IL DIRETTORE GENERALE
                   per le politiche previdenziali
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   l'art.  2  del  decreto-legge  2  dicembre  1985,  n.  688,
convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art. 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e
successive proroghe;
  Visto  l'art.  4,  commi  15,  35 e 36, del decreto-legge 1 ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608;
  Visto  l'art.  78,  comma  15,  lettera a), della legge 23 dicembre
2000, n. 388, che ha disposto, per l'anno 2001 l'accesso alla proroga
del   trattamento   straordinario   di   integrazione   salariale   e
l'indennita'  di  mobilita'  di  cui al sopracitato art. 2, comma 22,
della legge n. 549/1995;
  Visto  il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale e del Ministro del tesoro del 28 maggio 2001, con
il  quale  sono stati definiti i criteri di priorita' del citato art.
78,  comma  15,  lettera A), della legge n. 388/2000, registrato alla
Corte dei conti il 25 giugno 2001, registro n. 4, foglio n. 362;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 218 del 10
giugno 2000;
  Vista  la  sentenza  n.  294  del  17  maggio  2001 pronunciata dal
tribunale  di  Milano  che  ha  dichiarato il fallimento della S.r.l.
Eucia;
  Vista  l'istanza  presentata dal curatore fallimentare della citata
societa'  con la quale viene richiesta la concessione del trattamento
straordinario  di  integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, della
legge  n.  223/1991,  in  favore  dei lavoratori sospesi dal lavoro o
lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 18 maggio 2001;
  Acquisito il prescritto parere;
  Ritenuta  la necessita' di provvedere alla concessione del predetto
trattamento;
                              Decreta:
  In  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Eucia, sede in
Milano,  unita'  in:  Bozzolo  (Mantova)  per  un massimo di 4 unita'
lavorative,  Cascina  (Pisa)  per  un massimo di 3 unita' lavorative,
Ciserano di Zingonia (Bergamo) per un massimo di 1 unita' lavorativa,
Cologno  Monzese  (via  Mascagni)  per  un  massimo  di  nove  unita'
lavorative,  Cologno Monzese (via Rossini) per un massimo di 7 unita'
lavorative, Livorno per un massimo di 5 unita' lavorative, Milano per
un  massimo  di  3  unita'  lavorative,  Occhiobello  (Rovigo) per un
massimo di 3 unita' lavorative, Orzinuovi (Brescia) per un massimo di
3  unita'  lavorative,  Pisa  per  un massimo di 3 unita' lavorative,
Ravenna  per  un  massimo  di  2  unita' lavorative, S. Benedetto del
Tronto  (Ascoli  Piceno)  per  un massimo di 4 unita' lavorative, San
Remo  (Imperia)  per  un  massimo  di  5  unita'  lavorative, Sermide
(Mantova)  per  un  massimo  di  1  unita'  lavorativa, Teramo per un
massimo di 5 unita' lavorative, Villafranca di Verona (Verona) per un
massimo  di 4 unita' lavorative, e' autorizzata la corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale dal 18 maggio
2001 al 17 maggio 2002.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 19 novembre 2001
                                         Il direttore generale: Daddi