IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;
  Vista   la   legge   27  dicembre  1977,  n.  984,  concernente  il
coordinamento  degli interventi pubblici nei settori della zootecnia,
della    produzione    ortoflorofrutticola,    della    forestazione,
dell'irrigazione,    delle   grandi   colture   mediterranee,   delle
vitivinicolture  e  della  utilizzazione e valorizzazione dei terreni
collinari e montani;
  Vista  la  deliberazione  del  13  dicembre  1979,  con la quale il
C.I.P.A.A.  ha  adottato  il  piano  agricolo nazionale, recante, fra
l'altro,  direttive  per  il  riconoscimento  dei  vini  di  qualita'
prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);
  Visto  il regolamento (CE) n. 1493/1999 del consiglio del 17 maggio
1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in
particolare l'art. 55, par. 1, lettera g) e l'allegato VI, lettera j)
che  disciplinano  gli  esami  analitici  e organolettici dei vini di
qualita' prodotti in regioni determinate;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 1607/2000 della commissione relativo
all'organizzazione  comune del mercato vitivinicolo, relativo ai vini
di qualita' prodotti in regioni determinate, in particolare il titolo
III concernente regole relative agli esami analitici e organolettici;
  Vista  la  legge  10  febbraio  1992, n. 164, concernente la "nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini" ed in particolare
l'art.  13,  comma 1, che stabilisce che, ai fini della utilizzazione
delle  D.O.C.  e  D.O.C.G. i vini devono essere sottoposti ad analisi
chimico-fisica   ed   ad   esame   organolettico,   con   conseguente
certificazione positiva, nonche' il comma 6 dello stesso articolo che
prevede  l'emanazione di apposito regolamento disciplinante gli esami
chimico-fisici  ed  organolettici  ed i criteri per la costituzione e
l'attivita'  delle  commissioni  di  degustazione  dei  vini D.O.C. e
D.O.C.G.;
  Vista  la  circolare  n.  28 del 26 novembre 1993, con la quale, ai
sensi  dell'art. 13, comma 1 e 8, della legge n. 164/1992, nelle more
dell'emanazione  del  regolamento  applicativo,  sono state impartite
disposizioni   per   l'effettuazione  degli  esami  chimicofisici  ed
organolettici  ed  il funzionamento delle commissioni di degustazione
dei vini a denominazione di origine;
  Visto  l'art.  3, comma 10, del decreto legge 23 settembre 1994, n.
547, convertito in legge 22 novembre 1994, n. 644, recante interventi
urgenti   a   sostegno   dell'economia   nella   parte  che  concerne
l'emanazione da parte del Ministro delle risorse agricole, alimentari
e  forestali  di  apposito  decreto  con  il  quale devono stabilirsi
annualmente  l'ammontare  degli  importi, e le modalita' di pagamento
delle somme a carico dei soggetti che si avvalgono dell'operato delle
commissioni di degustazione dei vini a D.O.C. e D.O.C.G.;
  Visti  i decreti con i quali sono state istituite le commissioni di
degustazione  per  l'esame  organolettico  dei  vini  a  D.O.C, e/o a
D.O.C.G.   presso  le  competenti  Camere  di  commercio,  industria,
artigianato ed agricoltura;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per   l'esercizio  2002  i  soggetti  richiedenti  l'operato  delle
commissioni  di  degustazione  dei  vini  a  denominazione di origine
controllata  e/o  a denominazione di origine controllata e garantita,
sono  tenuti  al  pagamento  preventivo  alla  Camera  di  commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura competente per territorio, di
una  somma compresa tra 10 e 20 euro (19.363 - 38.725  lire) per ogni
campione  prelevato e di una somma compresa tra 0,10 e 0,15 euro (194
-  290  lire) per ogni ettolitro sottoposto ad esame, per le spese di
funzionamento delle commissioni.