel Paragrafo 2.2., lettere a) e b).
   Qualora  nuovi  soggetti  acquisiscano  cariche  che comportano lo
svolgimento  di  funzioni  comunque  denominate  di  amministrazione,
direzione  o  controllo  devono  essere  comunicate  le  informazioni
attinenti ai dati identificativi ed al tipo di carica.
   Qualora  nuovi  soggetti  partecipino al capitale dei cambiavalute
devono   essere   comunicate   le   informazioni  attinenti  ai  dati
identificativi ed alla quota acquisita.
   Per  le  comunicazioni  relative  alla  perdita  dei  requisiti di
onorabilita'  si  applicano le disposizioni contenute nella Parte III
del presente Provvedimento.
   5.   Contenuto   dell'apposita  sezione  dell'Elenco  generale  ex
art.155, comma 5, T.U.
   L'apposita  sezione  dell'Elenco  generale  contiene  le  seguenti
indicazioni:
   *  cognome,  nome  ovvero  denominazione  o  ragione  sociale  del
cambiavalute;
   *  indirizzo  del  domicilio  ovvero della sede legale, della sede
amministrativa e degli sportelli operativi;
   * data di iscrizione;
   L'apposita sezione dell'Elenco generale ex art.155, comma 5, T.U.,
potra' essere consultata sul sito Internet dell'UIC (www.uic.it).
                              PARTE III
   1. Requisiti di onorabilita'
   I  cambiavalute  devono  possedere  i  requisiti  di  onorabilita'
indicati,  ai  sensi  degli articoli 108 e 109, T.U., dai Decreti del
Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30
dicembre 1998, nn. 516 e 517.
   Tali requisiti devono essere posseduti:
   a) dai cambiavalute che operano in qualita' di persone fisiche;
   b)  dai  soggetti  che  svolgono  funzioni  comunque denominate di
amministrazione,  direzione  e controllo presso soggetti che svolgono
attivita' di cambiavalute;
   c) dai partecipanti al capitale dei cambiavalute.
   Nel caso in cui partecipante al capitale ai sensi della lettera c)
sia una societa' o un ente, i requisiti di onorabilita' devono essere
posseduti   dai   soggetti   che   svolgono   in   essi  funzioni  di
amministrazione.
   2. Procedura per la verifica dei requisiti
   La   responsabilita'   della  verifica  della  esistenza  e  della
permanenza  dei  requisiti di onorabilita' e' rimessa, per i soggetti
diversi  dalle  persone  fisiche,  all'organo  amministrativo, che vi
procede  ai  sensi  dell'articolo  109  del  T.U.  e  delle  relative
disposizioni di attuazione.
   La  verifica  dei requisiti in questione deve essere effettuata in
occasione  della  nomina  di  nuovi esponenti ovvero dell'acquisto di
partecipazioni  o  quote  da  parte  di nuovi soggetti e comunque con
cadenza  almeno  annuale.  Entro  il  30 marzo di ogni anno il legale
rappresentante trasmette all'UIC copia del verbale illustrativo della
verifica compiuta.
   Tra  le  tipologie  di  documenti  che  possono  essere  presi  in
considerazione  nell'effettuazione  della  verifica  dei requisiti di
onorabilita' si indicano, a titolo esemplificativo:
   * il certificato generale del casellario giudiziale;
   * il certificato dei carichi pendenti;
   *   le   evidenze  del  pubblico  registro  dei  falliti  previsto
dall'articolo 50 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
   * altre attestazioni rilasciate da Autorita' di pubblica sicurezza
in relazione a specifiche fattispecie di reato;
   * dichiarazione dell'interessato in ordine alla presenza o meno di
circostanze che fanno venir meno il requisito dell'onorabilita'.
   3. Mancanza dei requisiti
   a)  La mancanza sopravvenuta dei requisiti di onorabilita' in capo
a  taluno  dei  soggetti che svolgono funzioni comunque denominate di
amministrazione,  direzione  e  controllo  presso  societa'  iscritte
nell'apposita  sezione  dell'elenco  comporta  la decadenza immediata
dalla carica.
   La  decadenza  e'  dichiarata  dall'organo amministrativo ai sensi
delle  disposizioni  contenute  nell'articolo  109  del  T.U. e delle
relative  disposizioni  di  attuazione. Le dichiarazioni di decadenza
sono immediatamente comunicate all'UIC.
   b)  La mancanza sopravvenuta dei requisiti di onorabilita' in capo
a  taluno  dei  partecipanti  al  capitale  dei cambiavalute comporta
l'applicazione  delle  disposizioni contenute nell'articolo 108 dello
stesso T.U. e nelle relative disposizioni di attuazione.
   Le  eventuali  impugnazioni  delle  deliberazioni  a  motivo della
mancanza  dei  requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale
sono immediatamente comunicate all'UIC.
                              PARTE IV
   1. Cancellazione
   1.1. Procedura di cancellazione su istanza della parte
   La   cancellazione   dall'apposita  sezione  dell'Elenco  generale
prevista  dall'art.  155,  comma  5,  T.U., puo' essere richiesta dai
cambiavalute, tra l'altro, nelle seguenti ipotesi:
   a)  cessazione  dell'attivita'  prevista  dall'art.  155, comma 5,
T.U.;
   b) cessazione totale dell'attivita', con conseguente cancellazione
dal registro delle imprese o trasformazioni societarie, come cessione
ad altro soggetto, fusioni e incorporazioni, che comunque determinino
il venir meno del soggetto iscritto;
   c) l'adozione di provvedimenti di liquidazione, compresa l'ipotesi
di assoggettamento alle procedure previste dal Regio Decreto 16 marzo
1942, n. 267.
   L'istanza di cancellazione e' effettuata avvalendosi dell'allegato
modello  UIC/CV  -  CAN,  che  forma  parte  integrante  del presente
Provvedimento,    sottoscritta   dal   legale   rappresentante   (dal
liquidatore  o  dal curatore fallimentare nei casi previsti dal punto
c).
   L'istanza    di    cancellazione   puo'   essere   corredata   con
documentazione   comprovante   le   motivazioni  della  cancellazione
richiesta  con il presente modulo (esempio: iscrizione della modifica
al Registro delle Imprese).
   1.2. Procedura di cancellazione ai sensi dell'articolo 111 T.U.
   Il Ministro dell'Economia e delle Finanze dispone la cancellazione
dei  cambiavalute,  qualora  risultino  gravi  violazioni di norme di
Legge o delle disposizioni emanate ai sensi del T.U..
   Il  provvedimento  di  cancellazione  viene adottato, salvo i casi
d'urgenza,   previa  contestazione  degli  addebiti  al  cambiavalute
interessato  e  valutazione  delle  deduzioni presentate entro trenta
giorni.
   La contestazione e' effettuata dall'UIC.
   Entro   due   mesi   dalla   comunicazione  del  provvedimento  di
cancellazione,   vengono   assunte   le   iniziative  necessarie  per
modificare  l'oggetto  sociale  ovvero per deliberare la liquidazione
volontaria della societa'.
                               PARTE V
               DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA
   Per  quanto  attiene  all'esercizio dell'attivita', si rammenta ai
cambiavalute  che gli stessi sono tenuti agli obblighi di trasparenza
delle  condizioni contrattuali praticate, secondo quanto previsto dal
Titolo VI del T.U..
   1. Forma, contenuto e modalita' della pubblicita'
   I cambiavalute, in ciascun locale aperto al pubblico, affiggono un
avviso  sintetico relativo alle condizioni praticate per l'acquisto e
la  vendita di valuta estera nelle sue diverse forme, ivi compreso il
rilascio  di travellers cheques in divisa estera ed il pagamento o la
negoziazione di assegni turistici in divisa estera.
   Gli obblighi di cui sopra devono essere soddisfatti in ogni locale
aperto al pubblico nel quale i servizi sono offerti.
   Gli avvisi sono datati e costantemente aggiornati con le modifiche
apportate   ai  tassi  di  cambio,  alle  condizioni  ed  alle  spese
praticate;  essi  non  costituiscono  offerta  al  pubblico  a  norma
dell'art. 1336 del codice civile.
   Copia  degli avvisi e' conservata per cinque anni agli atti presso
la  sede  legale  e  le  filiali  degli  intermediari, anche mediante
l'utilizzo di procedure informatiche.
   Si  definisce  aperto  al  pubblico  qualunque locale nel quale il
pubblico  abbia  accesso  non  discriminato,  anche  se  l'accesso e'
sottoposto  a  forme di controllo, ivi compresi i locali nei quali si
svolgono le trattative e vengono conclusi i contratti.
   Gli  annunci  pubblicitari  e  le offerte effettuate con qualsiasi
mezzo  dagli  intermediari, per le operazioni ai medesimi consentite,
contengono  le  informazioni  sui  tassi  di  cambio  e  sulle  altre
condizioni  praticate  che  l'intermediario  e'  tenuto  a  mettere a
disposizione nei locali aperti al pubblico. In tal caso e' necessario
che  l'ubicazione  dei  suddetti  locali  sia  indicata  sui medesimi
messaggi pubblicitari o facilmente conoscibile.
   Gli   obblighi   di   pubblicita'   sono  assolti  anche  mediante
esposizioni  dei  soli avvisi sintetici - purche' contengano tutte le
informazioni utili alla comprensione degli elementi di costo - per le
operazioni  di  acquisto e vendita di valuta estera nelle sue diverse
forme,  ivi  compreso  il  rilascio  di  travellers cheques in divisa
estera  ed  il  pagamento  o  la negoziazione di assegni turistici in
divisa estera.
   L'obbligo   di   pubblicita'   relativo   alle   informazioni   da
pubblicizzare non puo' essere assolto mediante rinvio agli usi.
   2. Avvisi sintetici
   Gli  avvisi  sintetici forniscono a coloro che entrano in contatto
diretto  con  gli intermediari una prima essenziale informativa sulle
condizioni  praticate, in modo da favorire il confronto tra i diversi
intermediari.
   Gli   intermediari  predispongono  un  apposito  avviso  sintetico
(cartello dei cambi), anche a caratteri mobili o di tipo elettronico,
che indichi i tassi di cambio praticati per l'acquisto e la vendita a
pronti  delle valute nonche' le eventuali commissioni o voci di costo
comunque denominate.
   Le eventuali commissioni sulle negoziazioni di valute delle specie
devono   essere   evidenziate   in  maniera  distinta  dai  tassi  di
conversione.    Nell'avviso,    pertanto,    deve   essere   indicato
distintamente il prezzo effettivamente pagato differenziando il tasso
di  conversione  effettuato  e  l'eventuale  commissione e/o le spese
accessorie applicate.
   Gli avvisi sintetici:
   * hanno formato non inferiore a cm. 70 x 100;
   *  sono  collocati  in modo tale da facilitare la consultazione da
parte del pubblico;
   *  hanno  veste grafica di facile identificazione e lettura, anche
con riguardo ai caratteri utilizzati;
   *   riportano   la  denominazione  dell'intermediario  e  la  data
dell'ultimo aggiornamento.
   Ai  fini  dell'assolvimento  degli obblighi di conservazione, sono
mantenute,  anche  attraverso  l'utilizzo  di procedure informatiche,
apposite  evidenze  riportanti  per  ogni  giorno le informazioni del
relativo avviso.
   3. Forma e contenuto dei contratti o distinta di negoziazione
   Le  operazioni  di  negoziazione  poste in essere dai cambiavalute
devono  essere  redatte  per  iscritto  attraverso  una  distinta  di
negoziazione ed un suo esemplare deve essere consegnato ai clienti.
   La forma scritta non e' tuttavia obbligatoria:
   *  per  le  operazioni il cui prezzo unitario non eccede i 25,82 €
(50.000  lire). Per prezzo unitario si intende il costo sostenuto dal
cliente  per  il  servizio  reso  e non l'ammontare della sottostante
transazione;
   *  per operazioni e servizi gia' previsti in contratti redatti per
iscritto.
   Dette  distinte  di  negoziazione  indicano la quantita' di valuta
negoziata,  il  cambio praticato, le commissioni richieste nonche' le
spese imputabili al cliente.
   4. Documentazione
   4.1. Evidenze
   Le  evidenze  costituiscono  la  prima  nota  delle  registrazioni
obbligatorie.  In  esse  vanno riportati i dati relativi alle singole
negoziazioni eseguite con indicazione della data, della valuta, della
quantita',  del  cambio  applicato, del controvalore, ecc., necessari
per la compilazione dello stesso registro obbligatorio.
   Per  la  rilevazione  di dette evidenze, si lascia al cambiavalute
ogni  decisione  in  ordine  alle  evidenze da istituire (ad esempio:
brogliacci, bordereau).
   Tali evidenze debbono essere altresi' strutturate per fronteggiare
gli  adempimenti  previsti  dalle norme sulla trasparenza. A tal fine
dovranno  essere  indicati  il nome e cognome del cliente nel caso di
operazioni superiori alla soglia di 1.549,37 € (3 milioni di lire).
   4.2. Registro obbligatorio
   Con  riferimento  a  ciascuna  giornata, le relative operazioni di
cambio  poste  in  essere  devono trovare riscontro su di un apposito
registro  sul  quale  devono  essere riportati, riepilogativamente, i
seguenti dati:
   * data;
   *  tipo  di  valuta  acquistata da clientela ($, Yen, FRSV, LST ed
eventuali altre valute trattate);
   * tipo di valuta acquistata da banca e relativa quantita' globale;
   *  tipo  di  valuta  ceduta  a  clientela  ($,  Yen,  FRSV, LST ed
eventuali altre valute trattate);
   * tipo di valuta ceduta a banca e relativa quantita' globale.
   Su  tale  registro  devono, inoltre, essere annotati gli eventuali
movimenti   di   valuta   tra  sportelli  facenti  capo  allo  stesso
cambiavalute ovvero tra diversi cambiavalute.
   I  cambiavalute  abilitati  ad  operare attraverso piu' dipendenze
devono tenere un registro per ogni singola unita' operativa.
   Il  registro deve essere numerato progressivamente in ogni pagina,
in esenzione dell'imposta di bollo (art.2215 codice civile2) e tenuto
a norma dell'art. 2219 del codice civile.
   5. Rifornimenti di valuta
   L'intermediario,  nel  caso  in  cui si approvvigioni di banconote
estere  da  banca,  deve  conservare  agli  atti copia della relativa
distinta  bancaria.  Parimenti  deve  essere conservata agli atti una
distinta  di  valori  nel  caso  in  cui  l'intermediario  stesso  si
rifornisca di valuta da altro cambiavalute.
   L'intermediario deve provvedere, tramite banca, alla copertura dei
travellers  cheques  emessi  e  rifornirsi  di  travellers cheques in
bianco da banca ovvero direttamente dall'ente emittente.
   L'intermediario  puo'  disimpegnare  nei  confronti  di  terzi  il
servizio di sostituzione di travellers cheques smarriti o rubati.
   6.Richiesta di documentazione su singole operazioni
   Il  cliente  ha  diritto  di  ottenere,  a proprie spese, entro un
congruo  termine  e  comunque  non  oltre novanta giorni, copia della
documentazione  inerente  a  singole operazioni poste in essere negli
ultimi  dieci anni che superano la soglia di 1.549,37 € (3 milioni di
lire).  Gli  intermediari  indicano  al  cliente,  al  momento  della
richiesta, una stima del presumibile importo delle relative spese.
   7. Conservazione della documentazione
   Il  registro  obbligatorio  e  l'altra  documentazione riguardante
l'attivita' in cambi (brogliaccio, bordereau, ecc.), vanno conservati
per dieci anni, ad eccezione degli avvisi sintetici (o delle evidenze
ad  essi  relativi) che, come descritto nel punto 1, vanno conservati
per cinque anni.
                              PARTE VI
               OBBLIGHI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO
   1. Obblighi di registrazione ed identificazione
   Ai  cambiavalute  e'  fatto  divieto di effettuare negoziazioni di
valuta in contanti superiori al limite definito dalla Legge n. 197/91
in assenza di specifica autorizzazione del Ministero del Tesoro (art.
4,  comma  2,  Legge  197/91)3.  Tale  divieto  non riguarda, invece,
l'effettuazione  di  operazioni  superiori a detto importo qualora la
negoziazione  abbia  per oggetto assegni non trasferibili, di cui sia
beneficiario il cambiavalute medesimo, contro altri titoli di credito
anch'essi N.T..
   Il  decreto  emanato  dal  Ministero  del  Tesoro  in  data 7.7.92
(pubblicato  sulla  G.U.  del 10.7.92 n. 161) e la Circolare dell'UIC
del  20.10.00 (pubblicata sulla G.U. dell'11.11.00 n. 264) recanti le
"modalita'  di  acquisizione  e  di  archiviazione  dei dati, nonche'
standards  e compatibilita' informatiche" da rispettare per assolvere
agli obblighi di identificazione e registrazione prescritti dall'art.
2 della Legge 197/91, hanno chiarito che l'obbligo della costituzione
dell'archivio  unico  informatico per la rilevazione delle operazioni
oggetto  di  disciplina  della  Legge  197/91  sussiste per tutti gli
intermediari  elencati  nell'art.  2 della stessa Legge, ivi compresi
gli  intermediari in cambi, che nell'esercizio delle attivita' di cui
all'art.   4   della   Legge   197/91,   effettuano   trasmissione  o
movimentazione  di  mezzi  di  pagamento o trasferimento di titoli al
portatore  d'importo  superiore  al limite definito dalla Legge (art.
1).
   E'  da  ritenere  di  conseguenza  che  quei  cambiavalute che non
effettuino  trasmissione  o  movimentazione  di mezzi di pagamento di
importo  superiore  alla  soglia  definita dalla Legge n. 197/91, ivi
comprese  le  operazioni  di  negoziazione  eseguibili  richiamate in
premessa, non siano tenuti ad istituire l'archivio unico informatico.
   Per  i  soggetti obbligati, la costituzione di tale archivio - nel
quale  dovranno  affluire tutti i dati relativi alle operazioni poste
in   essere   dalle  singole  dipendenze  facenti  capo  allo  stesso
intermediario  -  deve  avvenire  secondo  le previsioni dell'art. 2,
comma 5 della ripetuta Legge 197/91.
   Gli  obblighi  di  identificazione  e registrazione sussistono non
solo  per le operazioni di importo superiore al limite definito dalla
Legge, ma anche per le cd. "operazioni frazionate", cioe' quelle che,
effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo,
ancorche'  singolarmente inferiori a detto limite di importo, "per la
natura  e  le  modalita'"  costituiscano parti di un'unica operazione
(art. 2 Legge 197/91).
   In  relazione a siffatto obbligo gli intermediari devono mettere a
disposizione del personale incaricato "gli strumenti tecnici idonei a
conoscere,  in tempo reale, le operazioni eseguite dal cliente presso
la  stessa  sede  dell'ente  o  istituto,  nel  corso della settimana
precedente  il  giorno  dell'operazione".  A tale proposito il citato
decreto del Ministro del Tesoro nell'art. 5 ha:
   *  rimesso  alla  responsabilita' degli intermediari la scelta dei
cennati  mezzi  tecnici,  tenuto  conto "dei volumi e della tipologia
dell'attivita'  in  concreto  svolta  presso  le  singole dipendenze"
(comma 1);
   *  stabilito  che  l'aggregazione delle operazioni frazionate puo'
effettuarsi con elaborazioni da eseguirsi immediatamente o, comunque,
entro il giorno lavorativo successivo (comma 2);
   *  previsto che gli intermediari, nell'ambito della loro autonomia
organizzativa,  possono individuare classi di operazioni e di importo
non   significative   ai  fini  della  rilevazione  delle  operazioni
frazionate (comma 3).
   Ciascun  cambiavalute  e'  tenuto ad istituire i cennati strumenti
tecnici  da  mettere  a  disposizione  del  proprio personale ai fini
dell'individuazione  delle operazioni frazionate, mediante l'utilizzo
di  apposite  procedure che consentano di corrispondere agli obblighi
prescritti   dalla  Legge  ricorrendo,  se  disponibili,  a  supporti
informatici  ovvero  compilando  evidenze  cartacee  quali specifiche
distinte  di  negoziazione o al caso utilizzando le evidenze relative
all'attivita'  di cambio, sulle quali devono essere riportati tutti i
dati richiamati dall'art. 2 del D.M. 7.7.92.
   Quotidianamente  -  ed  ogni  qual  volta  lo  ritenga opportuno o
necessario  -  l'operatore  di  sportello consultera', nelle evidenze
approntate,  le  operazioni  cosi'  registrate per verificare se, con
riferimento  ai  sette  giorni precedenti (di cui al D.M. 19 dicembre
1991),  ricorrano  ipotesi  di  frazionamento  nei  termini  previsti
dall'art. 2, comma 2, della Legge 197/91.
   Il  cambiavalute medesimo potra' inoltre fissare, sulla base della
propria  esperienza  operativa,  una  soglia  d'importo non rilevante
riferita  ad  operazioni  che  non  assumono significativita' ai fini
della  rilevazione  delle  operazioni  frazionate.  Conseguentemente,
dovra'    procedere   all'identificazione   del   cliente   ed   alla
registrazione  di  tutte  le  operazioni  di ammontare superiore alla
soglia   prefissata,   riportando  nelle  suddette  evidenze  i  dati
richiesti  dall'art.  2  della Legge: data e causale dell'operazione,
importo  dei  singoli mezzi di pagamento, complete generalita' (nome,
cognome,  luogo  e data di nascita, indirizzo), estremi del documento
di  identificazione esibito da chi effettua l'operazione in proprio o
per conto terzi.
   Qualora   dalle   evidenze   cosi'   istituite  si  riscontri  che
aggregazioni  di operazioni riguardanti uno stesso soggetto superino,
nei  sette  giorni  precedenti,  il  limite di importo definito dalla
Legge  n.  197/91  i  cambiavalute  devono  valutare  se  ricorrano i
presupposti  per  qualificare l'operazione come frazionata e dovranno
astenersi  dall'eseguire  la  negoziazione  di  denaro  contante o di
titoli  al  portatore  in  difetto  di  abilitazione del Ministro del
Tesoro  ad  effettuare  operazioni  superiori al richiamato limite di
Legge.
   2. Operazioni sospette
   La  Legge 197/91, cosi' come modificata del D.Lgs. 26 maggio 1997,
n.  153,  pone  a  carico degli intermediari, indipendentemente dalla
circostanza  che  i  medesimi siano abilitati o meno ad effettuare le
operazioni  disciplinate dall'art. 1 della stessa Legge, l'obbligo di
individuare  le  operazioni  sospette, ossia quelle operazioni che in
base   a  circostanze  oggettive  (ad  es.  in  considerazione  delle
caratteristiche   e   dell'entita'  dell'operazione,  etc.)  o  altre
circostanze  inerenti  al  soggetto  che  ne  richiede  l'esecuzione,
inducano  a  ritenere  la  provenienza  del  denaro  da uno dei reati
previsti dall'art. 648 bis e 648 ter del codice penale, che puniscono
rispettivamente il reato di riciclaggio e l'impiego di denaro, beni o
utilita' di provenienza illecita.
   Tali   operazioni  devono  essere  prontamente  segnalate  all'UIC
utilizzando  anche  le  procedure informatiche o telematiche (art. 3,
comma 2).
   A  tal  fine  gli  intermediari  osservano  le istruzioni all'uopo
impartite dall'UIC con Circolare del 22 agosto 1997, pubblicata sulla
G.U. del 29.8.97, n. 201.
   Per ottemperare ai suddetti oneri di segnalazione nonche' a quelli
inerenti  all'individuazione  ed  alla  rilevazione  delle operazioni
frazionate  descritte al precedente paragrafo, la richiamata Legge fa
carico  agli intermediari di dotarsi di procedure atte a prevenire il
relativo coinvolgimento in operazioni di riciclaggio, di potenziare a
tal  fine il sistema dei controlli e dei riscontri interni nonche' di
effettuare  programmi  di  formazione  e  addestramento del personale
(art.  3,  comma  9),  al  quale  andranno fornite precise istruzioni
illustranti  le  procedure  adottate  per adempiere alle prescrizioni
della normativa antiriciclaggio.
   3. Violazioni
   La    violazione    degli   obblighi   imposti   dalla   normativa
antiriciclaggio comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla
Legge 197/91, in particolare:
   *  Il trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore in
lire  o in valuta estera di importo, anche frazionato, superiore alla
soglia  definita  dalla  Legge  n.  197/91 e' punito con una sanzione
amministrativa   pecuniaria   fino   al  40  per  cento  dell'importo
trasferito (art. 5, comma 1);
   * la mancata istituzione dell'archivio unico informatico, nel caso
in  cui vengano comunque effettuate operazioni superiori al limite di
importo definito dalla Legge n. 197/91 e' punita con l'arresto da sei
mesi  ad un anno e con l'ammenda da 5.164,57 € (10 milioni di lire) a
25.822,84 € (50 milioni di lire) (art. 5, comma 4);
   *  il  personale  incaricato dell'operazione che contravviene agli
obblighi  di identificazione e registrazione e' punito, salvo il caso
non  costituisca  piu'  grave  reato,  con  la multa da 2.582,28 € (5
milioni  di  lire)  a 12.911,42 € (25 milioni di lire) (art. 2, comma
7);
   *  l'omessa  segnalazione  all'UIC,  ai sensi del richiamato art.3
delle  operazioni sospette e' punita con una sanzione pecuniaria fino
alla meta' dell'importo dell'operazione non comunicato (art. 5, comma
5).
   Ove  ricorrano  i presupposti, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo  10 della Legge n. 197/91, come modificato dall'articolo
156  del  decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in materia di
doveri del collegio sindacale.
                         DISPOSIZIONI FINALI
   Le  dichiarazioni previste nel presente Provvedimento sono rese ai
sensi  del  Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  recante  il  Testo  Unico  delle disposizioni legislative e
regolamentari   in   materia   di  documentazione  amministrativa.  I
cittadini   di   altri  Stati  possono  utilizzare  le  dichiarazioni
sostitutive  previste  dagli  articoli  46 e 47 del D.P.R. n. 445 del
2000 nei limiti stabiliti dall'articolo 3 dello stesso D.P.R.
   Si  rammenta  che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n.
445, le dichiarazioni mendaci, la falsita' negli atti e l'uso di atti
falsi o contenenti dati non piu' rispondenti a verita' sono puniti ai
sensi  del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e che puo'
essere   pronunciata   la   decadenza   dai   benefici  eventualmente
conseguenti  al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere.
   A  regime  l'UIC  si  riserva di predisporre strumenti software di
"data-entry"   per  facilitare  l'effettuazione  delle  comunicazioni
previste dal presente Provvedimento.
   Il  presente  Provvedimento  avra'  efficacia a partire dal giorno
successivo a quello della pubblicazione.
     Roma, 21 dicembre 2001
                                         Il presidente: Antonio FAZIO