IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409
in  data  28  giugno  1995  con  la  quale il presidente della giunta
regionale  e'  stato  nominato,  ai  sensi dell'art. 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica
in Sardegna;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424
in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche
ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16
giugno  2000 con il quale e' stato prorogato, per ultimo, lo stato di
emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2001;
  Vista  l'ordinanza  commissariale  n.  198 del 9 giugno 2000 con la
quale  l'assessore  regionale  dei lavori pubblici, e' stato nominato
sub-commissario  governativo con compiti di istruttoria e di proposta
degli interventi di governo delle risorse idriche disponibili e della
programmazione   degli   interventi   necessari   a  fronteggiare  la
situazione di emergenza;
  Vista  la  propria  ordinanza  n.  236 del 27 marzo 2001 con cui e'
stata  disposta la programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa
derivabili fino alla data del 30 settembre 2001;
  Atteso che in data 25 settembre 2001 si e' tenuta, presso l'ufficio
del   commissario   governativo,  una  riunione  tecnica  finalizzata
all'aggiornamento  della  predetta  ordinanza n. 236/2001, alla quale
hanno  preso  parte  l'assessorato regionale dei lavori pubblici ed i
componenti  di  espressione  regionale  della commissione scientifica
nominata  a  supporto  del  commissario  governativo  per l'emergenza
idrica in Sardegna:
    Atteso  che  in  tale  riunione  e'  stata  esaminata  una scheda
predisposta  dall'assessorato  regionale  dei  lavori  pubblici nella
quale e' contenuta un'analisi delle risorse idriche disponibili al 15
novembre  2001  ed  una  ipotesi  di riparto dal 1 ottobre 2001 al 28
febbraio 2002;
  Atteso  che  il  volume  invasato al 15 novembre 2001 consente, con
l'ipotesi   di  assegnazione  formulata  nella  suddetta  scheda,  il
mantenimento  della  scorta  fissata  con la sopracitata ordinanza n.
236/2001 (3,3 Mmc di cui 1,5 quale scorta potabile pari al fabbisogno
civile  di  circa  9 mesi e 1,8 Mmc quale scorta pluriennale irrigua)
anche nel caso di afflussi nulli nel periodo dal 1 ottobre 2001 al 28
febbraio 2002;
  Atteso  che  l'assessore  regionale  dei  lavori pubblici, con nota
protocollo  n.  18766  del  9  ottobre  2001  ha  comunicato  di aver
provveduto ad inviare la suddetta scheda all'ente gestore dell'invaso
il quale non ha formulato richieste;
  Considerati  gli  esiti  della  riunione  e  la  proposta formulata
dall'assessore regionale dei lavori pubblici;
  Ritenuto   di   voler   reiterare  i  vincoli  disposti  per  l'uso
idropotabile della sopracitata ordinanza n. 236 del 27 marzo 2000, al
fine di garantire al 28 febbraio 2002 una scorta idropotabile;
                               Ordina:
                               Art. 1.
      Disposizioni relative al Sistema Cixerri a Punta Gennarta
  1.  E' vincolato, con effetto immediato fino al 28 febbraio 2002 un
volume  di  risorsa  idrica  pari al 3,3 Mmc, disponibile nel Sistema
idrico Cixerri a Punta Gennarta, di cui 1,5 Mmc quale scorta potabile
pari  al  fabbisogno civile di circa nove mesi e 1,8 Mmc quale scorta
pluriennale irrigua.