IL DIRETTORE GENERALE
                   per le politiche previdenziali
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 218 del 10
giugno 2000;
  Vista  l'istanza  della  ditta  S.p.a.  Acna  chimica organica, ora
Bormia  S.p.a. in liquidazione, tendente ad ottenere la proroga della
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati;
  Visto  il  decreto direttoriale datato 6 luglio 2000, e successivi,
con  i quali e' stato concesso, a decorrere dal 20 settembre 1999, il
suddetto trattamento;
  Visto  il decreto ministeriale datato 12 novembre 2001 con il quale
e'  stato  approvato il programma di ristrutturazione aziendale della
summenzionata ditta;
  Acquisito il prescritto parere;
  Ritenuto  di autorizzare la proroga della corresponsione del citato
trattamento;
                              Decreta:
  A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di  rustrutturazione
aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 12 novembre
2001, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla
S.p.a.  Acna chimica organica, ora Bormia S.p.a. in liquidazione, con
sede  in Cengio (Savona), unita' di Cengio (Savona) per un massimo di
67  unita'  lavorative,  per  il  periodo  dal  20  marzo  2001 al 19
settembre 2001.
  Istanza  aziendale  presentata  il 24 aprile 2001 con decorrenza 20
marzo 2001.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 19 novembre 2001
                                         Il direttore generale: Daddi